Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate da consumo prodotte in Italia nel 2002

Art. 1.
Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3.
Le associazioni dei produttori riconosciute, richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza, entro il 30 giugno 2003.
 
Art. 2.
Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualita' sana leale e mercantile avente per destinazione l'uso umano diretto con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 2002; conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto; ripartiti per regione o provincia autonoma, secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le unioni nazionali, tenuto conto della reale possibilita' di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.
Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo e' stabilito per un importo massimo di Euro 7,23 tonnellata/mese e per un periodo massimo di quattro mesi. Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato. Nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone nelle quali non sia necessaria la frigoconservazione, tale importo e' ridotto del 20%.
Il contributo mensile definitivo verra' stabilito dal MIPAF al termine della presentazione delle domande tenuto conto della quantita' effettivamente ammassata per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo tramite le unioni nazionali di appartenenza, perentoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2003, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.
Qualora i fondi stanziati dal MIPAF non consentono l'erogazione del contributo nella misura massima prevista, il contributo sara' proporzionalmente ridotto.
 
Art. 3.
Beneficiari finali dell'intervento promosso dalle unioni nazionali sono le associazioni dei produttori di patate riconosciute. I produttori, singoli o riuniti in cooperative, che non aderiscono ad associazioni riconosciute, possono usufruire dell'intervento a condizione che sottoscrivano con una delle associazioni aderenti alle unioni nazionali, un accordo con il quale si rendono disponibili ad assumere i medesimi obblighi ed a sottoporsi ai medesimi controlli dell'associazione di produttori, nonche' a pagare alla medesima il prezzo concordato per il servizio.
Le associazioni che intendono beneficiare della misura, devono comunicare alla regione competente, prima dell'inizio delle operazioni, l'impegno di ammasso e le seguenti informazioni:
a) decorrenza del periodo di stoccaggio;
b) ubicazione e capacita' dei magazzini di deposito destinati all'ammasso, denominazione dei medesimi impianti, caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto, modalita' seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;
c) precisazione del quantitativo presunto di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso;
d) dichiarazione che l'intervento interessera' esclusivamente le patate di produzione nazionale conferite dai soci o di esclusiva proprieta' dei produttori "appoggiati".
Vengono rese obbligatorie le seguenti modalita' di svincolo:
al termine del secondo mese, la quantita' inizialmente stoccata si ridurra' automaticamente del 15%, una ulteriore quota del 20% della quantita' inizialmente stoccata verra' svincolata nelle stesse modalita' al termine del terzo mese, salvo che tali quote non siano gia' state svincolate, tramite espressa richiesta e conseguente autorizzazione, come dal seguente art. 5;
per svincoli superiori ai parametri previsti in forma obbligatoria, il beneficiario dell'intervento comunichera' al MIPAF ed alla regione competente, per mezzo telefax, i quantitativi aggiuntivi.
Al termine dell'impegno di ammasso e comunque non oltre il 31 marzo 2003, l'associazione e' tenuta pena la decadenza dell'aiuto, a richiedere all'autorita' regionale il controllo delle eventuali quantita' di patate residue.
Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'impegno di ammasso non puo' essere inferiore a 1.000 tonnellate.
Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantita' minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.
 
Art. 4.
L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto le comunicazioni e le istanze previste al precedente art. 3 provvede, nei trenta giorni successivi, a verificare, la corrispondenza di tutti i dati dichiarati, tramite le modalita' ritenute piu' adeguate, accertando in particolare, le generalita' e la qualita' del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneita' e la capacita' del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.
I risultati degli accertamenti sono trasmessi al MIPAF ed all'associazione richiedente.
Nel caso in cui la regione non dovesse espletare le suddette verifiche, come detto al precedente art. 3, l'associazione potra' far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.
Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 e' condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.
 
Art. 5.
L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e al piu' tardi il 30 novembre 2002 e termina allo scadere del quarto mese ferme restando le scadenze previste all'art. 2.
Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed e' svincolato dopo la constatazione della sua esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto e' di qualita' sana leale e mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente art. 3.
La regione dovra' accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e per singola istanza, la giacenza di prodotto, il quantitativo di prodotto svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la somma di questi quantitativi dovra' corrispondere al quantitativo iniziale ammassato.
L'ammassatore riprendera' la piena disponibilita' del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.
Il quantitativo di prodotto per il quale e' appurata la mancanza delle caratteristiche di qualita' sopraindicate non beneficera' dell'aiuto.
L'associazione di produttori puo' chiedere al MIPAF, tramite le unioni nazionali di appartenenza, inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzata a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa in aggiunta agli svincoli obbligatori di cui all'art. 3.
Lo svincolo puo' riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto nel precedente comma, non puo' darsi corso allo svincolo o all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, da presentare tramite le unioni nazionali di appartenenza, il MIPAF puo' autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo.
Lo svincolo e' autorizzato dal MIPAF mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.
L'autorizzazione si intende comunque concessa qualora il MIPAF, non abbia inviato, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.
Durante il periodo di stoccaggio, l'ammassatore, previa autorizzazione della regione competente, potra' spostare il prodotto in altra unita' di conservazione aventi le medesime caratteristiche.
Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, e' frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda meta' del mese, compreso il secondo mese del primo periodo d'ammasso, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima meta' del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.
 
Art. 6.
Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore e' tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso la propria sede amministrativa:
a) nella parte relativa al carico, la data di inizio dell'impegno e le quantita' ammassate in magazzino;
b) nella parte relativa allo scarico, la data di ciascuna uscita (svincolo) e le quantita' svincolate, nonche' gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dal MIPAF, ai sensi del precedente art. 5 e, in mancanza di essa, gli estremi della richiesta di svincolo.
Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non puo mettere m vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa sotto impegno, ne' sostituirla.
Durante il periodo di ammasso, l'animassatore e' tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte, dei competenti organismi regionali, dei funzionari del MIPAF o di altri organi incaricati dal MIPAF stesso, dando alluopo la propria collaborazione.
 
Art. 7.
Le associazioni che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza, previ gli accertamenti di cui al precedente art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine perentorio previsto nel precedente art. 1. Qualora si riscontrasse una documentata impossibilita' ad attuare i controlli di seguito previsti da parte dell'organismo regionale di competenza, trascorsi quindici giorni dalla data della richiesta, l'ammassatore potra' rivolgersi ad un perito iscritto all'albo il quale depositera' una perizia giurata comprovante i controlli effettuati.
L'istanza deve essere corredata da una attestazione delle associazioni dei produttori di patate riconosciute o dalle unioni nazionali, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza e' la patata comune da consumo di qualita' sana leale, e mercantile, prodotta dal richiedente nella campagna 2002.
L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sara' accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme. Tale documentazione dovra' essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza dietro specifica richiesta.
Copia dell'istanza di richiesta di pagamento tramite le unioni nazionali di appartenenza inviata al MIPAF deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.
 
Art. 8.
L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, e' corrisposto dal MIPAF alle unioni nazionali di appartenenza, che lo verseranno alle A.P. entro trenta giorni dall'incasso, ed e' calcolato in base ai quantitativi effettivamente commercializzati accertati secondo le modalita' previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.
All'istanza delle associazioni presentata al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza, dovranno essere allegati:
a) il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di iscrizione non anteriore a sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attivita' commerciale;
b) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
c) per tutti i richiedenti, una copia del registro di carico e scarico, conservato presso la propria sede, delle quantita' di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale, un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantita' di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati il carico e gli svincoli del prodotto, ai sensi del precedente art. 5;
d) attestazione che il prodotto giacente, alla fine del quarto mese, e' di qualita' sana leale e mercantile, predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3;
e) verbale di constatazione dell'esistenza del prodotto, di accertamento del quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte dell'organismo regionale di controllo;
f) elenco delle fatture di vendita, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo.
Per i controlli di cui alle lettere e) ed f), nel caso in cui la regione non dovesse espletare le suddette verifiche, l'associazione potra' far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.
La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni del MIPAF, sara' fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita, a giustificazione cronologica degli svincoli, per destinazione uso umano diretto.
L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo o da perito iscritto all'albo, secondo quanto riportato al precedente art. 3, secondo comma, viene trasmesso al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza, mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta del MIPAF stesso.
 
Art. 9.
Se l'associazione di produttori non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtu' dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non e' corrisposto.
In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'associazione di produttori, tramite le unioni nazionali di appartenenza e' obbligato a darne immediata comunicazione al MIPAF, che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.
 
Art. 10.
Alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:
promozione e diffusione presso le associate e le regioni interessate del provvedimento;
applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;
verifica in accordo con il MIPAF, e al termine della presentazione delle istanze, delle quantita' complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale;
controllo preventivo sulla documentazione da presentare al MIPAF.
Per tali compiti il MIPAF riconoscera' alle unioni nazionali un contributo di lire 6.000/tonn. euro 3,10.
 
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