Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 ottobre 2002 |
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalita' per la rivendicazione delle produzioni dei vini V.Q.P.R.D. per la campagna vendemmiale 2002-2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Parma" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini "Colli di Parma" in data 20 marzo 2000 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 e successive modifiche; Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Langhirano (Parma) il 13 maggio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ritenuto necessario acquisire il parere degli organismi tecnici e del Comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato VI, lettera a), commi 1 e 2, del regolamento CE 1493/99 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nel territorio del comune di Neviano degli Arduini, di parte del territorio dei comuni di Lesignano e Traversetolo, tutti in provincia di Parma, dei quali si chiede l'inclusione nella zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Parma" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 182 del 5 agosto 2002; Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione controllata "Colli di Parma" tesa ad ottenere correzioni al disposto dell'art. 6 della proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche per l'immissione al consumo della tipologia ""Colli di Parma Malvasia" tale da renderle compatibili con il disposto dell'art. 7; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto di dover accogliere le istanze degli interessati relative alla indicazione del sapore per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche per l'immissione al consumo della tipologia ""Colli di Parma Malvasia"; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma";
Decreta: Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002. |
| Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Colli di Parma", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2002, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 3.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Colli di Parma" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2002 Il direttore generale reggente: Abate |
| Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COLLI DI PARMA"
Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "Colli di Parma" rosso (anche nella tipologia frizzante); "Colli di Parma" Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante); "Colli di Parma" Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante e spumante); "Colli di Parma" Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante); "Colli di Parma" Pinot bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante); "Colli di Parma" Pinot grigio; "Colli di Parma" Spumante; "Colli di Parma" Pinot nero; "Colli di Parma" Merlot; "Colli di Parma" Cabernet Franc; "Colli di Parma" Cabernet Sauvignon; "Colli di Parma" Barbera; "Colli di Parma" Bonarda; "Colli di Parma" Lambrusco. |
| PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COLLI DI PARMA"
Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione; per le seguenti tipologie: "Colli di Parma" rosso (anche nella tipologia frizzante); "Colli di Parma" Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante); "Colli di Parma" Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante e spumante); "Colli di Parma" Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante); "Colli di Parma" Pinot bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante); "Colli di Parma" Pinot grigio; "Colli di Parma" Spumante; "Colli di Parma" Pinot nero; "Colli di Parma" Merlot; "Colli di Parma" Cabernet Franc; "Colli di Parma" Cabernet Sauvignon; "Colli di Parma" Barbera; "Colli di Parma" Bonarda; "Colli di Parma" Lambrusco.
Art. 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" rosso (anche nella tipologia frizzante), e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle percentuali appresso indicate: Barbera: dal 60% al 75%; Bonarda e Croatina, da soli o congiuntamente, dal 25 al 40%. Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai vitigni, presenti in ambito aziendale), raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Parma, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante) e' riservata al vino ottenuto dalle uve della varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Malvasia di Candia aromatica: dall'85 al 100% sia per la tipologia secco che per la tipologia amabile. In tal caso, secondo l'uso, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalla varieta' di vitigno Moscato bianco presente nei vigneti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante e spumante) e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Sauvignon: 95%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve della varieta' a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante) e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Chardonnay: 95%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Pinot bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante) e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Pinot Bianco: 95%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Pinot grigio e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Pinot grigio: 95%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un massimo del 5%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" spumante e' riservata allo spumante ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, nella percentuale appresso indicata: Pinot Nero, Chardonnay, Pinot bianco: da zero al 100%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Pinot nero e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Pinot nero: dall'85% al 100%. Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Merlot e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Merlot: dall'85% al 100%. Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Cabernet Franc e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Cabernet Franc: dall'85% al 100%. Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Cabernet Sauvignon e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Cabernet Sauvignon: dall'85% al 100%. Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Barbera e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Barbera: dall'85% al 100%. Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Bonarda e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Bonarda: dall'85% al 100%. Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, ad esclusione della varieta' Lambrusco, sino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Lambrusco e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Lambrusco Maestri: dall'85% al 100%. Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varieta' a bacca nera, non aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Parma, sino ad un massimo del 15%.
Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano de' Melegari. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal ponte sul torrente Enza, che identifica il confine tra le province di Parma e di Reggio-Emilia, in prossimita' del centro abitato di S. Polo d'Enza in Caviano sulla strada per Traversetolo, il limite segue tale strada in direzione ovest fino a raggiungere Traversetolo; da questo centro abitato segue la strada verso nord-ovest costeggiando C. Zubani, Garavelli, attraversa Bannone per raggiungere Riviera, a quota 173, e segue la strada che dal centro abitato esce in direzione ovest verso C. Ronchei; percorre tale strada in questa direzione fino ad incrociare, in prossimita' della quota 221 (in finale) il confine comunale di Traversetolo che segue in direzione nord-ovest fino ad incontrare, superati i due fossi, la strada che dalla quota 221 circa conduce verso ovest alla Cse Fusari, passando in prossimita' delle quote 223, 224, e 196. Da Cse Fusari segue la strada in direzione sud-ovest, raggiunge quella per S. Maria del Piano, la attraversa ed in uscita raggiunge a quota 207 la strada per Lesignano de' Bagni, la percorre in direzione sud-est fino a raggiungere quest'ultimo centro abitato, superandolo prende in direzione ovest la strada che passa per quota 218, dove attraversa fosso Olivetti e proseguendo in prossimita' della quota 219 raggiunge Can.le Maggiore. Segue questi fino alla confluenza con il torrente Parma, lo risale e, giunto al ponte di Langhirano, prende ad ovest, costeggia a nord-est l'abitato del comune per seguire in direzione nord la strada che attraversata Torrechiara raggiunge Pilastro (q. 176). Da Pilastro segue in direzione nord-ovest la strada per Felino, lo costeggia a sud e in prossimita' della quota 188 prosegue per la strada che in direzione sud-ovest attraverso le quote 202, 214, 217 raggiunge C. Fontana (q. 220) da dove in direzione nord-ovest attraversa l'abitato di S. Michele de' Gatti e raggiunge in prossimita' del km 10,100 quella che conduce a Marzolara, segue tale strada in direzione sud-ovest sino a Ceretolo (q. 282) da dove attraversa in direzione nord-ovest il torrente Baganza, raggiungendo q. 264 sulla strada per S. Vitale Baganza, la segue verso nord-est, supera tale centro abitato e proseguendo tocca C. dei Pittori e le quote 209, 202, 192, 186, Riva Alta, q. 170 di Sala Baganza; costeggia questo centro abitato ad ovest, ed in uscita dal medesimo in direzione nord segue la strada per la Torre, attraversa Basso ed a q. 124, piegando verso nord-ovest raggiunge Collecchio. Da Collecchio segue in direzione sud-ovest la s.s. n. 62 fino a raggiungere Fornovo di Taro da dove, attraversati alla confluenza il fiume Taro e il torrente Ceno, raggiunge Ramiola. Da Ramiola segue in direzione nord-est la strada che costeggia il fiume Taro, attraversa Medesano e alla Cornaccina (q. 139) in prossimita' del km 8,400 segue la strada che in direzione ovest attraversa il torrente Recchio e raggiunge quella che costeggia ad ovest questo corso d'acqua, la percorre in direzione nord, passando per le quote 126, 129, 125, 107 e 101, fino a Gatto Gambarone (q. 95) da dove segue la strada verso ovest lambendo l'oratorio delle Cascine e per le quote 99, 103, 110, 112, 113 e 103 raggiunge, in prossimita' di La Marchesa (q. 121) la strada che in direzione nord-est giunge a Salda Grande e a q. 88 dopo aver toccato q. 108 e 105; da q. 88 prosegue per la strada che in direzione nord-ovest porta ad Asilo S. Antonio, lo costeggia e per le Ghiarine raggiunge S. Margherita. Segue quindi la strada a nord di S. Margherita e in direzione ovest raggiunge a q. 79 il torrente Rovacchia, lo supera e dopo circa m 600 (q. 79) piega in direzione ovest e prosegue per la strada che toccando le quote 82, 91, e 87 attraversa Lodesana e superata la ferrovia (q. 102) raggiunge a q. 94 la s.s. n. 9-bis, prosegue lungo questa in direzione sud-ovest ed in prossimita' del km 4,500 segue la strada verso ovest toccando Predella, S. Nicomede, C. Vernazza e Le Piane da dove tagliando verso nord raggiunge q. 148 sulla strada che, proseguendo verso nord, incrocia il torrente Stirone. Segue in direzione sud-ovest il torrente Stirone che identifica il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma fino ad incontrare il confine sud di Salsomaggiore Terme, prosegue lungo questi verso sud-est, ed all'incrocio con quello di Medesano segue verso sud il confine di tale comune, quindi per breve tratto in direzione ovest (q. 472) segue quello di Pellegrino Parmense in direzione ovest fino ad incrociare la strada all'altezza del p.zo Colombara (km 6,300) prosegue lungo questa in direzione sud, attraversa Scarampi e raggiunge il centro abitato di Varano de' Melegari prende poi la strada verso ovest per Serravalle ed al km 12 circa prosegue lungo quella che in direzione sud attraversa il torrente Ceno (q. 214) e quindi prosegue sulla medesima in direzione est ed in prossimita' di Azzano incrocia il confine comunale di Varano de' Melegari, lungo questi prosegue verso nord e poi est e sud-est, fino a raggiungere la q. 362 all'altezza di Cozzano, e da q. 362 segue la strada che attraversato Cozzano alla q. 306, prosegue sempre in direzione est, attraversa la strada per Oriano e raggiunge, passando in prossimita' di C. Pietra di Taro il fiume Taro, risale questi in direzione sud-ovest lungo il confine di Rubbiano fino a giungere in prossimita' Bocchetto, laddove piega verso sud-est e poi nord-est lungo lo stesso confine di Rubbiano raggiungendo la strada per Calestano in prossimita' del torrente Sporzana. Prosegue in direzione sud lungo tale strada, costeggia ad ovest Lesignano de' Palmia, giunge a Calestano. Da Calestano segue in direzione nord, prima la strada per Marzolara che costeggia il torrente Baganza per breve tratto, e quindi, in direzione sud-est segue quella che, costeggiando il R. Moneglia attraversa Iano e Fragnolo e prosegue in direzione sud-est toccando le quote 760 e 818, fino ad incrociare, in prossimita' della q. 847, il confine comunale di Langhirano che segue in direzione sud-est fino all'incrocio con il torrente Parma, prosegue lungo questi verso nord-est ed alla confluenza con R. Pacchiano segue nella stessa direzione il confine comunale di Lesignano de' Bagni, fino ad incrociare in prossimita' di M. Rosso il confine di Traversatolo che segue poi in direzione sud-est fino al torrente Enza, dove, seguendo il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, discende tale corso d'acqua e raggiunge in prossimita' di S. Polo d'Enza il punto dal quale e' iniziata la delimitazione.
Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle. Per i nuovi impianti e reimpianti, la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3200, salvo che per i vitigni di Bonarda i quali potranno avere una densita' di ceppi per ettaro, non inferiore a 2800. I sesti d'impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, o comunque tali da non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini, come forma di allevamento si deve impiegare preferibilmente il Guyot o il cordone speronato; sono ammesse altre forme di allevamento, similari per carica di gemme per ceppo. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Le rese e le gradazioni alcoliche sono le seguenti:
PRODUZIONI - RESE - TITOLI ALCOLOMETRICI
===================================================================== CATEGORIA | Titolo | | | | E QUALITA'| alc. |min. % vol.| Rese | massime | ===================================================================== | Naturale| | | | | uve alla|Totale vino| | da uva a| Hl/ha in |produzione| al consumo|Ton. Uva/ha| vino| vino --------------------------------------------------------------------- Rosso | 10,50| 11,50| 10| 70%| 70 --------------------------------------------------------------------- Malvasia | 10,00| 10,50| 11| 65%| 71,5 --------------------------------------------------------------------- Sauvignon | 11,00| 11,50| 7,5| 65%| 48,7 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay| 11,00| 11,50| 9| 65%| 58,5 --------------------------------------------------------------------- Pinot | | | | | Bianco | 11,00| 11,50| 9| 65%| 58,5 --------------------------------------------------------------------- Pinot | | | | | Grigio | 11,00| 11,50| 9| 65%| 58,5 --------------------------------------------------------------------- Spumante | 11,00| 12,00| 9| 65%| 58,5 --------------------------------------------------------------------- Pinot Nero| 11,50| 12,00| 9| 65%| 58,5 --------------------------------------------------------------------- Merlot | 11,50| 12,00| 10| 70%| 70 --------------------------------------------------------------------- Cabernet | | | | | Franc | 11,50| 12,00| 10| 70%| 70 --------------------------------------------------------------------- Cabernet | | | | | Sauvignon | 11,50| 12,00| 10| 70%| 70 --------------------------------------------------------------------- Barbera | 11,50| 12,00| 10| 70%| 70 --------------------------------------------------------------------- Bonarda | 11,50| 12,00| 10| 70%| 70 --------------------------------------------------------------------- Lambrusco | 10,00| 11,00| 11| 70%| 77
Art. 5. Norme per la vinificazione Tutte le operazioni di vinificazione, di presa di spuma con metodo Charmat, di spumantizzazione con metodo tradizionale classico, di invecchiamento obbligatorio per la tipologia "Riserva", dei vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Parma. La tipologia "Colli di Parma" spumante deve essere ottenuta esclusivamente per mezzo di rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti di almeno dodici mesi e la durata del procedimento di elaborazione complessivo deve essere non inferiore a diciotto mesi. Per l'elaborazione dei vini frizzanti deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della rispettiva varieta' oppure, mosto concentrato rettificato. L'invecchiamento e' obbligatorio per la qualificazione "Riserva", ammessa per le tipologie di vino, derivanti da varieta' a bacca bianca, "Colli di Parma" Malvasia, "Colli di Parma" Sauvignon, "Colli di Parma" Chardonnay e "Colli di Parma" Pinot Bianco; deve essere di almeno dodici mesi, di cui almeno tre per l'affinamento in bottiglia, a far tempo dal primo giorno di novembre successivo alla vendemmia, data entro la quale dovranno essere iscritti negli appositi elenchi delle tipologie "Riserva" dei registri di cantina. L'invecchiamento e' obbligatorio per la qualificazione "Riserva" ammessa per le tipologie di vino, derivanti da varieta' a bacca nera, "Colli di Parma" rosso, "Colli di Parma" Pinot Nero, "Colli di Parma" Merlot, "Colli di Parma" Cabernet Franc, "Colli di Parma" Cabernet Sauvignon, "Colli di Parma" Barbera e "Colli di Parma" Bonarda; per queste tipologie, l'invecchiamento obbligatorio e' di almeno due anni, compreso un periodo di almeno sei mesi di affinamento in bottiglia, a far tempo dal primo giorno di novembre dell'anno della vendemmia, data entro la quale dovranno essere iscritti negli appositi elenchi delle tipologie "Riserva" dei registri di cantina.
Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: "Colli di Parma" rosso: colore: rosso rubino; odore: vinoso con profumo caratteristico; sapore: secco, sapido, armonico, leggermente frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Parma" Malvasia: colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico; sapore: da secco a dolce, armonico, caratteristico, tranquillo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. E' prevista la tipologia "frizzante". "Colli di Parma" Sauvignon: colore: giallo paglierino; odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Parma" Sauvignon spumante: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino; odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Colli di Parma" Malvasia spumante: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico; sapore: da secco a dolce, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. "Colli di Parma" Chardonnay: colore: paglierino; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Parma" Chardonnay spumante: spuma: fine, persistente; colore: paglierino; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. "Colli di Parma" Pinot bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Parma" Pinot bianco spumante: spuma: fine, persistente; colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. "Colli di Parma" Pinot Grigio: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Parma" Spumante: spuma: fine, vivace, persistente; colore: da paglierino piu' o meno carico a rosato; odore: caratteristico, delicato; sapore: da secco ad extrabrut e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 14,0 g/l. "Colli di Parma" Pinot Nero: colore: rubino, piu' o meno intenso; odore: intenso e caratteristico; sapore: asciutto, gradevole, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. "Colli di Parma" Merlot: colore: rosso rubino, piu' o meno intenso; odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo; sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. "Colli di Parma" Cabernet Franc: colore: rubino, abbastanza intenso; odore: caratteristico, erbaceo, gradevole; sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. "Colli di Parma" Cabernet Sauvignon: colore: rubino, con riflessi granati; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. "Colli di Parma" Barbera: colore: rosso rubino anche molto intenso; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, intenso, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 21,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Parma" Bonarda: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: gradevole, fruttato, caratteristico; sapore: da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; alcool effettivo minimo: 5,50%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco minimo: 21,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Parma" Lambrusco: colore: dal rosso rubino al rosso intenso; odore: gradevole, caratteristico; sapore: da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; alcool effettivo minimo: 5,50%; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, nel sapore dei vini di cui sopra si potra' rilevare sentore di legno. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione Nei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Malvasia, "Colli di Parma" Bonarda e "Colli di Parma" Lambrusco, e' obbligatoria la locuzione di "amabile" o "dolce" per il corrispondente tipo di prodotto. Nella designazione in etichetta dei vini previsti nell'art. 1 del presente disciplinare di produzione, si debbono osservare le seguenti prescrizioni: 1) e' vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva, diverse da quelle previste nel disciplinare di produzione, come ad esempio superiore, fine, scelto, selezione, vecchio o similari; 2) tutti i vini con la denominazione "Colli di Parma" devono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve; 3) e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, localita' o vigne compresi nella zona delimitata dalla denominazione d'origine controllata "Colli di Parma", e dai quali effettivamente provengano le uve dalle quali i vini designati sono stati ottenuti. Nel caso venga utilizzato il nome "Vigna o Vigneto", lo stesso, dovra' essere seguito dal toponimo; in ogni caso i caratteri dovranno essere sempre inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine "Colli di Parma".
Art. 8. Volumi nominali Tutti i vini recanti la denominazione "Colli di Parma" dovranno essere confezionati, per il consumo, in recipienti di vetro della capacita' di litri 0,750 od inferiori e potranno essere chiusi con i vari dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte. Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi della capacita' di litri 1,5 - 3 - 4,0 - 5,0. Per la tappatura delle tipologie "Riserva" e' obbligatorio il tappo di sughero. E' consentito il tappo a vite per i contenitori fino a 0,375 litri. |
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