Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2002 (vai al sommario) |
CORTE COSTITUZIONALE |
DELIBERAZIONE 26 settembre 2002 |
Modificazioni al regolamento generale. |
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LA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l'art. 14, primo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visto il regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni; Su proposta della Commissione studi e regolamenti; Delibera le seguenti modifiche al regolamento generale della Corte costituzionale approvato il 20 gennaio 1966 e successivamente modificato e integrato. Art. 1. 1. All'art. l del regolamento generale della Corte costituzionale e' aggiunto il seguente comma: "La sede comprende tutti gli altri locali e spazi a disposizione della Corte.". |
| Art. 2. 1. Dopo l'art. 5 del regolamento generale della Corte costituzionale e' introdotto l'art. 5-bis nel testo che segue: "Art 5-bis. - I poteri inerenti alla autonomia della Corte come organo costituzionale e alle garanzie dei suoi componenti sono esercitati dalla Corte collegialmente, ovvero dagli organi interni della Corte medesima, secondo le norme delle leggi e dei regolamenti. In materia di gestione dei servizi, degli uffici, dei beni e del personale, la Corte esercita collegialmente le seguenti funzioni: 1) approvazione dei regolamenti; 2) approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; 3) approvazione di indirizzi generali, con indicazione degli obiettivi da conseguire nella gestione finanziaria e amministrativa della Corte; 4) conferimento degli incarichi di Segretario generale e di vice Segretario generale; 5) nomina dei componenti della Commissione di esperti in materia di contabilita'; 6) deliberazione di ogni altro atto espressamente attribuito alla Corte dalle norme regolamentari. Le deliberazioni della Corte sono immediatamente esecutive e sono depositate nella Segreteria generale.". |
| Art. 3. 1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento generale della Corte costituzionale e' soppresso. |
| Art. 4. 1. Dopo l'art. 6 del regolamento generale della Corte costituzionale e' introdotto l'art. 6-bis nel testo che segue: "Art. 6-bis. - Il Presidente esercita i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti della Corte, e firma gli atti per i quali sia richiesta una determinazione della Corte o dell'Ufficio di Presidenza.". |
| Art. 5. 1. L'art. 25 del regolamento generale della Corte costituzionale e' cosi' sostituito: "Art. 25. - L'Ufficio di Presidenza e' costituito dal Presidente o, in caso di impedimento o per sua delega, dal Vice Presidente designato ai sensi dell'art. 6 ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, e da due Giudici designati dalla Corte ogni biennio mediante sorteggio. In caso di impedimento di alcuno dei Giudici l'Ufficio di Presidenza e' integrato da un Giudice supplente designato dalla Corte ogni biennio mediante sorteggio. Se uno o piu' componenti cessano dalla carica di Giudice costituzionale si procede alla sostituzione secondo le disposizioni dei commi precedenti. Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza e ne redige il verbale. L'Ufficio di Presidenza puo' chiamare ad intervenire, con voto consultivo, per singoli affari il Presidente della Commissione competente o il Giudice cui sia stato affidato uno specifico incarico. Ogni Giudice che non fa parte dell'Ufficio di Presidenza puo' intervenire alle sedute senza voto deliberativo. L'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i Giudici costituzionali. Il Presidente rimette all'esame della Corte i provvedimenti deliberati dall'Ufficio di Presidenza, quando un Giudice lo richieda entro cinque giorni dal ricevimento del verbale della seduta. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza alcuna richiesta di rimessione i provvedimenti diventano esecutivi. Nei casi di urgenza, l'Ufficio di Presidenza puo' deliberare l'immediata esecutivita'. Tutte le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e quelle della Corte assunte ai sensi del comma ottavo sono depositate nella Segreteria generale.". |
| Art. 6. 1. L'art. 26 del regolamento generale della Corte costituzionale e' cosi' sostituito: "Art. 26. - All'Ufficio di Presidenza spettano le seguenti funzioni: 1) esame e proposta del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo e degli indirizzi generali per la gestione finanziaria ed amministrativa, da sottoporre alla approvazione della Corte; 2) direttive per la gestione finanziaria e amministrativa in conformita' agli indirizzi determinati dalla Corte; 3) trasferimenti di somme tra capitoli del bilancio, nelle ipotesi previste dal regolamento di contabilita' e per i capitoli indicati in sede di bilancio, e prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste; 4) approvazione di programmi di ristrutturazione e adeguamento degli immobili sede della Corte e dei relativi impianti e servizi; 5) nomine e incarichi dei responsabili preposti ai servizi e uffici della Corte; 6) deliberazione di procedere alla copertura di posti vacanti del personale di ruolo della Corte, approvazione dei bandi e nomina delle commissioni giudicatrici; 7) conferimento degli incarichi previsti dal regolamento dei servizi e del personale e richieste di comando, di distacco o di collocamento fuori ruolo di personale di pubbliche amministrazioni nei casi previsti dai regolamenti; 8) autorizzazione al personale, comunque in servizio presso la Corte, ad assumere incarichi estranei all'attivita' della Corte previsti dalle norme in vigore; 9) deliberazione di ogni altro atto attribuito espressamente all'Ufficio dai regolamenti della Corte. L'Ufficio di Presidenza puo' affidare a singoli Giudici o a commissioni di Giudici, anche con la partecipazione di esperti estranei, compiti istruttori per oggetti specifici; puo' inoltre nominare commissioni a carattere tecnico con compiti consultivi.". |
| Art. 7. 1. L'art. 27 del regolamento generale della Corte costituzionale e' cosi' sostituito: "Art. 27. - La Corte, immediatamente dopo la costituzione o l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza, procede alla nomina della Commissione per gli studi e per i regolamenti e della Commissione per la biblioteca. La Commissione per gli studi e per i regolamenti e' composta dai tre Giudici piu' anziani in carica, tra quelli che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza, ed e' presieduta dal componente piu' anziano. La Commissione per la biblioteca e' composta dai tre Giudici piu' anziani che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza ne' della Commissione per gli studi e per i regolamenti ed e' presieduta dal componente piu' anziano. Della Commissione per la biblioteca possono essere chiamati a far parte, a titolo consultivo, non piu' di due Giudici emeriti. Se uno o piu' componenti della Commissione per gli studi e per i regolamenti e della Commissione per la biblioteca cessano dall'ufficio di Giudice costituzionale o rinunciano a far parte della Commissione oppure entrano a far parte dell'Ufficio di Presidenza si procede alla sostituzione secondo le disposizioni dei commi precedenti. Funziona da segretario il direttore competente per la rispettiva materia.". |
| Art. 8. 1. L'art. 29 del regolamento generale della Corte costituzionale e' cosi' sostituito: "Art. 29. - La Commissione per la biblioteca sovrintende alla biblioteca e alla gestione dell'archivio storico e predispone gli schemi dei relativi regolamenti.". |
| Art. 9. 1. Dopo l'art. 29 del regolamento generale della Corte costituzionale e' introdotto l'art. 29-bis nel testo seguente: "Art. 29-bis. - L'Amministrazione della Corte, costituita dal Segretario generale, dal Vice Segretario generale e dai Servizi e Uffici secondo le norme approvate ai sensi dell'art. 31, compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati alla Corte, all'Ufficio di Presidenza o al Presidente. Il Segretario generale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, puo' delegare specifici compiti di amministrazione di sua spettanza a preposti a servizi e uffici, che ne assumono la responsabilita'.". Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 26 settembre 2002 Il Presidente: Ruperto |
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