Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 26 settembre 2002
Requisiti per la partecipazione e modalita' di svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi formativi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, nel disciplinare il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata, prevede al comma 5 che con decreto del Ministro della difesa siano stabiliti i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai relativi corsi formativi, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, la durata dei corsi, nonche' i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e successive modificazioni;

Decreta:
Art. 1. Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in
ferma prefissata

1. I concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi formativi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (corsi AUFP) sono per titoli ed esami e si svolgono con modalita' che ne assicurano l'imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento nei tempi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di preselezione con l'eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
Bando di concorso

1. Fermo quanto disposto dal presente decreto, il bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prevede:
a) il numero dei posti messi a concorso e l'eventuale ripartizione per titolo di studio, per arma ovvero corpo, per specialita' ovvero specializzazione e, se possibile, le sedi di assegnazione;
b) il termine e le modalita' di presentazione, nonche' lo schema per la compilazione della domanda di partecipazione, anche con riguardo ai candidati minorenni;
c) i requisiti di partecipazione;
d) i certificati medici da presentare;
e) i titoli di merito valutabili;
f) il numero, la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, le materie oggetto di esame e i relativi programmi;
g) la durata dell'eventuale tirocinio;
h) i titoli che, a parita' di merito, danno luogo a preferenza;
i) la sede e le date di svolgimento delle prove concorsuali ovvero la data in cui ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modalita' di comunicazione ai concorrenti;
l) la composizione delle commissioni;
m) i casi di esclusione dal concorso.
2. Il bando di concorso puo' prevedere la possibilita' di indicare nella domanda di partecipazione la sede di assegnazione preferita dal candidato.
 
Art. 3.
Requisiti

1. I requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato dal bando di concorso e mantenuti fino alla nomina ad ufficiale.
2. In aggiunta ai requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e salvo quanto disposto dal presente decreto, per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP i candidati:
a) debbono possedere la particolare idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio in qualita' di ufficiale in ferma prefissata ausiliario del ruolo di assegnazione, definita in base agli specifici ordinamenti della relativa Forza armata ovvero dell'Arma dei carabinieri, e che puo' non coincidere con l'idoneita' al servizio militare incondizionato;
b) non debbono essere imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' essere in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale delle Forze armate ovvero dell'Arma dei carabinieri.
3. Con provvedimento motivato la Direzione generale per il personale militare puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti.
 
Art. 4.
Titoli di studio e abilitazioni professionali

1. Per l'ammissione ai corsi AUFP e' richiesto:
a) il diploma di laurea specialistica previsto dal bando di concorso, per i corsi relativi ai ruoli normali delle Forze armate ovvero al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri;
b) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione ai corsi di laurea delle universita' statali, previsto dal bando di concorso, per i corsi relativi ai ruoli speciali.
2. I titoli di studio di cui al comma 1 sono determinati in relazione alle funzioni che l'ufficiale in ferma prefissata deve assolvere quale ausiliario del ruolo di assegnazione.
3. Sono comunque validi i titoli di studio dichiarati, ai fini dei concorsi per l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, equipollenti a quelli indicati dal bando di concorso.
4. Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere presentata l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente, ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Le eventuali abilitazioni e iscrizioni agli albi professionali sono previste dal bando di concorso.
 
Art. 5.
Titoli di merito

1. I titoli di merito comprendono i titoli di servizio relativi alle qualita' militari e professionali e i titoli di studio diversi da quello richiesto per la partecipazione.
2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie, comunque non superiore complessivamente a 10/30.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata, previa individuazione dei criteri, dopo le eventuali prove scritte e prima che si proceda alla relativa correzione.
 
Art. 6.
Accertamenti e prove di concorso

1. In relazione al servizio che l'ufficiale deve svolgere nell'ambito dell'arma ovvero del corpo, della specialita' o della specializzazione di assegnazione, costituiscono oggetto di accertamento e valutazione:
a) le qualita' psico-fisiche;
b) le qualita' culturali, essenzialmente in relazione al titolo di studio richiesto;
c) le qualita' morali, di carattere e attitudinali.
2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio quale ufficiale in ferma prefissata ausiliario del ruolo di assegnazione e' effettuato da apposite commissioni, secondo le modalita' indicate dal bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche e accertamenti attitudinali, il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o non idoneita' con eventuale attribuzione di punteggio. Avverso il giudizio di non idoneita' psico-fisica puo' essere proposto appello nei modi e nei tempi indicati dal bando di concorso. Il giudizio di appello e' definitivo e comporta, nel caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso.
3. Per lo svolgimento del concorso il bando puo' altresi' prevedere:
a) la prova di preselezione;
b) prove scritte, che possono consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera ovvero in composizioni riguardanti le materie e i relativi programmi indicati dallo stesso bando;
c) la prova orale nelle materie e relativi programmi indicati dallo stesso bando;
d) la prova facoltativa per l'accertamento della conoscenza di non piu' di due delle lingue straniere indicate dallo stesso bando, una delle quali deve essere il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco;
e) prove di efficienza fisica;
f) tirocinio.
4. Le modalita' di svolgimento delle prove e l'eventuale numero dei candidati idonei ammessi a sostenere le prove successive sono stabiliti dal bando di concorso.
 
Art. 7.
Titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ovvero al diverso termine indicato dal bando di concorso.
 
Art. 8.
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici possono essere composte da militari in servizio ovvero da militari che alla data di pubblicazione del bando sia in posizione di ausiliaria da non piu' di un triennio e abbia posseduto durante il servizio il grado richiesto per i relativi concorsi, da docenti universitari o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da funzionari ovvero tecnici o esperti nelle materie oggetto del concorso, appartenenti anche ad altra amministrazione.
2. Se il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte supera le 1000 unita', la commissione esaminatrice puo' essere suddivisa in sottocommissioni con l'aggiunta di un numero di membri pari a quello della commissione originaria e di un segretario.
 
Art. 9.
Approvazione delle graduatorie

1. I provvedimenti di approvazione delle graduatorie di merito, adottati dalla Direzione generale per il personale militare, sono pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e ne viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 10.
Corsi AUFP

v
1. Possono essere istituiti corsi AUFP:
a) per ciascuno dei ruoli normali e speciali dell'Esercito;
b) per ciascuno dei ruoli normali e speciali della Marina militare, escluso il ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
c) per ciascuno dei seguenti ruoli dell'Aeronautica militare:
1) ruoli normali del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico;
2) ruoli speciali delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico;
d) per il ruolo speciale e per il ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. Il numero e la sede dei corsi AUFP, nonche' la ripartizione degli allievi da ammettervi, anche in relazione eventualmente al titolo di studio posseduto, sono stabiliti, per ciascuna Forza armata, dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero, per l'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale entro i limiti previsti dall'art. 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
3. La durata dei corsi AUFP, prevista dal bando di concorso, non puo' essere superiore a 12 settimane, per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, e a 16 settimane, per l'Arma dei carabinieri.
 
Art. 11.
Nomina

1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei corsi AUFP ovvero, per l'Esercito, al termine dell'esperimento pratico se previsto, sono nominati ufficiali in ferma prefissata della relativa Forza armata ovvero dell'Arma dei carabinieri con decorrenza dal termine finale del corso.
 
Art. 12.
Ulteriori requisiti

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP dell'Esercito i candidati non debbono essere stati prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti nelle Forze di polizia.
 
Art. 13.
Assegnazione ai corsi AUFP e graduatoria finale

1. All'atto in cui vengono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, i candidati possono indicare l'ordine di preferenza per l'assegnazione a un'Arma o corpo, secondo le modalita' stabilite dal bando di concorso.
2. L'assegnazione ai singoli corsi AUFP dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso e' effettuata, secondo la ripartizione di cui all'art. 10, comma 2, tenendo conto dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale accertata, del titolo di studio posseduto e delle eventuali preferenze manifestate dagli interessati.
3. Al termine di ciascun corso AUFP viene formata la graduatoria finale degli allievi secondo l'ordine dei punteggi conseguiti nella valutazione del profitto.
 
Art. 14.
Esperimento pratico

1. Se previsto dal bando di concorso, al termine dei corsi AUFP gli allievi giudicati idonei effettuano l'esperimento pratico, di durata non superiore a 8 settimane.
2. All'atto dell'ammissione all'esperimento pratico, gli allievi dei corsi delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni sono assegnati ad una delle predette armi. L'assegnazione e' effettuata secondo le esigenze dell'Esercito, tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle attitudini dimostrate durante il corso e della eventuale preferenza espressa dall'allievo.
 
Art. 15.
Ulteriori requisiti

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP della Marina militare i candidati non debbono essere stati prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti nelle Forze di polizia.
 
Art. 16. Commissioni per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale

1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato da una commissione medica composta da medici specialisti e presieduta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo.
2. L'accertamento sanitario per l'idoneita' al volo e' effettuato dai competenti organi dell'Aeronautica militare secondo le disposizioni vigenti.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato da una commissione composta almeno da un ufficiale medico specialista e da un ufficiale perito selettore e presieduta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo.
 
Art. 17.
Assegnazione ai corsi AUFP

1. L'assegnazione ai singoli corsi AUFP dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso e' effettuata, secondo la ripartizione di cui all'art. 10, comma 2, tenendo conto dei requisiti fisici previsti per l'appartenenza a ciascun corpo e, in subordine, delle preferenze manifestate dagli interessati.
 
Art. 18.
Ulteriori requisiti

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP dell'Aeronautica militare i candidati non debbono essere stati prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti nelle Forze di polizia.
 
Art. 19.
Concorso

1. Nella domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi AUFP dell'Aeronautica militare il candidato deve indicare il ruolo ovvero la specialita', tra quelli previsti dal bando, per il quale intende concorrere. Non e' ammesso concorrere per piu' di un ruolo ovvero una specialita'.
2. I candidati, che omettono l'indicazione di cui al comma 1 ovvero indicano un ruolo o una specialita' incompatibile con il titolo di studio posseduto o che presentano piu' di una domanda, sono ammessi d'ufficio a concorrere per il ruolo ovvero la specialita' compatibile con il titolo di studio posseduto.
 
Art. 20.
Idoneita' attitudinale

1. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato immediatamente dopo l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
 
Art. 21.
Graduatoria

1. La graduatoria di merito del concorso, distinta per ruolo e specialita', e' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti sommando:
a) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito;
b) il punteggio conseguito nelle prove d'esame;
c) il punteggio conseguito nell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, risultante dalla somma dei punteggi riportati nella visita medica generale e specialistica e negli accertamenti attitudinali.
 
Art. 22.
Assegnazione ai corsi AUFP

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, di cui all'art. 21, sono assegnati ai relativi corsi AUFP in uno o piu' scaglioni.
 
Art. 23.
Commissioni esaminatrici

1. Per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte e orali, la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie la commissione esaminatrice e' cosi' composta:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due o piu' ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a maggiore, membri;
c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione economica C/2, segretario senza diritto di voto.
2. Alla commissione, di cui al comma 1, possono essere aggregati, in qualita' di membri aggiunti, docenti universitari o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero tecnici o esperti nelle materie oggetto del concorso, appartenenti anche ad altra amministrazione. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. Per l'accertamento della idoneita' psico-fisica la commissione medica e' cosi' composta:
a) un ufficiale medico, di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.), presidente;
b) due o piu' ufficiali medici in servizio presso il C.N.S.R., dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
4. Alla commissione, di cui al comma 3, possono essere aggregati in qualita' di membri aggiunti uno o piu' medici specialisti.
5. Per la valutazione dell'idoneita' attitudinale la commissione e' cosi' composta:
a) un ufficiale, di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il C.N.S.R., presidente.
b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e ufficiali psicologi iscritti all'albo, in servizio presso il C.N.S.R., membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
 
Art. 24.
Assegnazione ai corsi AUFP

1. L'assegnazione ai singoli corsi AUFP dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso e' effettuata, secondo la ripartizione di cui all'art. 10, comma 2, tenendo conto del titolo di studio posseduto e degli eventuali punteggi attribuiti in sede di selezione psicofisica ed attitudinale.
Roma, 26 settembre 2002

Il Ministro: Martino
 
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