Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 24 luglio 2002, n. 226
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia" ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997 che prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, con il quale, in adempimento a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 3, della legge n. 266 del 1997, e' stato adottato il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Ritenuto di apportare al citato regolamento n. 248 del 1999 le modifiche necessarie all'adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale e di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, nonche' al potenziamento degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per rispondere alle nuove esigenze emergenti dallo sviluppo del tessuto produttivo costituito dalle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alle imprese a prevalente partecipazione femminile e alle imprese operanti nel settore del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese;
Considerata la necessita' di prevedere, per le imprese a prevalente partecipazione femminile, l'attivazione di un intervento di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento garantito dal fondo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001, e esaminate, in particolare, le perplessita' palesate circa il comma 2 del nuovo articolo 6-bis che richiama la convenzione con il Mediocredito Centrale;
Ritenuto che tali perplessita' possano essere superate in quanto, come previsto dall'ottavo considerando della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e successive modifiche e integrazioni in materia di appalti pubblici di servizi, la prestazione di servizi e' disciplinata dalla direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto e che le prestazioni di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti, esulano dal campo d'applicazione della stessa;
Considerato che la convenzione con il Mediocredito Centrale per la gestione degli interventi del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e che l'intervento di cui al comma 2 del nuovo articolo 6-bis del presente decreto e' inscindibile dalla concessione della garanzia ad opera del fondo precitato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota n. 13542 del 6 febbraio 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248, di seguito denominato "decreto", e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



 
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia" ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997 che prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, con il quale, in adempimento a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 3, della legge n. 266 del 1997, e' stato adottato il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Ritenuto di apportare al citato regolamento n. 248 del 1999 le modifiche necessarie all'adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale e di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, nonche' al potenziamento degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per rispondere alle nuove esigenze emergenti dallo sviluppo del tessuto produttivo costituito dalle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alle imprese a prevalente partecipazione femminile e alle imprese operanti nel settore del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese;
Considerata la necessita' di prevedere, per le imprese a prevalente partecipazione femminile, l'attivazione di un intervento di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento garantito dal fondo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001, e esaminate, in particolare, le perplessita' palesate circa il comma 2 del nuovo articolo 6-bis che richiama la convenzione con il Mediocredito Centrale;
Ritenuto che tali perplessita' possano essere superate in quanto, come previsto dall'ottavo considerando della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e successive modifiche e integrazioni in materia di appalti pubblici di servizi, la prestazione di servizi e' disciplinata dalla direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto e che le prestazioni di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti, esulano dal campo d'applicazione della stessa;
Considerato che la convenzione con il Mediocredito Centrale per la gestione degli interventi del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e che l'intervento di cui al comma 2 del nuovo articolo 6-bis del presente decreto e' inscindibile dalla concessione della garanzia ad opera del fondo precitato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota n. 13542 del 6 febbraio 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248, di seguito denominato "decreto", e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



 
Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) "consorzi indica i consorzi e le societa' consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le societa' consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo; le societa' consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 1 (Definizioni). - Nel presente regolamento
l'espressione:
a) "Fondo , indica il Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese costituito presso il
Mediocredito Centrale S.p.a. dall'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) "F.E.I. , indica il Fondo europeo per gli
investimenti;
c) "comitato , indica l'organo competente a
deliberare in materia di concessione della garanzia e di
gestione del Fondo, sulla base di quanto previsto dal
presente regolamento e dall'art. 15, comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266;
d) "garanzia diretta , indica la garanzia prestata
dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
e) "controgaranzia , indica la garanzia prestata dal
Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;
f) "cogaranzia , indica la garanzia prestata dal
Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e
congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia
ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della
Unione europea o da essa cofinanziati;
g) "PMI , indica le piccole e medie imprese,
economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in
forma cooperativa, non iscritte all'albo delle imprese
artigiane e in possesso dei parametri dimensionali di cui
alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
alle PMI, vigenti alla data di presentazione della
richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; per piccole
e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si
intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della
consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di
far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle
operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del
Fondo;
h) "consorzi indica i consorzi e le societa'
consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, e le societa' consortili miste di
cui all'art. 27 della medesima legge, economicamente e
finanziariamente sani; per consorzi economicamente e
finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga
accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e
finanziaria, la possibilita' che gli stessi siano in grado
di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle
operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del
Fondo; le societa' consortili miste devono essere in
possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e
medie imprese, vigenti alla data di presentazione della
richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;
i) "microimprese , indica le piccole imprese con un
numero di dipendenti non superiore a dieci;
j) "banche , indica le banche iscritte all'albo di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385;
k) "intermediari , indica gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "S.F.I.S. , indica le societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
m) "confidi , indica i consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
n) "altri fondi di garanzia , indica i fondi di
garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
o) "finanziamenti a mediolungo termine , indica i
finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di
durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci
anni concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia
materiali che immateriali nel territorio nazionale;
p) "prestiti partecipativi , indica i finanziamenti
di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci
anni la cui remunerazione e' composta da una parte fissa
integrata da una parte variabile commisurata al risultato
economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a
PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che
immateriali nel territorio nazionale;
q) "partecipazioni , indica le partecipazioni di
minoranza, di durata non superiore a dieci anni, nel
capitale di PMI, costituite in forma di societa' di
capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo
produttivo dell'impresa;
r) "costo di provvista , indica la media mensile dei
rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione
("RENDISTATO ) cosi' come definita dall'art. 1, lettera b),
del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e
resa nota dalla Banca d'Italia;
s) "tasso di riferimento , indica il tasso di cui
agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del
21 dicembre 1994;
t) "contratti d'area , indica i contratti d'area di
cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
u) "patti territoriali , indica i patti territoriali
di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge
23 dicembre 1996, n. 662.".



 
Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) "consorzi indica i consorzi e le societa' consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le societa' consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo; le societa' consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 1 (Definizioni). - Nel presente regolamento
l'espressione:
a) "Fondo , indica il Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese costituito presso il
Mediocredito Centrale S.p.a. dall'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) "F.E.I. , indica il Fondo europeo per gli
investimenti;
c) "comitato , indica l'organo competente a
deliberare in materia di concessione della garanzia e di
gestione del Fondo, sulla base di quanto previsto dal
presente regolamento e dall'art. 15, comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266;
d) "garanzia diretta , indica la garanzia prestata
dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
e) "controgaranzia , indica la garanzia prestata dal
Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;
f) "cogaranzia , indica la garanzia prestata dal
Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e
congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia
ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della
Unione europea o da essa cofinanziati;
g) "PMI , indica le piccole e medie imprese,
economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in
forma cooperativa, non iscritte all'albo delle imprese
artigiane e in possesso dei parametri dimensionali di cui
alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
alle PMI, vigenti alla data di presentazione della
richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; per piccole
e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si
intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della
consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di
far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle
operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del
Fondo;
h) "consorzi indica i consorzi e le societa'
consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, e le societa' consortili miste di
cui all'art. 27 della medesima legge, economicamente e
finanziariamente sani; per consorzi economicamente e
finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga
accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e
finanziaria, la possibilita' che gli stessi siano in grado
di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle
operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del
Fondo; le societa' consortili miste devono essere in
possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e
medie imprese, vigenti alla data di presentazione della
richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;
i) "microimprese , indica le piccole imprese con un
numero di dipendenti non superiore a dieci;
j) "banche , indica le banche iscritte all'albo di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385;
k) "intermediari , indica gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "S.F.I.S. , indica le societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
m) "confidi , indica i consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
n) "altri fondi di garanzia , indica i fondi di
garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
o) "finanziamenti a mediolungo termine , indica i
finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di
durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci
anni concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia
materiali che immateriali nel territorio nazionale;
p) "prestiti partecipativi , indica i finanziamenti
di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci
anni la cui remunerazione e' composta da una parte fissa
integrata da una parte variabile commisurata al risultato
economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a
PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che
immateriali nel territorio nazionale;
q) "partecipazioni , indica le partecipazioni di
minoranza, di durata non superiore a dieci anni, nel
capitale di PMI, costituite in forma di societa' di
capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo
produttivo dell'impresa;
r) "costo di provvista , indica la media mensile dei
rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione
("RENDISTATO ) cosi' come definita dall'art. 1, lettera b),
del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e
resa nota dalla Banca d'Italia;
s) "tasso di riferimento , indica il tasso di cui
agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del
21 dicembre 1994;
t) "contratti d'area , indica i contratti d'area di
cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
u) "patti territoriali , indica i patti territoriali
di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge
23 dicembre 1996, n. 662.".



 
Art. 3.

1. All'articolo 2 del decreto il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Garanzia diretta). - 1. La garanzia diretta e'
concessa alle banche, agli intermediari e alle S.F.I.S. a
fronte di finanziamenti a mediolungo termine, di prestiti
partecipativi e della acquisizione di partecipazioni
destinati alle PMI e ai consorzi, in misura non superiore
al 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Nei
limiti di tale importo la garanzia diretta copre:
a) nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e
dei prestiti partecipativi, fino al 60 per cento della
perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per
capitale, interessi, contrattuali e di mora in misura non
superiore al tasso di riferimento, e spese ivi comprese le
spese legali giudiziali o stragiudiziali;
b) nel caso delle partecipazioni, fino al 60 per
cento della differenza tra i prezzi di acquisto e di
cessione delle quote o delle azioni come risultanti dagli
atti di compravendita o dai fissati bollati. Nei casi di
liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa
partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di
realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una
perizia giurata contenente una valutazione periziale della
partecipazione effettuata da un perito iscritto all'albo
dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico
dei soggetti interessati.
2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate
all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e
consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui
all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita'
regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che
sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.
3. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. presentano
al Mediocredito Centrale S.p.a. la richiesta di ammissione
alla garanzia diretta, entro sei mesi dalla data della
propria delibera. Sono improcedibili le richieste pervenute
al Mediocredito Centrale S.p.a. oltre il suddetto termine.
La richiesta di ammissione alla garanzia diretta puo'
essere presentata prima della delibera dell'operazione; in
tal caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla
decisione del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla
garanzia diretta gli intermediari e le S.F.I.S. trasmettono
al Mediocredito Centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio
approvato e copia della documentazione comprovante
l'iscrizione, rispettivamente, per gli intermediari
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e per le S.F.I.S.,
nell'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
5. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. devono
presentare al Mediocredito Centrale S.p.a., per la
eventuale conferma dell'efficacia della garanzia diretta,
richiesta di variazione della delibera del comitato in caso
di modifica:
a) delle garanzie prestate in loro favore;
b) delle finalita' di investimento inizialmente
previste.
6. Nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e
dei prestiti partecipativi e' liquidato, su espressa
richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del
credito, un acconto in misura non superiore al 50 per cento
della somma delle rate scadute e non pagate e del capitale
residuo alla data di avvio delle procedure stesse. Gli
interessi relativi alle rate scadute e non pagate sono
calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento.
La quota percentuale dell'acconto e' elevata al 65 per
cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati
nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.a) del
Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le
operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono
contratti d'area o patti territoriali, purche' rientranti
nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. Se
a conclusione delle procedure di recupero la quota della
perdita definitiva a carico del Fondo risulta inferiore
all'acconto liquidato, la differenza e' restituita al
Fondo, maggiorata di interessi calcolati al tasso di
riferimento e decorrenti dalla data di erogazione
dell'acconto.
7. La garanzia diretta non e' efficace nel caso di
inadempimento del debitore o di dismissione delle
partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla
erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei
prestiti partecipativi o alla acquisizione delle
partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di
delibera del comitato se successiva a quella di erogazione
dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti
partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per i
finanziamenti a mediolungo termine e i prestiti
partecipativi di durata non superiore a trentasei mesi il
termine e' ridotto a sei mesi. La garanzia diretta non e'
altresi' efficace se i soggetti finanziatori non avviano le
procedure di recupero entro diciotto mesi dalla data
dell'inadempimento del debitore.
8. Nel caso in cui siano operanti fondi regionali di
garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le
operazioni relative alle PMI e ai consorzi ubicati nel
territorio delle regioni individuate con delibera della
Conferenza unificata.".
- Si riporta il testo dell'art. 87.3.a) del Trattato
CE:
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione.".



 
Art. 3.

1. All'articolo 2 del decreto il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Garanzia diretta). - 1. La garanzia diretta e'
concessa alle banche, agli intermediari e alle S.F.I.S. a
fronte di finanziamenti a mediolungo termine, di prestiti
partecipativi e della acquisizione di partecipazioni
destinati alle PMI e ai consorzi, in misura non superiore
al 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Nei
limiti di tale importo la garanzia diretta copre:
a) nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e
dei prestiti partecipativi, fino al 60 per cento della
perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per
capitale, interessi, contrattuali e di mora in misura non
superiore al tasso di riferimento, e spese ivi comprese le
spese legali giudiziali o stragiudiziali;
b) nel caso delle partecipazioni, fino al 60 per
cento della differenza tra i prezzi di acquisto e di
cessione delle quote o delle azioni come risultanti dagli
atti di compravendita o dai fissati bollati. Nei casi di
liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa
partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di
realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una
perizia giurata contenente una valutazione periziale della
partecipazione effettuata da un perito iscritto all'albo
dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico
dei soggetti interessati.
2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate
all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e
consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui
all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita'
regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che
sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.
3. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. presentano
al Mediocredito Centrale S.p.a. la richiesta di ammissione
alla garanzia diretta, entro sei mesi dalla data della
propria delibera. Sono improcedibili le richieste pervenute
al Mediocredito Centrale S.p.a. oltre il suddetto termine.
La richiesta di ammissione alla garanzia diretta puo'
essere presentata prima della delibera dell'operazione; in
tal caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla
decisione del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla
garanzia diretta gli intermediari e le S.F.I.S. trasmettono
al Mediocredito Centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio
approvato e copia della documentazione comprovante
l'iscrizione, rispettivamente, per gli intermediari
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e per le S.F.I.S.,
nell'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
5. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. devono
presentare al Mediocredito Centrale S.p.a., per la
eventuale conferma dell'efficacia della garanzia diretta,
richiesta di variazione della delibera del comitato in caso
di modifica:
a) delle garanzie prestate in loro favore;
b) delle finalita' di investimento inizialmente
previste.
6. Nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e
dei prestiti partecipativi e' liquidato, su espressa
richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del
credito, un acconto in misura non superiore al 50 per cento
della somma delle rate scadute e non pagate e del capitale
residuo alla data di avvio delle procedure stesse. Gli
interessi relativi alle rate scadute e non pagate sono
calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento.
La quota percentuale dell'acconto e' elevata al 65 per
cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati
nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.a) del
Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le
operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono
contratti d'area o patti territoriali, purche' rientranti
nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. Se
a conclusione delle procedure di recupero la quota della
perdita definitiva a carico del Fondo risulta inferiore
all'acconto liquidato, la differenza e' restituita al
Fondo, maggiorata di interessi calcolati al tasso di
riferimento e decorrenti dalla data di erogazione
dell'acconto.
7. La garanzia diretta non e' efficace nel caso di
inadempimento del debitore o di dismissione delle
partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla
erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei
prestiti partecipativi o alla acquisizione delle
partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di
delibera del comitato se successiva a quella di erogazione
dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti
partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per i
finanziamenti a mediolungo termine e i prestiti
partecipativi di durata non superiore a trentasei mesi il
termine e' ridotto a sei mesi. La garanzia diretta non e'
altresi' efficace se i soggetti finanziatori non avviano le
procedure di recupero entro diciotto mesi dalla data
dell'inadempimento del debitore.
8. Nel caso in cui siano operanti fondi regionali di
garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le
operazioni relative alle PMI e ai consorzi ubicati nel
territorio delle regioni individuate con delibera della
Conferenza unificata.".
- Si riporta il testo dell'art. 87.3.a) del Trattato
CE:
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione.".



 
Art. 4.

l. All'articolo 3 del decreto il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali".



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 3 (Controgaranzia). - 1. La controgaranzia e'
concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in
misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi
garantito su finanziamenti a mediolungo termine, su
prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a
favore di PMI e consorzi. Entro tale limite la
controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita,
costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai
soggetti finanziatori, subita dai confidi e dagli altri
fondi di garanzia.
2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le
garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di
garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di
ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata
fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e
consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui
all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita'
regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che
sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.
3. I confidi e gli altri fondi di garanzia presentano
al Mediocredito Centrale S.p.a. la richiesta di ammissione
alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della
delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori
e della delibera della loro garanzia. Sono improcedibili le
richieste pervenute al Mediocredito Centrale S.p.a. oltre
il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla
controgaranzia puo' essere presentata prima della delibera
dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori; in tal
caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla decisione
del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla
controgaranzia i confidi e gli altri fondi di garanzia
trasmettono al Mediocredito Centrale S.p.a. copia
dell'ultimo bilancio approvato e della documentazione
comprovante l'iscrizione nell'elenco generale o
nell'apposita sezione previsti dall'art. 106 e dall'art.
155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385.
5. I confidi o gli altri fondi di garanzia devono
presentare al Mediocredito Centrale S.p.a. per la eventuale
conferma dell'efficacia della controgaranzia, richiesta di
variazione della delibera del comitato in caso di modifica:
a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti
finanziatori;
b) delle finalita' di investimento inizialmente
previste.
6. Su espressa richiesta, i fondi regionali di garanzia
di cui al comma 9 o gli organismi gestori dei medesimi e i
confidi che dispongano di capacita' di valutazione del
merito di credito che risulta adeguata, sulla base di
criteri oggettivi che saranno stabiliti dal comitato e
approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato d'intesa con il Ministro per le politiche
agricole, possono essere abilitati a certificare che le PMI
e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente
sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia
con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate.
7. Su espressa richiesta e previo avvio delle procedure
di recupero del credito, e' liquidato un acconto in misura
non superiore all'80 per cento della somma gia' versata, o
vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi e dagli altri
fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se la quota a
carico del Fondo della perdita definitiva subita dai
confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta inferiore
all'acconto liquidato la differenza e' versata al Fondo
entro un mese dalla comunicazione del relativo
accertamento. La comunicazione deve essere notificata ai
destinatari entro quindici giorni dall'accertamento. Se la
somma recuperata dai confidi e dagli altri fondi di
garanzia risulta maggiore di quella da essi inizialmente
versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti
finanziatori, tale somma e' versata al Fondo nella stessa
misura percentuale dell'acconto da questo liquidato.
8. La controgaranzia non e' efficace nel caso di
inadempimento del debitore o di dismissione delle
partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla
erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei
prestiti partecipativi o alla acquisizione delle
partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di
delibera del comitato se successiva a quella di erogazione
dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti
partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per
le operazioni finanziarie di durata non superiore a
trentasei mesi il termine e' ridotto a sei mesi. La
controgaranzia non e' altresi' efficace nel caso le
procedure di recupero non siano state avviate entro
diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.
9. Con delibera della Conferenza unificata sono
individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali
di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita
il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti
fondi regionali e dei confidi.".
- Per il testo dell'art. 87.3.a) del Trattato CE vedasi
note all'art. 3.



 
Art. 4.

l. All'articolo 3 del decreto il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali".



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 3 (Controgaranzia). - 1. La controgaranzia e'
concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in
misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi
garantito su finanziamenti a mediolungo termine, su
prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a
favore di PMI e consorzi. Entro tale limite la
controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita,
costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai
soggetti finanziatori, subita dai confidi e dagli altri
fondi di garanzia.
2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le
garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di
garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di
ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata
fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e
consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui
all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita'
regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che
sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.
3. I confidi e gli altri fondi di garanzia presentano
al Mediocredito Centrale S.p.a. la richiesta di ammissione
alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della
delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori
e della delibera della loro garanzia. Sono improcedibili le
richieste pervenute al Mediocredito Centrale S.p.a. oltre
il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla
controgaranzia puo' essere presentata prima della delibera
dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori; in tal
caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla decisione
del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla
controgaranzia i confidi e gli altri fondi di garanzia
trasmettono al Mediocredito Centrale S.p.a. copia
dell'ultimo bilancio approvato e della documentazione
comprovante l'iscrizione nell'elenco generale o
nell'apposita sezione previsti dall'art. 106 e dall'art.
155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385.
5. I confidi o gli altri fondi di garanzia devono
presentare al Mediocredito Centrale S.p.a. per la eventuale
conferma dell'efficacia della controgaranzia, richiesta di
variazione della delibera del comitato in caso di modifica:
a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti
finanziatori;
b) delle finalita' di investimento inizialmente
previste.
6. Su espressa richiesta, i fondi regionali di garanzia
di cui al comma 9 o gli organismi gestori dei medesimi e i
confidi che dispongano di capacita' di valutazione del
merito di credito che risulta adeguata, sulla base di
criteri oggettivi che saranno stabiliti dal comitato e
approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato d'intesa con il Ministro per le politiche
agricole, possono essere abilitati a certificare che le PMI
e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente
sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia
con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate.
7. Su espressa richiesta e previo avvio delle procedure
di recupero del credito, e' liquidato un acconto in misura
non superiore all'80 per cento della somma gia' versata, o
vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi e dagli altri
fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se la quota a
carico del Fondo della perdita definitiva subita dai
confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta inferiore
all'acconto liquidato la differenza e' versata al Fondo
entro un mese dalla comunicazione del relativo
accertamento. La comunicazione deve essere notificata ai
destinatari entro quindici giorni dall'accertamento. Se la
somma recuperata dai confidi e dagli altri fondi di
garanzia risulta maggiore di quella da essi inizialmente
versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti
finanziatori, tale somma e' versata al Fondo nella stessa
misura percentuale dell'acconto da questo liquidato.
8. La controgaranzia non e' efficace nel caso di
inadempimento del debitore o di dismissione delle
partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla
erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei
prestiti partecipativi o alla acquisizione delle
partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di
delibera del comitato se successiva a quella di erogazione
dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti
partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per
le operazioni finanziarie di durata non superiore a
trentasei mesi il termine e' ridotto a sei mesi. La
controgaranzia non e' altresi' efficace nel caso le
procedure di recupero non siano state avviate entro
diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.
9. Con delibera della Conferenza unificata sono
individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali
di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita
il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti
fondi regionali e dei confidi.".
- Per il testo dell'art. 87.3.a) del Trattato CE vedasi
note all'art. 3.



 
Art. 5.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto sono aggiunti i seguenti:
"Art. 6-bis (Imprese a prevalente partecipazione femminile). - 1. Alle operazioni finanziarie relative a imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono fruire di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento, garantito dal Fondo, a fronte del programma di investimento sul quale e' stato richiesto l'intervento della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Le modalita' di prestazione dei servizi di assistenza tecnica sono definite nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Art. 6-ter [Sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici (new economy)]. - 1. Alle operazioni finanziarie a fronte di nuovi investimenti per lo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni. Con direttiva del Ministro delle attivita' produttive sono individuati gli investimenti di cui al presente comma ammissibili ad agevolazione".



Note all'art. 5:
- La legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni
positive per l'imprenditoria femminile" all'art. 2, comma
1, lettera a) prevede:
"1. Possono accedere ai benefici previsti dalla
presente legge i seguenti soggetti:
a) le societa' cooperative e le societa' di persona,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da
donne, le societa' di capitale le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le
imprese individuali gestite da donne, che operino nei
settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
del commercio, del turismo e dei servizi;".
- Si riporta il testo il testo dell'art. 10, comma 2,
del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248:
"2. La commissione non e' dovuta:
a) per le operazioni relative a PMI e consorzi
ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art.
92.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita'
regionale;
b) per le operazioni relative a PMI e consorzi che
sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.".
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266:
"3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale, ai
sensi dell'art. 47, comma 2 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.".



 
Art. 5.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto sono aggiunti i seguenti:
"Art. 6-bis (Imprese a prevalente partecipazione femminile). - 1. Alle operazioni finanziarie relative a imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono fruire di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento, garantito dal Fondo, a fronte del programma di investimento sul quale e' stato richiesto l'intervento della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Le modalita' di prestazione dei servizi di assistenza tecnica sono definite nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Art. 6-ter [Sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici (new economy)]. - 1. Alle operazioni finanziarie a fronte di nuovi investimenti per lo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni. Con direttiva del Ministro delle attivita' produttive sono individuati gli investimenti di cui al presente comma ammissibili ad agevolazione".



Note all'art. 5:
- La legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni
positive per l'imprenditoria femminile" all'art. 2, comma
1, lettera a) prevede:
"1. Possono accedere ai benefici previsti dalla
presente legge i seguenti soggetti:
a) le societa' cooperative e le societa' di persona,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da
donne, le societa' di capitale le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le
imprese individuali gestite da donne, che operino nei
settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
del commercio, del turismo e dei servizi;".
- Si riporta il testo il testo dell'art. 10, comma 2,
del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248:
"2. La commissione non e' dovuta:
a) per le operazioni relative a PMI e consorzi
ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art.
92.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita'
regionale;
b) per le operazioni relative a PMI e consorzi che
sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.".
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266:
"3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale, ai
sensi dell'art. 47, comma 2 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.".



 
Art. 6.

1. All'articolo 12 del decreto dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensita' agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilita' e' permessa a condizione che l'impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2002
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2002

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Attivita' produttive, foglio n. 120



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 12 (Cumulo). - 1. La garanzia diretta e la
controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione,
con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure
previste rispettivamente dall'art. 2, comma 1 e dall'art.
3, comma 1.
2. La garanzia diretta e la controgaranzia sono
cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di
aiuto, nel limite dell'intensita' agevolativa massima
fissata dall'Unione europea e comunque gli interventi
agevolativi di cui al presente decreto devono essere
conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese.
2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi
ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'art.
87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del
cumulo si superi il limite di intensita' agevolativa
fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle
regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilita'
e' permessa a condizione che l'impresa o il consorzio
partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile
con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al
25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso.".
- Per il testo dell'art. 87.3.a) vedasi note all'art.
3; di seguito si riporta il testo dell'art. 87.3.c):
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune
a) (omissis);
b) (omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza
nella Comunita' in misura contraria al comune interesse.".



 
Art. 6.

1. All'articolo 12 del decreto dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensita' agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilita' e' permessa a condizione che l'impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2002
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2002

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Attivita' produttive, foglio n. 120



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 12 (Cumulo). - 1. La garanzia diretta e la
controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione,
con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure
previste rispettivamente dall'art. 2, comma 1 e dall'art.
3, comma 1.
2. La garanzia diretta e la controgaranzia sono
cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di
aiuto, nel limite dell'intensita' agevolativa massima
fissata dall'Unione europea e comunque gli interventi
agevolativi di cui al presente decreto devono essere
conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese.
2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi
ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'art.
87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del
cumulo si superi il limite di intensita' agevolativa
fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle
regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilita'
e' permessa a condizione che l'impresa o il consorzio
partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile
con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al
25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso.".
- Per il testo dell'art. 87.3.a) vedasi note all'art.
3; di seguito si riporta il testo dell'art. 87.3.c):
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune
a) (omissis);
b) (omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza
nella Comunita' in misura contraria al comune interesse.".



 
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