Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 2 ottobre 2002 |
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'ENPALS. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia del demanio
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Visto l'elenco predisposto dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 2213 del 25 luglio 2002, in cui sono individuati i beni immobili cielo-terra di proprieta' dello stesso; Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del demanio; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:
Art. 1. Sono di proprieta' dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo i beni immobili cielo-terra individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Art. 3. Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. |
| Art. 4. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. |
| Art. 5. Il presente decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. |
| Art. 6. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2002 Il direttore: Spitz |
| Allegato A
----> vedere allegato a pag. 25 della G.U. <---- |
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