Si comunica che il Comitato di gestione vino, nel corso della riunione del 24 settembre 2002, ha espresso parere favorevole sul progetto di regolamento che modifica il regolamento CE n. 1623/2000 relativo all'applicazione delle misure di mercato del settore vitivinicolo. In particolare, sono state modificate le disposizioni concernenti la distillazione di vino destinato alla produzione di alcool da utilizzare negli usi commestibili (articoli 63, 63-bis, 64 e 65). Per la presente campagna la distillazione, in base alle indicazioni fornite dalla Commissione, tenuto conto degli stanziamenti previsti dal Feoga, dovrebbe riguardare al massimo 13 milioni di ettolitri di vino da distillare in ambito comunitario. I contratti possono essere sottoscritti per questa campagna dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale della C.E. e fino al 30 dicembre 2002. Le disposizioni impartite con la circolare n. 3 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2000, relativa alla distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2000/2001, sono confermate fatto salvo quanto qui di seguito indicato, a seguito delle modifiche intervenute nella regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla presente campagna. Pertanto, diversamente dalla scorsa campagna e dalle campagne precedenti, e' prevista un'unica distillazione in applicazione dell'art. 29 del regolamento n. 1493/99. Ciascun produttore di vino da tavola che presenta o presentera' la dichiarazione di produzione vino per la presente campagna 2002/2003 puo' concludere uno o piu' contratti o dichiarazioni per un volume di vino da tavola e di vino atto a dare vino da tavola che non puo' superare il 25% della sua produzione di detti vini dichiarata nel corso di una delle ultime tre campagne, compresa, se gia' dichiarata, la produzione della campagna in corso (2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003). La scelta effettuata e' irreversibile nel corso di tutta la campagna. La dichiarazione di produzione di questa campagna, cosi' come precisato dalla Commissione U.E. nel corso dell'esame del progetto di regolamento di cui trattasi, costituisce condizione indispensabile per accedere alla distillazione in quanto tutti gli interventi comunitari previsti in una campagna sono riservati ai produttori di vino che presentano la dichiarazione di produzione. Ciascun contratto deve essere accompagnato al momento della presentazione dalle prove di aver costituito una garanzia uguale a 5 euro per ettolitro. I contratti o le dichiarazioni non sono trasferibili. Si precisa, altresi', che la percentuale del 25% dovra' essere riferita esclusivamente al vino da tavola ed al vino atto a dare vino da tavola che figura in dichiarazione e, quindi, non e' consentito prendere in considerazione i mosti di uve destinati a dare vino da tavola, anche se dichiarati. Diversamente dalle campagne precedenti e' stata esclusa la possibilita' che il produttore possa far distillare il proprio vino per suo conto da un distillatore riconosciuto. E' stato, infatti, modificato l'art. 65, parag. 3 del regolamento. Pertanto l'aiuto primario e' corrisposto unicamente al distillatore. Si richiama l'importanza della data di presentazione dei contratti ai fini della corretta applicazione della distillazione nonche' del calcolo del volume di vino oggetto dei contratti presentati nel periodo di tempo che intercorre dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale e, per questa campagna, al 30 dicembre 2002. Gli uffici periferici preposti dalle regioni alla ricezione ed all'approvazione dei contratti devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per politiche agroalimentari - Pagr. IX - via XX settembre n. 20 - 00187, entro e non oltre il 7 gennaio 2003 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentati fino al 30 dicembre 2002, secondo il modello A) allegato alla presente nota. Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi gli scorsi anni e, quindi, la possibilita' che i volumi di vino non siano presi in considerazione per l'accesso alla misura, si ritiene opportuno che gli uffici delle regioni preposti alla ricezione dei contratti contattino telefonicamente gli uffici ministeriali immediatamente dopo l'invio del fax per avere conferma che i dati trasmessi siano correttamente pervenuti e siano presi in considerazione per la successiva comunicazione alla Commissione U.E. Si ricorda in proposito, come previsto nella circolare n. 3 del 4 agosto 2000, che la mancata o la non corretta comunicazione dei contratti presentati e delle relative quantita', secondo il modello A) allegato alla presente nota, in quanto non hanno formato oggetto di comunicazione alla Commissione U.E. nel termine previsto, sono ritenuti come mai posti in essere. In proposito si ribadisce che nel caso in cui in base alle comunicazioni effettuate alla Commissione dagli Stati membri i volumi di vino oggetto delle comunicazioni sono superiori a quelli compatibili con le disponibilita' del bilancio Feoga o superano o rischiano di superare ampiamente le capacita' di assorbimento del settore dell'alcool per gli usi commestibili, la Commissione interviene per fissare una percentuale unica di accettazione dei volumi di vino oggetto dei contratti presentati e comunicati. Per quanto attiene all'approvazione dei contratti presentati, nel confermare quanto previsto al punto 6 della piu' volte richiamata circolare n. 3 si fa presente che sara' cura del Ministero dare sollecita comunicazione ai competenti Assessorati regionali all'agricoltura delle decisioni adottate dalla Commissione di procedere all'approvazione o all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti presentati. Dopo la comunicazione da parte della scrivente i contratti devono essere approvati tra il 1o ed il 20 febbraio 2003. I volumi di vino che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono comunicati alla scrivente entro e non oltre il 1 marzo 2003, in base al modello B) allegato della presente nota. I vini che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono consegnati in distilleria entro il 15 luglio 2003 e distillati entro il 30 settembre 2003. Si richiama l'attenzione sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001), riguardante l'aggiunta di un rilevatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie. Ulteriori modifiche della regolamentazione comunitaria riguardano, per quanto attiene i distillatori, il differente calcolo per il pagamento dell'aiuto secondario per l'alcool immagazzinato, il diverso livello di tolleranza e le limitazioni previste per lo stoccaggio dell'alcool. Per quanto attiene il pagamento degli aiuti, sara' cura dell'AGEA provvedere, come di consueto, ad emanare le relative disposizioni. Si ricorda, altresi', che i distillatori dovranno comunicare copia dei piani di ritiro del vino agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio del luogo dove ha sede la distilleria. |