Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2002 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' «MAGNA GRAECIA» DI CATANZARO |
DECRETO RETTORALE 3 ottobre 2002 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 33, ultimo comma, e l'art. 73 della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi Magna Græcia di Catanzaro, emanato con decreto rettorale n. 546 del 3 novembre 2000, come modificato dal decreto rettorale n. 284 del 12 luglio 2001; Viste le delibere assunte dal senato accademico, nelle adunanze del 31 ottobre 2001 e del 28 maggio 2002, con le quali sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ateneo; Vista la ministeriale prot. n. 2165 del 30 luglio 2002 con la quale sono state date indicazioni riguardanti le modifiche sopra indicate; Viste le decisioni assunte in merito dal senato accademico nell'adunanza del 17 settembre 2002; Decreta: Art. 1. Allo statuto dell'Universita' degli studi Magna Græcia di Catanzaro, emanato con decreto rettorale n. 546 del 3 novembre 2000, modificato con decreto rettorale n. 284 del 12 luglio 2001, secondo quanto deliberato dal senato accademico, sono apportate le seguenti modifiche: i commi 4 e 6 dell'art. 3, sono modificati come segue: "Art. 3 (Potesta' regolamentare). - (Omissis). 4. Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', deliberato dal senato accademico, disciplina la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita', assicurandone l'efficienza e la rapidita'. Il regolamento prevede la facolta' dell'Universita' di contrarre mutui, o altra forma di finanziamento, di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, nonche' di avvocati dell'Universita' iscritti ad apposito albo, o di altri professionisti. Prevede inoltre di assicurare i titolari di cariche elettive e i dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni e l'eventuale assunzione di spese processuali. (Omissis). 6. Altri regolamenti. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca disciplinano, in conformita' dello statuto e dei regolamenti d'Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse. Sono emanati con decreto del rettore e adottati a maggioranza dell'organo deliberante, a meno di diversa indicazione dello statuto, e sono approvati dal senato accademico. L'attivita' per conto terzi e' disciplinata con apposito regolamento, approvato dal senato accademico. Il regolamento di Ateneo sull'accesso ai documenti amministrativi e' deliberato dal senato accademico l'art. 6, comma 2, e' modificato come segue: "Art. 6 (Elezione e nomina). - (Omissis). 2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo; spetta inoltre ai rappresentanti dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nonche' degli studenti in numero corrispondente a quello previsto nei consigli di facolta' per ciascuna di queste categorie, secondo le norme del regolamento elettorale. (Omissis)."; l'art. 8, comma 1, e' modificato come segue: "Art. 8 (Composizione). - 1. Il senato accademico e' costituito con decreto rettorale ed e' composto dal rettore, dai presidi di facolta' non facenti parte di aree didattiche, dai coordinatori di area didattica, da un rappresentante dei direttori dei dipartimenti, eletto da un unico collegio formato dai componenti dei consigli di dipartimento. (Omissis)."; l'art. 9, comma 1, e' modificato come segue: "Art. 9 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione: a) delibera il bilancio di previsione; b) ratifica in accordo al regolamento amministrativo-contabile le variazioni apportate al predetto; c) delibera il conto consuntivo; d) esprime parere sulla dotazione organica complessiva del personale non diocente dell'amministrazione dell'Universita'."; l'art. 17 e' modificato come segue: "Art. 17 (Aree didattiche). - 1. Al fine di incentivare e potenziare l'attivita' didattica e scientifica interdisciplinare e realizzare il miglior coordinamento e la piu' efficiente utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali, corsi di laurea o facolta' possono essere organizzate in aree didattico-scientifiche. 2. Organi dell'area sono: a) il consiglio; b) il coordinatore. L'attivita' dell'area e' disciplinata con regolamento adottato dal consiglio. Tale regolamento potra' prevedere apposite commissioni per le strutture didattiche afferenti all'area. Per la composizione del consiglio si fa rinvio alle norme relative alla composizione del consiglio di facolta'. 3. Il coordinatore rappresenta l'area, ha funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il consiglio di area, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le delibere, assicura l'efficienza ed efficacia delle attivita' e ne e' responsabile, presenta al rettore la relazione annuale sulle attivita'. 4. Il coordinatore e' eletto fra i professori ordinari o straordinari a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione, ed e' nominato dal rettore. Il coordinatore dura in carica tre anni e puo' essere rieletto due sole volte consecutive. Il coordinatore puo' nominare un vicario che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza. 5. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio e l'elezione si svolge secondo le modalita' stabilite per l'elezione del rettore. 6. Ciascuna area e' organizzata in centro autonomo di gestione, cui e' assegnato un responsabile amministrativo che, nel rispetto delle norme approvate dall'Ateneo, provvede alla gestione amministrativa, organizza le relative risorse umane e strumentali e ne coordina le attivita' predispone tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonche' la situazione patrimoniale e ne risponde direttamente. 7. L'area e' istituita con decreto del rettore."; l'art. 24, comma 2, e' modificato come segue: "Art. 24 (Comitato per lo sport universitario). - (Omissis). 2. Compongono il comitato: il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente, due docenti designati dal senato accademico, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e due studenti eletti secondo le norme dettate in via regolamentare, il direttore amministrativo o un suo delegato e da non piu' di due rappresentanti degli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, ognuno rappresentato da non piu' di un componente. (Omissis). Art. 28. (Commissione per i rapporti con il MURST). - (Abrogato)."; l'art. 37, comma 2, e' modificato come segue: "Art. 37 (Valutazione dell'attivita' scientifica, didattica e amministrativa). - (Omissis). 2. I componenti del nucleo sono designati e nominati dal rettore, che ne da' comunicazione al senato accademico, durano in carica tre anni e, di norma, possono essere confermati consecutivamente una sola volta dal rettore; i membri esterni all'Ateneo sono pari ad almeno tre componenti il nucleo. (Omissis).". l'art. 38 e' modificato come segue: "Art. 38 (Controllo della gestione contabile). - 1. Il controllo della gestione contabile dell'Ateneo e' affidato al collegio dei revisori ovvero a una societa' di certificazioni. 2. Il collegio e' designato e nominato dal rettore, che ne da comunicazione al senato accademico, ed e' composto da cinque componenti, di cui un magistrato della Corte dei conti, due componenti esperti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti, un funzionario del MIUR, da un esperto o funzionario di ente pubblico o privato. I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e, di norma, possono essere nominati una sola volta consecutivamente dal rettore. Le funzioni e modalita' di svolgimento dell'attivita' del collegio sono disciplinate in via regolamentare. 3. Nel caso in cui il controllo sia affidato a una societa' di certificazione, la scelta della stessa e' effettuata dal rettore, sentito il senato accademico.". |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Catanzaro, 3 ottobre 2002 Il rettore: Venuta |
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