Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 20 agosto 2002 |
Modifica del decreto ministeriale 2 maggio 2002, relativo alla cessazione di attivita' nei casi di crisi aziendale, di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 233/1991. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la politica economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Vista la deliberazione n. 141 del 6 agosto 1999 del suddetto Comitato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che reca il regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE; Visto l'art. 9 del sopra indicato regolamento, con il quale e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale e di crisi occupazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della richiamata legge n. 223 del 1991, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale; Vista la delibera del CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, concernente i criteri per la valutazione dei piani delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2000, con il quale sono stati adottati i criteri per l'approvazione dei programmi di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in sostituzione di quelli disposti dalla citata delibera CIPE del 18 ottobre 1994; Ritenuta la necessita' di emanare piu' attuali criteri relativamente alla parte in cui e' disciplinata la fattispecie delle cessazioni dell'attivita' produttiva, in particolare alla luce delle situazioni aziendali che si vengono a creare nelle aree meridionali, nonche' per quelle condizionate da repentine e impreviste cadute di mercato, venutesi a creare a causa della mancanza di ordini da parte di un unico committente; Ritenuta, pertanto, la necessita' di sostituire la fattispecie relativa alla cessazione dell'attivita' produttiva, rientrante nei casi di esclusione, di cui al citato decreto ministeriale del 2 maggio 2000;
Decreta: Nei "Casi di esclusione", di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2000, riguardante i criteri per l'approvazione del programma di crisi aziendale, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la fattispecie della cessazione di attivita' e' cosi' sostituita: "abbiano cessato l'attivita' produttiva, ad eccezione di quei casi in cui le imprese presentino concreti piani di gestione dei lavoratori in esubero, che, mediante specifici strumenti, siano tesi a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilita', salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco dei dodici mesi successivi al termine dell'intervento stesso, carattere di strumento certo di ricollocazione per almeno il 50% dei suddetti lavoratori. Per le aziende operanti nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e per le aziende la cui crisi aziendale sia dovuta da improvvisa ed imprevedibile caduta di mercato, a causa, principalmente, dalla mancanza di ordini da parte di un unico committente, la richiamata percentuale e' abbassata al 25%.". Il presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 166 |
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