IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che prevede, tra l'altro, la determinazione dei parametri di ricostituzione dei capitoli di conduzione, con decreto del Ministro delle politiche agricoli e forestali, sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; Visto il proprio decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1994, n. 16, con il quale sono stati determinati i parametri massimi per ettero-coltura, per la ricostituzione dei capitali di conduzione perduti per effetto dei danni a carico delle produzioni agricole; Sentite le regioni, le province autonome e le organizzazioni professionali agricole in merito all'aggiornamento dei parametri vigenti; Viste le conclusioni a cui e' pervenuto l'apposito gruppo di lavoro istituito con lettera del 25 aprile 2002; Visto il parere in data 18 settembre 2002 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura;
Decreta:
Articolo unico
I parametri massimi di ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita della produzione, sono stabiliti per ettaro-coltura nella seguente misura e sono applicabili a partire dalle avversita' del 2002.
----> vedere tabella a pag. 9 della G.U. <----
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2002 Il Ministro: Alemanno |