Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 26 settembre 2002 |
Condizioni nazionali per l'utilizzo, in deroga al disposto dell'art. 19, par. 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varieta' di vite o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica, elencati nell'allegato II del citato regolamento, che possono figurare nell'etichettatura dei VQPRD e vini IGT italiani. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 117 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli; Visto in particolare l'art. 19, par. 3, del citato regolamento n. 753/2002 che prevede per gli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione entro il 1 ottobre le condizioni nazionali e comunitarie secondo le quali possono essere utilizzati, in deroga al disposto dell'art. 19, par. 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 753/2002, i nomi di varieta' di vite o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica, elencati nell'allegato II del citato regolamento, nell'etichettatura dei VQPRD e vini IGT italiani; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4; Visti i decreti con quali, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, sono state riconosciute le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini in ambito nazionale ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Ritenuto di dover definire con urgenza, in vista della citata scadenza del 1 ottobre p.v., l'ambito nazionale delle deroghe per l'utilizzazione, nel rispetto delle condizioni nazionali e comunitarie vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varieta' di vite o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica, elencati nell'allegato II del citato regolamento, nell'etichettatura dei VQPRD e vini IGT italiani; Visto il parere favorevole delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano espresso nella riunione del 10 settembre 2002;
Decreta:
Articolo unico
1. Le condizioni nazionali per l'utilizzo, in deroga al disposto dell'art. 19, par. 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varieta' di vite o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare nell'etichettatura dei VQPRD e dei vini ad indicazione geografica tipica italiani sono riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono elencati i nomi di varieta' di vite o sinonimi riguardanti l'Italia che figurano nell'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002. 2. Conformemente all'art. 19, par. 2, del regolamento (CE) n. 753/2002, ciascuna varieta' o sinonimo elencata nell'allegato 1 al presente decreto puo' figurare esclusivamente nell'etichettatura dei VQPRD e/o dei vini IGT italiani indicati a fianco, nel predetto elenco, della relativa varieta' o sinonimo, ovvero dei VQPRD e/o vini IGT italiani che ricadono nell'ambito territoriale indicato a fianco della relativa varieta' o sinonimo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione. Roma, 26 settembre 2002 Il Ministro: Alemanno |
| Allegato 1
----> vedere allegato da pag. 4 a pag. 7 della G.U. <---- |
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