Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2002 (vai al sommario)
LEGGE 27 settembre 2002, n. 227
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1218):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e,
ad interim, Ministro degli affari esteri (Berlusconi) il 12
marzo 2002.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 22 marzo 2002, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a, 12a e 13a.
Esaminato dalla 3a commissione il 26 marzo e il 10
aprile 2002.
Relazione scritta annunciata il 16 aprile 2002 (atto n.
1218/A - relatore sen. Forlani).
Esaminato in aula ed approvato il 7 maggio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2707):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 maggio 2002, con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.
Esaminato dalla III commissione l'11 giugno ed il 3
luglio 2002.
Esaminato in aula il 24 luglio 2002 e approvato il 18
settembre 2002.
 
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
FEDERAZIONE RUSSA SULLA COLLABORAZIONE NELLA ESPLORAZIONE
E NELLA UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO
A SCOPI PACIFICI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, chiamati in seguito le "Parti":
facendo riferimento al Trattato di amicizia e di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa del 14 ottobre 1994,
facendo riferimento all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa dell'1 dicembre 1995,
facendo riferimento al Protocollo esecutivo della Seconda Sessione della Commissione Mista Italo-Russa per la cooperazione scientifica e tecnologica del 14 luglio 2000,
esprimendo la volonta' comune di un ulteriore sviluppo della cooperazione a lungo termine e del partenariato costruttivo in diversi campi della utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico e della applicazione delle tecniche e tecnologie spaziali, nell'interesse dello sviluppo economico e sociale per il bene dei popoli di ambedue i Paesi,
tenendo conto che lo sviluppo di questa cooperazione comporta un nuovo approccio in merito alla regolamentazione giuridica delle reciproche relazioni tra le Parti e determina la necessita' di iniziative politiche e di azioni finalizzate a livello governativo,
manifestando il loro appoggio alle proposte delle Agenzie Spaziali di entrambi gli Stati relative alle vie e agli strumenti per ampliare la cooperazione e il coordinamento dei reciproci sforzi,
prendendo in considerazione quanto disposto dal Trattato sui principi dell'attivita' degli Stati relativa alla esplorazione e all'uso dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna ed altri corpi celesti, del 27 gennaio 1967, adottato sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e da altri trattati ed accordi multilaterali in materia di esplorazione e di uso dello spazio extra-atmosferico a cui partecipano ambedue gli Stati,
cercando di favorire l'ampliamento dell'utilizzazione dello spazio a scopi pacifici e nell'interesse della cooperazione internazionale,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Obiettivo e campo di validita'

1. Il presente Accordo ha lo scopo di favorire la creazione di un quadro di riferimento giuridico per concludere accordi ed altre intese in specifici settori ed indirizzi di attivita' congiunta, connessa alla esplorazione e all'uso dello spazio extra-atmosferico e alla applicazione delle tecniche e tecnologie spaziali.
Le Parti si adopereranno affinche' il quadro organizzativo e giuridico dell'attivita' congiunta favorisca pienamente la promozione di nuove forme di interazione e l'aumento dell'efficacia del processo decisionale e preveda concreti meccanismi che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della cooperazione concordati.
2. Il supporto logistico all'attivita' congiunta sara' fornito dalle Parti, tenendo conto dei metodi e dei mezzi praticamente applicabili e includera' provvedimenti reciprocamente vantaggiosi a carattere giuridico, finanziario, amministrativo ed altro.
3. La cooperazione, nel quadro del presente Accordo, si effettuera' in conformita' alla legislazione in vigore in ciascuno dei due Stati, nel rispetto delle norme e dei principi del diritto internazionale, senza pregiudizio all'adempimento dei rispettivi impegni relativi ad altri accordi internazionali ai quali partecipi ognuna delle Parti.
4. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si impegnano ad applicarne le disposizioni anche alle attivita' ed ai progetti gia' iniziati antecedentemente.
Articolo 2
Organizzazioni partecipanti

1. Le Parti nominano, rispettivamente, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Avio-Spaziale Russa (nominate in seguito "Enti competenti") quali Enti responsabili dell'attuazione e del coordinamento della cooperazione prevista dal presente Accordo.
2. Qualora necessario, conformemente alla legislazione in vigore nei loro Stati, le Parti o gli Enti competenti nominano, per intesa comune, rispettivamente, altri enti o organizzazioni al fine di svolgere attivita' specifiche nell'ambito di specifici programmi e progetti di cooperazione.
Articolo 3
Campi di cooperazione

La cooperazione nell'ambito del presente Accordo si svolgera' nei seguenti campi: - scienza spaziale e studio dello spazio cosmico; - impiego delle tecniche e tecnologie spaziali, delle infrastrutture
terrestri e delle infrastrutture orbitali abitate; - monitoraggio dell'ambiente terrestre dallo spazio; - meteorologia spaziale; - telerilevamento della Terra e degli altri corpi del sistema solare; - scienza dei materiali con tecnologia spaziale; - medicina e biotecnologia spaziale, telecomunicazioni spaziali e
tecnologie connesse; - sistemi e tecnologie di navigazione satellitare; - elaborazione, produzione, lancio ed utilizzazione di sistemi
spaziali; - voli pilotati; - servizi relativi ai lanci; - ricerche in materia di prevenzione e riduzione dei danni arrecati
all'ambiente spaziale; - applicazione delle tecnologie spaziali, trasferimento all'industria
dei risultati e delle tecnologie derivanti dalle ricerche spaziali.

Ulteriori campi di cooperazione saranno definiti di comune accordo tra gli Enti competenti.
Articolo 4
Forme di cooperazione

La cooperazione nell'ambito del presente Accordo si effettuera' nelle seguenti forme: - pianificazione, preparazione e realizzazione di programmi e
progetti congiunti; - svolgimento di attivita' congiunta di ricerca, progettazione e
sperimentazione; - progettazione, produzione, sperimentazione ed utilizzazione in
comune di tecniche e tecnologie spaziali; - scambio di esperienze, di informazioni scientifiche e di dati
tecnici; - messa a disposizione, su base di reciprocita', di attrezzature e di
servizi; - svolgimento di simposi, di conferenze, di seminari specializzati e
di altri eventi; - formazione dei quadri e realizzazione di programmi di scambio di
scienziati; - utilizzazione di razzi vettori e di altri sistemi spaziali per la
realizzazione dell'attivita' congiunta.

Ulteriori forme di cooperazione saranno definite di comune accordo Ira gli Enti competenti.
Articolo 5
Accordi ed intese addizionali

1. I programmi ed i progetti che ricadono nell'ambito del presente Accordo formano oggetto di ulteriori accordi tra le Parti o di singoli accordi, contratti o altre intese tra gli Enti competenti e tra altri enti ed organizzazioni designate.
2. Le Parti, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate invitano previo reciproco accordo, enti, organizzazioni e societa' dei Paesi terzi, nonche' organizzazioni internazionali, a partecipare ai programmi ed ai progetti attuati nell'ambito dell'attivita' congiunta, in conformita' al presente Accordo.
Articolo 6
Gruppi di lavoro

Gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate istituiscono, all'uopo, gruppi di lavoro misti al fine di definire metodi organizzativi e strumenti giuridici per la realizzazione di specifici programmi e progetti di cooperazione e con lo scopo di formulare proposte relative a nuovi campi di collaborazione.
Articolo 7
Attivita' economiche ed industriali

Le Parti forniscono sostegno ed assistenza all'instaurazione ed allo sviluppo della cooperazione tra organizzazioni, enti, imprese e societa' di entrambi i Paesi nel campo dell'applicazione e dell'impiego industriale delle tecnologie spaziali di altra attivita' innovativa e promuovono la realizzazione di condizioni favorevoli per la loro partecipazione ai programmi ed ai progetti comuni. A tal fine le Parti favoriscono la conclusione di accordi e di contratti a condizioni di reciproco vantaggio.
Articolo 8
Principi di finanziamento

1. Gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designati sono responsabili della realizzazione e del finanziamento dei lavori e delle attivita' che vengono loro affidati nell'ambito del presente Accordo, tenuto conto dei mezzi finanziari di cui dispongono.
2. I programmi ed i progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo possono avere carattere commerciale o non commerciale e possono essere attuati, rispettivamente, o su base contrattuale o in assenza di pagamenti reciproci su base di accordi, contratti o altre intese.
Articolo 9
Proprieta' intellettuale

Le Parti, i loro Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate possono definire negli accordi conclusi ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1, o in separati accordi, le disposizioni sulla tutela e sulla ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale applicabili a specifici progetti cd attivita'. In assenza di accordi che includano disposizioni in materia di proprieta' intellettuale, di tutela e di ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale, queste ultime si realizzano secondo l'Allegato che fa parte integrante del presente Accordo. In presenza di accordi che includano disposizioni sulla proprieta' intellettuale, si fara' in essi riferimento all'Allegato, qualora esso sia compatibile ed applicabile alle fattispecie non previste negli accordi stessi.
Articolo 10
Scambio di informazioni e di mezzi tecnici

1. Nel rispetto dei criteri di confidenzialita', riportati nell'Allegato, le Parti, i loro Enti competenti, altri enti ed organizzazioni designate assicurano, su base di reciprocita' e in tempi ragionevoli, l'accesso ai risultati delle ricerche e dei lavori scientifici svolti in comune e, a tal fine, incoraggiano Io scambio delle relative informazioni e dei dati. Tali informazioni e dati non possono essere trasferiti a terzi senza comune assenso scritto.
2. Le Parti favoriscono, per il tramite dei loro Enti competenti, lo scambio reciproco di informazioni relative ai principali indirizzi dei programmi spaziali nazionali dei loro Stati.
3. Ciascuna delle Parti assicura il rispetto degli interessi dell'altra Parte, del suo Ente competente e di altri enti ed organizzazioni designate, in materia di tutela giuridica dei loro beni, utilizzati sul territorio del proprio Stato in relazione all'attivita' svolta nell'ambito del presente Accordo, compresa, nei rispettivi casi, l'immunita' di tali beni da ogni forma e tipo di sequestro o procedimento esecutivo.
4. La gestione di informazioni coperte da una classifica di sicurezza, applicata ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, prodotte o acquisite dalle Parti, Enti competenti ed organizzazioni designate, nell'ambito del presente Accordo, verra' regolata dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla reciproca protezione delle informazioni classificate del 12 aprile 2000.
Articolo 11
Assistenza all'attivita' del personale

Conformemente alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, ciascuna Parte adotta le necessarie misure, compreso il rilascio della documentazione necessaria, per agevolare l'ingresso nel territorio del proprio Stato e l'uscita dal territorio del proprio Stato delle persone inviate in missione ai fini dell'esecuzione del presente Accordo dall'altra Parte, dal suo Ente competente o da altri enti ed organizzazioni designati, nonche' dei loro familiari.
Ogni Parte, in conformita' alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, facilita il rilascio della documentazione necessaria per il soggiorno nel territorio del proprio Stato delle persone sopra indicate e dei loro familiari.
Articolo 12
Trasferimento di beni

1. Ai fini del presente Accordo, con il termine "beni" si intendono apparecchiature spaziali, vettori e loro componenti, nonche' ogni oggetto, o materiale, di origine naturale o artificiale, che viene fornito o prodotto, comprese le attrezzature per il controllo e per la sperimentazione, nonche' le tecnologie sotto forma di informazione e di dati tecnici, registrati su supporti materiali, necessari per la loro elaborazione, produzione e applicazione. Nella categoria dei beni rientrano anche informazioni e dati contenuti in qualsiasi supporto materiale, ivi compresi: - software e banche dati frutto di ricerche, di indagini o di
elaborazioni; - invenzioni; - studi di progetti sperimentali o tecnico-ingegneristici; - know-how, comprese la documentazione per la produzione e le
relative specifiche tecniche; - dati relativi ad elaborazioni progettuali (di ricerche, di
sperimentazione, ingegneristiche) nonche' relativi a prototipi
sperimentali.

2. Le Parti, in conformita' alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, facilitano l'ingresso nel territorio del proprio Stato e l'uscita dal territorio del proprio Stato dei beni richiesti dall'attuazione deI presente Accordo.
3. Le Parti provvedono all'espletamento delle formalita' doganali relative ai beni che vengono trasferiti attraverso le frontiere doganali dei loro rispettivi Stati e destinati direttamente ai fini della cooperazione nell'ambito e alle condizioni del presente Accordo, in esenzione dai diritti e dalle imposte di importazione-esportazione che vengono riscossi dalle rispettive Autori doganali.
4. Tenendo conto di quanto disposto dall'Articolo 5 del presente Accordo, l'esenzione dalle tasse e dalle imposte di importazione/esportazione viene concessa anche per i beni destinati ai fini del presente Accordo, che vengono importati nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio della Federazione Russa da Paesi terzi e/o vengono esportati dal territorio della Repubblica italiana o dal territorio della Federazione Russa verso Paesi terzi, indipendentemente dal Paese di provenienza, a condizione che tali operazioni vengano confermate per iscritto negli accordi (intese) tra gli Enti competenti o altri Enti designati dalle Parti. Queste operazioni o gli accordi (intese) vengono confermati, ove necessario, dalla rispettiva Parte.
5. Gli Enti competenti od altri enti designati dalle Parti confermano agli Organi doganali dei rispettivi Stati che le operazioni relative al trasferimento dei beni si effettuano nell'ambito del presente Accordo. Qualora necessario, tali conferme possono essere oggetto di decisione detta specifica Parte.
6. Nel rispetto delle procedure previste dal punto 5 del presente Articolo, i beni possono essere importati e/o esportati, in esenzione dai diritti e dalle imposte la cui riscossione viene effettuata dagli Organi doganali, anche nell'ambito di: - forniture gratuite di beni per assistenza tecnica necessarie per
l'individuazione di nuovi indirizzi di cooperazione nei diversi
campi dell'attivita' spaziale; - attivita' congiunta di ricerca e di progettazione sperimentale
relativa all'impiego dei risultati tecnologici secondari conseguiti
nel corso della ricerca e della utilizzazione dello spazio
extra-atmosferico o dell'attivita' che richiede lo svolgimento di
ricerche speciali, in particolare la redazione di studi di
fattibilita', la realizzazione di progetti e studi sperimentali.

7. Nei casi in cui la realizzazione su base di reciprocita' delle norme e dei principi concordati inerenti alle predette esenzioni nell'ambito delle suddette attivita' congiunte sia riconosciuta impossibile in virtu' della legislazione applicabile nel territorio della Repubblica Italiana o della legislazione della Federazione Russa, la rispettiva Parte cerchera' di far si' che l'imposizione di diritti ed imposte dovuta al trasferimento dei beni attraverso la frontiera doganale del proprio Stato non abbia ripercussioni finanziarie per l'altra Parte, il suo Ente competente e per altri enti ed organizzazioni designate.
8. In casi di necessita', le Parti cercano di diminuire l'ammontare dei pagamenti relativi al disbrigo delle formalita' doganali e di altri pagamenti gravanti sui beni importati e/o esportati nel quadro del presente Accordo.
9. Le disposizioni del presente Accordo non sono estese ai beni tassati con l'imposta sui consumi.
Articolo 13
Responsabilita'

1. Al fine di stimolare lo sviluppo dell'attivita' congiunta nell'ambito del presente Accordo, le Parti stabiliscono, nei loro rapporti reciproci e (rispettivamente) tra i loro Enti competenti ed altri enti e organizzazioni designate, il principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilita'.
Conformemente a questo principio, ciascuna Parte, il suo Ente competente ed altri enti ed organizzazioni designate non avanzeranno, su base di reciprocita', nei confronti dell'altra Parte, del suo Ente competente e di altri enti ed organizzazioni designate, pretese o ricorsi per i danni che, a seguito dell'attivita' nell'ambito del presente Accordo, possano essere arrecati, senza dolo, ai loro beni, nonche' alle persone in servizio presso di loro o a lavoratori assunti a contratto o su appalto.
Le concrete condizioni di applicazione del principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilita', comprese le modalita' per la sua estensione all'attivita' degli appaltatori e dei subappaltatori, formano oggetto di specifici accordi tra le Parti, i loro Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate.
2. L'applicazione del principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilita' non pregiudica l'applicazione delle norme e dei principi in materia di responsabilita' degli Stati, conformemente al diritto internazionale.
Qualora fossero avanzate pretese ai sensi della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni arrecati dagli oggetti spaziali del 29 marzo 1972, adottata sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, le Parti svolgeranno, senza indugio, consultazioni su ogni aspetto della responsabilita' che potesse sorgere, sulla ripartizione di questa responsabilita' e sulla difesa dalle pretese avanzate.
Articolo 14
Soluzione delle controversie

1. Qualora sorgano controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo, le Parti, per il tramite dei loro rappresentanti, svolgono senza indugio consultazioni. I metodi e i mezzi della conciliazione amichevole hanno carattere prioritario, senza pregiudizio per l'applicazione di ogni altro necessario iter procedurale per la risoluzione di controversie concordato tra le Parti e riconosciuto dal diritto internazionale. Le Parti non adottano provvedimenti unilaterali e, per regolare ogni possibile controversia, cercano di giungere al reciproco coordinamento delle azioni procedurali.
2. In merito a specifici progetti ed altri tipi di attivita' nell'ambito del presente Accordo, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate concordano tempestivamente il modo di risolvere possibili controversie in materia di esecuzione degli accordi, dei contratti e di altre intese tra di loro. Qualora gli accordi, i contratti ed altre intese su programmi e progetti di cooperazione non specifichino appositi strumenti da applicare al fine di risolvere controversie, in caso di loro insorgenza si svolgeranno consultazioni a livello dei titolari degli Enti competenti, degli enti e delle organizzazioni interessate designate o dei loro rappresentanti, con lo scopo di raggiungere le opportune intese e di adottare misure atte a rimediare alla situazione creatasi. Qualora al termine di questo iter procedurale le obiezioni non possano essere ancora rimosse, le parti in causa, assumendo, per quanto possibile, intese provvisorie di carattere pratico, concordano il modo di risoluzione al fine di giungere ad un definitivo accordo.
3. Qualora la controversia non possa essere risolta in conformita' alle procedure previste nei punti 1 e 2 del presente Articolo, alla scadenza di sei mesi e in caso di mancato comune accordo circa altri modi di risolvere le controversie, essa viene sottoposta, su richiesta di una delle Parti, all'arbitrato, secondo le condizioni di seguito esposte.
Al fine dell'udienza arbitrale, conformemente al presente punto, il Collegio arbitrale viene composto come segue.
La Parte che promuove l'iniziativa della procedura arbitrale notifica all'altra Parte il nome dell'arbitro da essa designato. Nei trenta giorni successivi a tale notifica l'altra Parte comunica il nome del proprio arbitro. In trenta giorni entrambi gli arbitri prescelgono il terzo arbitro che viene nominato, da ambedue le Parti, Presidente. Il Presidente e' cittadino di uno Stato terzo, non e' in servizio presso alcuna delle Parti e non risiede nei loro rispettivi Stati.
Qualora i termini stabiliti non siano stati rispettati, dopo consultazione con l'altra Parte ciascuna delle Parti invita il Presidente della Corte internazionale dell'Aja (Paesi Bassi) a provvedere alle necessarie nomine. Qualora il Presidente della Corte Internazionale sia cittadino di uno degli Stati delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non possa adempiere a questa funzione, il Vice Presidente della Corte Internazionale procede alle necessarie nomine.
La decisione arbitrale e' emessa a maggioranza di voti. La sentenza decide in modo definitivo ed irrevocabile, qualora le Parti non abbiano preventivamente convenuto sulla procedura di ricorso.
Su richiesta delle Parti, il Collegio arbitrale puo' formulare raccomandazioni che, non avendo l'efficacia della decisione, costituiscono solo una base per le Parti al fine di esaminare le questioni che hanno causato la controversia.
Le decisioni o le conclusioni a titolo consultivo del Collegio arbitrale si limitano all'oggetto della controversia e spiegano i motivi su cui esse si basano.
Ciascuna delle Parti assume le spese relative al proprio arbitro e al legale durante l'udienza arbitrale. Le Parti assumono in parti uguali le spese per il Presidente.
Lo stesso Collegio arbitrale stabilisce le proprie regole procedurali.
4. Qualora necessario, e in particolare in merito a specifiche attivita' economiche ed industriali, le Parti, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate possono, per intesa comune, individuare altri mezzi atti alla risoluzione delle controversie.
Articolo 15
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per tale scopo.
2. Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni. Esso verra' tacitamente prorogato per successivi periodi quinquennali se nessuna delle Parti inviera', per canali diplomatici, all'altra Parte una notifica scritta della propria intenzione di porvi fine almeno sei mesi prima della scadenza del primo periodo di validita' e, nel caso di sua automatica proroga, prima della scadenza del periodo successivo.
3. In caso di cessazione della validita' del presente Accordo, le sue disposizioni restano valide per tutti i programmi e i progetti non terminati, salvo che le Parti non convengano diversamente.
La cessazione della validita' del presente Accordo non costituisce motivo per la revisione o la cessazione della validita' degli impegni a carattere finanziario o altro, e non pregiudica i diritti e gli impegni delle rispettive persone fisiche e giuridiche sorti prima della cessazione della validita' del presente Accordo.
4. Il giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'"Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla esplorazione e sull'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici" del 14 ottobre 1988 perde la sua validita' nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Mosca, il 28 novembre 2000, in due originali ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
FEDERAZIONE RUSSA

ALLEGATO
Proprieta' intellettuale
1. Disposizioni generali

Le Parti si impegnano ad assicurare una efficace tutela dei risultati conseguiti nell'ambito della cooperazione oggetto del presente Accordo e di singoli accordi conclusi in esecuzione dell'Articolo 5 dello stesso Accordo.
Al fine del presente Allegato, con il termine "organizzazioni partecipanti" si intendono gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate.
Le organizzazioni partecipanti si comunicano tempestivamente tutti i risultati dei lavori comuni soggetti alla tutela della proprieta' intellettuale e procedono, nei tempi piu' rapidi possibili, all'adempimento delle formalita' relative a tale tutela.

2. Campi di applicazione

1. Il presente Allegato si applica a tutte le attivita' svolte nell'ambito della cooperazione ai sensi del presente Accordo, ad eccezione dei casi in cui organizzazioni partecipanti concordino qualche specifica disposizione, secondo le previsioni dell'Articolo 9 del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo, la definizione del termine "proprieta' intellettuale" e' quella di cui all'Articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
3. Il presente Allegato disciplina la ripartizione dei diritti sulla proprieta' intellettuale tra le Parti o le organizzazioni partecipanti. Ciascuna Parte si adopera affinche' le organizzazioni partecipanti dell'altra Parte, in conformita' del presente Allegato, possano acquisire i diritti alla proprieta' intellettuale di loro appartenenza.
4. Il presente Allegato non modifica il regime giuridico vigente della proprieta' intellettuale delle Parti, definito dalla legislazione interna di ciascuna di esse e dalle norme interne delle organizzazioni partecipanti, tenendo conto di quanto disposto dall'Articolo 3, punto 6, del presente Allegato. Il presente Allegato non modifica, parimenti, i rapporti tra le organizzazioni partecipanti di ciascuna delle Parti e i rapporti tra le Parti e queste organizzazioni. Inoltre, esso non pregiudichera' gli impegni internazionali delle Parti. Le controversie relative alla proprieta' intellettuale dovranno essere possibilmente risolte di comune accordo tra le Parti. In caso di controversie non risolte, saranno applicate le disposizioni dell'Articolo 14 del presente Accordo.
5. Lo svolgimento di lavori comuni non pregiudica i diritti delle organizzazioni partecipanti sulla proprieta' intellettuale da esse acquisiti nel passato o relativi ad un risultato di loro ricerche indipendenti (la proprieta' intellettuale indipendente).
6. La cessazione della validita' del presente Accordo non pregiudica i diritti o gli impegni sorti sulla base del presente Allegato, se essi sono stati assunti prima della cessazione.

3. Ripartizione e utilizzazione dei diritti

1. Relativamente alla proprieta' intellettuale di quanto realizzato nel corso di ricerche congiunte le Parti, o le organizzazioni partecipanti, si adoperano per elaborare congiuntamente un piano di valutazione e di utilizzazione delle tecnologie, o prima dell'inizio della loro collaborazione o in tempi ragionevoli dal momento in cui una organizzazione partecipante constati la realizzazione di oggetti di proprieta' intellettuale. Questo piano di valutazione e di utilizzazione delle tecnologie tiene conto dei rispettivi contributi apportati dalle Parti e dalle loro organizzazioni partecipanti nelle ricerche in esame, compresa la proprieta' intellettuale indipendente utilizzata nell'ambito della cooperazione; indica le modalita' e le condizioni di utilizzazione della proprieta' intellettuale, le condizioni e le procedure per l'esercizio dei diritti su di essa nei territori delle Parti, nonche' sui territori dei Paesi terzi, partendo dal fatto che il livello minimo consiste nel diritto di ciascuna organizzazione partecipante di utilizzare la proprieta' intellettuale realizzata secondo le proprie dirette necessita'.
Al fine della utilizzazione e tutela di diritti di proprieta' intellettuale, l'attivita' di ricerca si considera congiunta dal momento in cui essa viene definita come tale in singoli accordi previsti dall'Articolo 5 del presente Accordo. La tutela dei diritti di proprieta' intellettuale sugli oggetti realizzati a seguito di ricerche che non siano congiunte viene attuata secondo quanto disposto dal punto 4 del presente Articolo. Le Parti o le organizzazioni partecipanti decidono, di comune intesa, se i risultati dei lavori svolti in sede congiunta debbano essere brevettati o registrati o tenuti confidenziali.
Le organizzazioni partecipanti assicurano la confidenzialita' dei risultati della collaborazione fino all'adozione di una tale decisione o fino alla registrazione dei diritti sulla proprieta' intellettuale oggetto della tutela.
2. Se il piano di valutazione e di utilizzazione delle tecnologie non e' stato redatto nei quattro mesi successivi al momento della constatazione della realizzazione di un oggetto di proprieta' intellettuale, risultato di una ricerca congiunta, ciascuna delle Parti o delle organizzazioni partecipanti puo' adottare iniziative a tutela dei diritti su tale proprieta' intellettuale nel territorio del proprio Stato, informando l'altra Parte od organizzazione partecipante di aver adottato misure per la tutela dell'oggetto di proprieta' intellettuale. In tal caso il diritto di priorita' previsto dalle norme in vigore della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprieta' industriale, si considera spettante ad entrambe le Parti o organizzazioni partecipanti.
3. Su iniziativa di una delle due Parti, vengono svolte senza indugio consultazioni sulle questioni relative all'acquisto della tutela nei Paesi terzi e alla ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale sugli oggetti tutelati, con l'applicazione di quanto disposto dai punti 1, 2 e 5 del presente Articolo.
4. Nei casi non riferibili a ricerche qualificate congiunte, le condizioni di attuazione delle procedure di acquisizione e di esercizio dei diritti di proprieta' intellettuale vengono definite in singoli accordi o in contratti.
5. Nei casi in cui all'oggetto di proprieta' intellettuale non puo' essere garantita tutela dalla legislazione di una delle Parti, le Parti assicurano tale tutela sul territorio dello Stato la cui legislazione prevede la tutela di questo oggetto di proprieta' intellettuale alle condizioni reciprocamente concordate, tenendo conto dei rispettivi apporti di ciascuna Parte.
6. Ai ricercatori e agli scienziati di una Parte, inviati in missione di lavoro presso una organizzazione o ente dell'altra Parte, vengono estese le disposizioni del regolamento interno delle organizzazioni e degli enti ospitanti per cio' che concerne i diritti di proprieta' intellettuale nonche' per possibili riconoscimenti e pagamenti connessi a questi diritti, in conformita' con le normative interne di ciascuna di tali organizzazioni o enti ospitanti. A ciascun ricercatore o scienziato riconosciuto quale inventore spetta, in proporzione al suo contributo, una parte di ogni pagamento dovuto all'organizzazione o all'ente ospitante, in relazione alla concessione della licenza per questa proprieta' intellettuale, in conformita' alle disposizioni interne dell'organizzazione o dell'ente ospitante.
7. Il diritto d'autore e' esteso alle pubblicazioni.
Se non altrimenti specificato in singoli accordi, ciascuna Parte e le sue organizzazioni partecipanti hanno diritto a fini non commerciali a licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita in tutti i Paesi, per la traduzione, la riproduzione e la pubblica diffusione di articoli tecnico-scientifici, relazioni, libri e altri oggetti di diritto d'autore che costituiscano risultato diretto dei lavori comuni.
Le forme di esercizio di questo diritto vengono definite in singoli accordi e contratti.
Su tutte le copie delle pubblicazioni deve essere indicato il nome dell'autore, salvo che egli non vi abbia rinunciato espressamente o mori abbia assunto uno pseudonimo.
8. L'insieme dei diritti patrimoniali sul software realizzato nell'ambito della cooperazione viene ripartito tra le organizzazioni partecipanti, tenendo conto dei rispettivi contributi all'elaborazione e al finanziamento.
In caso di ricerche congiunte, o finanziamenti del software da ambedue le Parti o dalle organizzazioni partecipanti, il regime applicato a questo software, compresa la ripartizione delle ricompense in caso di utilizzazione commerciale, viene definito con singoli accordi o contratti. In caso di assenza di specifici accordi o contratti, vengono applicate le disposizioni dei punti 1 e 2 del presente Articolo relative alla concessione dei diritti in relazione alle ricerche congiunte.
9. L'informazione confidenziale deve essere opportunamente indicata come tale. La responsabilita' per tale indicazione spetta alla Parte o all'organizzazione partecipante che richiede la confidenzialita'.
Ciascuna Parte, o l'organizzazione partecipante, tutela tale informazione ai sensi delle proprie leggi e regole interne.
Con il termine "informazione confidenziale" si intende ogni know-how, ogni dato o informazione, in particolare quella tecnica, commerciale o finanziaria, indipendentemente dalla forma e dal supporto, che viene trasferita ai fini della realizzazione dell'attivita' nell'ambito del presente Accordo e che risponde ai seguenti requisiti:

1) tale informazione puo' conferire a chi la possieda un vantaggio di
carattere economico, scientifico o tecnico oppure l'ottenimento di
un vantaggio competitivo rispetto a chi non ne sia in possesso; 2) questa informazione non e' gia' nota o accessibile da altre fonti; 3) il suo possessore non l'ha resa nota a terzi senza imporre
l'obbligo di mantenerla confidenziale; 4) tale informazione non e' gia' stata messa a disposizione del
destinatario senza l'obbligo di mantenerla confidenziale.

Il termine "informazione confidenziale" non si riferisce ad informazioni citate nell'Articolo 10 punto 4 del presente Accordo, coperte da una classifica di sicurezza applicata ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.
L'informazione confidenziale puo' essere trasferita dalle Parti, o dalle organizzazioni partecipanti, ai propri dipendenti, se altrimenti non previsto in singoli accordi o contratti. Tale informazione puo' essere comunicata ai principali esecutori dei lavori ed ai subappaltatori, nei limiti del campo di applicazione dei singoli accordi o contratti stipulati con loro. L'informazione trasferita in tal modo puo' essere utilizzata solo nei limiti del campo di applicazione dei singoli accordi o dei contratti che dovrebbero prevedere le condizioni e i termini di applicazione delle disposizioni sulla confidenzialita'.
Le Parti e le organizzazioni partecipanti si impegnano ad adottare tutte le necessarie misure nei confronti dei loro dipendenti, dei principali esecutori dei lavori e dei subappaltatori al fine di adempiere ai suddetti obblighi di confidenzialita'.
10. La concessione a terzi dei risultati delle ricerche e delle elaborazioni congiunte sara' oggetto di accordi scritti tra le Parti o le organizzazioni partecipanti. Tali accordi definiranno le modalita' per la diffusione dei predetti risultati, senza pregiudizio all'esercizio dei diritti conformemente al punto 7 del presente Articolo.
 
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