Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici

In data 27 settembre 2002 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro per la definizione dell'Accordo in oggetto tra:

----> Vedere immagine a pag. 28 della G.U. <----

Il termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo di interpretazione autentica.

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 2 E 7 DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
STIPULATO IL 29 LUGLIO 1999.
Premesso:
che il Tribunale di Prato - sezione lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G. 165/2001, tra il ricorrente - Belcari C. - ed il resistente - Azienda USL n. 4 di Prato - con ordinanza del 28 novembre 2001 ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al giudizio, e' necessario risolvere in via pregiudiziale, con riferimento alla domanda proposta in causa dal ricorrente, la questione concernente l'interpretazione degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici ed in particolare:
accertamento del diritto del ricorrente - assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso il resistente dal 5 novembre 1998 al 9 aprile 1999 al riconoscimento, a seguito della risoluzione del rapporto per scadenza del termine, del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge n. 335/1995.
Considerato:
che, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge n. 335/1995 "per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29/1993, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del c.c. in materia di trattamento di fine rapporto";
che i successivi commi 6 e 7 dell'art. 5 della medesima legge demandano alla contrattazione nazionale il compito di "definire le modalita' di quanto previsto dal comma 5" e "le modalita' per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto" e stabiliscono inoltre (comma 6) di dettare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le norme di esecuzione di quanto definito dai contratti nazionali;
che l'Accordo Quadro del 29 luglio 1999, in conformita' alle disposizioni legislative citate e nel rispetto dei contenuti del mandato ricevuto dall'Aran, al comma 2 dell'art. 2 ha stabilito che "ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti gia' in servizio alla data del 31 dicembre 1995";
che l'Accordo Quadro sopra citato all'art. 7 ha inoltre stabilito che "ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. la disciplina del T.F.R., prevista per i settori privati, in conformita' al disposto legislativo";
che, pertanto dal 30 maggio 2000, per effetto dell'entrata in vigore del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000 (previsto dalla legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998) trovano applicazione le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro;
che, di conseguenza per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati prima del 30 maggio 2000 (per i rapporti a tempo indeterminato il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001 - ha differito la data al 31 dicembre 2000) continuerebbe ad operare la disciplina previgente (legge n. 177/1976, art. 7, comma 1 e decreto legislativo n. 207/1947 art. 9), tenuto anche conto degli indirizzi interpretativi formulati dalla Corte Costituzionale sulla specifica materia (vedi Sentenze n. 156/1973; 208/1986).
Tutto cio' considerato, le parti indicate in premessa sottoscrivono la seguente Ipotesi di Accordo relativa all'interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici nel testo che segue:
con riguardo all'art. 2, comma 2 ed all'art. 7 dell'Accordo Quadro del 29 luglio 1999, le parti concordano che, per i rapporti a tempo determinato, la decorrenza per l'applicazione della nuova disciplina del T.F.R. (ex art. 2120 del c.c.) debba essere fissata alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esecuzione dello stesso Accordo;
la predetta decorrenza, conseguentemente, deve essere fissata alla data del 30 maggio 2000 in coincidenza con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000.
 
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