Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 2002, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.
Obiettivi di trasformazione e modalita' di contrattazione
L'accordo interprofessionale per la campagna 2002 per le patate destinate alla trasformazione industriale, stipulato in data 17 gennaio 2002, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 17 gennaio 2002, pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone tra l'altro, le seguenti regole base:
1. Il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima annualita' del programma triennale 2002/2004;
2. L'obiettivo di trasformazione per la presente campagna e' quantificato in 130.000 tonnellate;
3. L'istituzione di un Fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore;
4. La determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi e di riferimento per le varie "fasce";
5. Le patate oggetto del presente accordo sono prodotte sul territorio nazionale per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate conferite dai soci e la cui individuazione risulta dalle denunce di produzione sottoscritte dai produttori stessi;
6. Il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovra' avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovra' essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.
 
Art. 2.
Centri di raccolta
I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.
I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.
Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3 e devono notificare alle regioni competenti per territorio, l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.
 
Art. 3.
Operazioni demandate alle associazioni di produttori
Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalita' del socio, alle quantita', alla varieta' del prodotto conferito, nonche' gli esterni del documento probante del trasporto (d.d.t.).
Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici e registrate sullo scarico del predetto registro, devono essere accompagnate dal documento di trasporto previsto dalla normativa fiscale vigente (d.d.t.) su cui deve essere obbligatoriamente riportato la varieta' e la fascia.
Una copia del documento di trasporto cosi' redatto sara' riscontrata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.
 
Art. 4.
Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni
Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati di esercitare, nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessita' che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attivita' connessa alla contrattazione de quo ed alla relativa trasformazione.
Allo scopo di favorire l'attivita' di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonche' i quantitativi di prodotto finito ottenuto.
Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta dovranno essere trasmesse al MIPAF e alle associazioni dei produttori interessate, da parte delle regioni competenti, entro trenta giorni dalla chiusura dei centri.
Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonche' la tipologia ed il quantitativo del prodotto ottenuto da tale trasformazione e trasmettere entro trenta giorni dall'avvenuta trasformazione, al MIPAF ed alle associazioni di produttori interessate, i risultati degli accertamenti. Nel caso in cui la regione non dovesse espletare la suddetta verifica entro quindici giorni dalla richiesta, l'associazione potra' far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.
Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.
I verbali di accertamento redatti dalle regioni devono contenere anche le indicazioni relative al centro di raccolta (ubicazione, tipo di pesa a bilico, notifiche delle associazioni), della tenuta dei registri previsti dal presente disciplinare per le associazioni e le industrie di trasformazione.
Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.
 
Art. 5.
Contratti
I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo interprofessionale e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.
Sono oggetto degli aiuti solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale, che riguardano le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo medesimo.
Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, agli assessorati regionali competenti per territorio, alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative, alle unioni nazionali riconosciute dei produttori.
 
Art. 6.
Dichiarazione delle associazioni dei produttori
Le associazioni dei produttori dovranno comunicare alle unioni di appartenenza, con cadenza mensile, i quantitativi di patate suddivisi per fascia di qualita', consegnati ad ogni singola industria.
Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza, una dichiarazione sostitutiva di notorieta', firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento dei prezzi di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale ai propri associati.
 
Art. 7.
Contenuto della domanda di concessione del contributo
A fine campagna, dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le industrie, le unioni nazionali devono presentare al MIPAF, per conto delle proprie associazioni, la domanda di contributo corredata dai seguenti documenti:
a) prospetto riepilogativo dell'aiuto, compilato sulla base di quanto stabilito dal protocollo aggiuntivo all'accordo interprofessionale;
b) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
c) certificato con il quale l'unione attesta l'avvenuto pagamento del prezzo di cui all'art. 3 dall'associazione dei produttori ai propri associati;
d) dichiarazione resa congiuntamente dalle due unioni, con la quale si attesta che il prodotto contrattato di fascia C non ha superato il 20% dell'obiettivo di trasformazione;
e) certificato di iscrizione dell'A.P. alla camera di commercio, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attivita' commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;
f) dichiarazione regionale attestante la validita' del riconoscimento dell'associazione dei produttori;
g) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;
h) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno a quelli indicati, a seconda della scelta contrattuale e della destinazione delle patate, di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;
i) dichiarazione con la quale l'associazione attesta che l'industria di trasformazione ha eseguito i pagamenti entro i termini e con le modalita' stabilite dal presente disciplinare e che il prezzo pagato e' stato pari almeno ai prezzi definiti nell'art. 3 dell'accordo;
j) i documenti di trasporto previsti nel precedente art. 3, debitamente controfirmati e timbrati dall'associazione e dall'industria;
k) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare presso i centri di raccolta e l'industria trasformatrice.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone