Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 2002, n. 229
Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, Legge Comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato B, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Vista la direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivita' produttive e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attivita' di cui all'allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:
a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
b) societa' costituite in conformita' con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la loro attivita', presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Alle condizioni stabilite dal presente decreto le conoscenze e competenze attestate da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio a titolo autonomo o subordinato, di attivita' di cui all'allegato A.
3. Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate in alcun modo per finalita' diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai commi l e 2. Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.
L'allegato B della citata legge cosi' recita:
"93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999,
relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione
armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre l999, relativa alle prescrizioni minime per
il miglioramento della tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio
di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul
commercio elettronico).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che
attua il principio della parita' di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE
del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE
del Consiglio relativa alle licenze delle imprese
ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE
del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e
di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2001, che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le
regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di
taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre
istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.".
- La direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999, e' pubblicata in GUCE L 201
del 31 luglio 1999.



 
Art. 2.
Riconoscimento
1. Per le attivita' elencate nell'allegato A, il cui accesso o esercizio e' subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e capacita' generali o professionali, il riconoscimento e' subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attivita' in un altro Stato dell'Unione europea.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attivita' elencate nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente.
3. In deroga al comma 2, per le attivita' elencate nell'allegato A, prima parte, esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento e' subordinato al superamento della prova attitudinale.
4. Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 sono a carico dei soggetti interessati.



Note all'art. 2:
- La risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996,
reca: "Trasparenza delle certificazioni della formazione
professionale.".
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca:
"Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un
secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.".
Gli articoli 9 e 10 del citato decreto cosi' recitano:
"Art. 9 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio
di adattamento consiste nell'esercizio dell'attivita'
corrispondente alla professione in relazione alla quale e'
richiesto il riconoscimento, svolta sotto la
responsabilita' di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una
formazione complementare.
3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il
tirocinio puo' essere ripetuto.".
"Art. 10 (Prova attitudinale). - 1. La prova
attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la
capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto
che il richiedente il riconoscimento e' un professionista
qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere
scelte in relazione alla loro importanza essenziale per
l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.".



 
Art. 3.
Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale
1. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:
a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;
b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
2. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista II, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;
b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
3. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista III, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;
b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.
4. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista IV, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;
b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;
e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
5. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista V, lettere a) e b) dell'allegato A, prima parte, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda a condizione che l'attivita' in questione non sia cessata da piu' di due anni alla data in cui e' depositata la domanda prevista nell'articolo 6;
b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, a condizione che l'attivita' in questione non sia cessata da piu' di due anni alla data in cui e' depositata la domanda prevista nell'articolo 6.
6. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista VI, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;
b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
c) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;
d) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c), l'attivita' non deve essere cessata da piu' di dieci anni alla data in cui e' depositata la domanda prevista nell'articolo 6.
 
Art. 4.
Dirigente d'azienda
1. Ai soli fini di cui all'articolo 3, si considera dirigente d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, alternativamente:
a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o piu' reparti dell'azienda.
 
Art. 5.
Titoli equivalenti
1. In sostituzione della formazione prevista all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b), c), ed e), sono riconosciuti i certificati rilasciati dall'autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza che attestino l'equivalenza delle conoscenze e le capacita' nell'attivita' in questione, ad una formazione professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi.
2. Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due anni ed inferiore a tre, i requisiti di cui all'articolo 3 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualita' di lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettera b), prima opzione, comma 3, lettera b), comma 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), prima opzione, e' aumentata del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.
 
Art. 6.
Procedura di riconoscimento
1. Le regioni e le province autonome individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, sulle domande di riconoscimento provvedono:
a) il Ministero delle attivita' produttive per le attivita' di cui all'allegato A, prima parte, Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV, Lista V, Lista VI e non comprese nelle lettere b), c) e d);
b) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' di cui all'allegato A, prima parte, Lista I, punto I, limitatamente alle attivita' che riguardano lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e Lista VI, punto 3, limitatamente alle attivita' afferenti al settore sportivo;
c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita' di cui all'allegato A, prima parte, Lista VI, punto 3, classe ex 851 e 855;
d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attivita' di cui all'allegato A, prima parte, Lista IV e Lista VI nelle parti afferenti ad attivita' di trasporto.
3. Il riconoscimento di cui al comma l ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento di riconoscimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352.".



 
Art. 7.
Prova di altri requisiti
1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attivita' di cui all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilita', di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziale o, in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine attestanti il possesso dei requisiti medesimi.
2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma l non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorita' di cui al comma 1 che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.
3. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci ne' il documento di cui al comma 1 ne' l'attestato di cui al comma 2, l'interessato puo' presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne dinanzi ad una autorita' giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.
4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 e' diretta ad attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa puo' essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d'origine o di provenienza.
5. Il requisito della capacita' finanziaria e' soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti.
6. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale puo' essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della garanzia.
7. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 non devono essere di data anteriore a tre mesi.
 
Art. 8.
Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia
1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea delle conoscenze e capacita' generali o professionali di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano un attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attivita', conforme al modello di cui all'allegato B:
a) nel caso di attivita' esercitate in forma di lavoro autonomo: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) per le attivita' esercitate in forma di lavoro dipendente: le direzioni provinciali del lavoro.
2. I requisiti di onorabilita' e assenza di dichiarazione di fallimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono attestati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
a) la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di nascita dell'interessato, se nel territorio italiano;
b) la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma negli altri casi.
3. Il requisito di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo di cui all'articolo 7, comma 1, e' attestato, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
a) per le attivita' di stimatore, intermediari del commercio: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) per l'attivita' di interprete: la Questura della provincia dove si esercita l'attivita';
c) per gli uffici di informazioni commerciali: la Prefettura della provincia dove l'ufficio esercita l'attivita';
d) per le attivita' che prevedono l'iscrizione in registri, ruoli, elenchi o albi: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Per i casi non riconducibili a quanto indicato ai commi 1 e 3, i requisiti di cui agli stessi commi sono attestati dalle autorita' di cui all'articolo 6.
 
Art. 9.
Attivita' di coordinamento
1. Ai fini di predisporre la relazione biennale alla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto, le autorita' competenti al riconoscimento di cui all'articolo 6 mettono a disposizione del Dipartimento per le politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.
2. Il Dipartimento per le politiche comunitarie assolve, altresi', ai compiti:
a) di coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori di attivita' di cui al presente decreto.
 
Art. 10.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita' e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1 marzo 2002, n. 39.
2. Ciascuna Regione o Provincia autonoma adotta le eventuali norme di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 settembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 10.
- L'art. 117, quinto comma della Costituzione, cosi'
recita: Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".
- Per la legge 1 marzo 2002, n. 39, vedi note alle
premesse. L'art. 1, comma 5, della citata legge cosi'
recita:
"5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.".
- Per la direttiva 1999/42/CE, vedi note alle premesse.



 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 20 a pag. 34 della G.U. <----
 
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