Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2002 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI MESSINA |
DECRETO RETTORALE 1 ottobre 2002 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997, e successive modificazioni; Viste le deliberazioni del senato accademico dell'11 maggio 2001 e del consiglio di amministrazione del 12 luglio 2002, relative alla modifica dell'art. 15, comma 1, del predetto statuto di autonomia, trasmesse al M.I.U.R. con nota prot. n. 33630 dell'8 agosto 2002; Viste le deliberazioni del senato accademico del 26 giugno 2002 e del consiglio di amministrazione del 27 giugno 2002, relative alla modifica dell'art 9, comma 6, e dell'art. 10, comma 1, lettera g), del predetto statuto di autonomia, trasmesse al M.I.U.R. con nota prot. n. 33630 dell'8 agosto 2002; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 17 luglio 2002 e del senato accademico del 30 luglio 2002, relative alla modifica dell'art. 12, comma 1, del predetto statuto di autonomia, trasmesse al M.I.U.R. con nota prot. n. 33630 dell'8 agosto 2002; Preso atto che, con nota dell'11 settembre 2002, prot. n. 2362, il M.I.U.R. ha comunicato che, relativamente alle anzidette modifiche di statuto proposte, non si hanno osservazioni da formulare; Decreta: Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Messina e' cosi' modificato: Art. 1. Nell'art. 15, comma 1, dello statuto di autonomia dell'Ateneo viene soppresso l'inciso: "Il numero degli studenti non puo' essere inferiore a dodici e superiore a ventiquattro". |
| Art. 2. L'art. 9, comma 6, dello statuto di autonomia dell'Ateneo viene modificato: "Fanno, altresi', parte del senato accademico, in rappresentanza della classe studentesca, quattro studenti eletti secondo le modalita' di cui al regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli organi collegiali dell'Ateneo". |
| Art. 3. L'art. 10, comma 1, lettera g), dello statuto di autonomia dell'Ateneo viene modificato: "g) tre studenti aventi i requisiti di cui all'art. 46;". |
| Art. 4. L'art. 12, comma 1, dello statuto di autonomia dell'Ateneo viene cosi' modificato: "Il consiglio degli studenti, organo unitario di rappresentanza degli studenti, e' composto da due studenti per ogni facolta', eletti dai rappresentanti degli studenti presso ciascun consiglio di facolta', al loro interno. Il regolamento degli studenti stabilisce i criteri e le procedure per le elezioni.". Messina, 1 ottobre 2002 p. Il rettore: Ferlazzo |
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