Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 4 settembre 2002, n. 224
Regolamento recante modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, concernente: "Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 novembre 1965, n. 1213".

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, "Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di modificare l'articolo 2, comma 1, del predetto regolamento, variando da triennale ad annuale l'efficacia del decreto ministeriale che definisce, tra l'altro, il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalita' di cui al regolamento medesimo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 2482 del 16 luglio 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, la parola: "triennale" e' sostituita dalla parola: "annuale".
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 settembre 2002
Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 212



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per i riferimenti relativi al decreto ministeriale 2
novembre 1999, n. 531, si rinvia alle note alle premesse;
per il testo dell'art. 2, comma 1, si rinvia alle note
all'art. 1.
Note alle premesse:
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 2 novembre 1999, n. 531, "Regolamento recante
criteri per la definizione della misura, delle modalita' di
erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei
produttori cinematografici, nonche' un ulteriore contributo
da concedere in favore del regista e degli autori del
soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi
dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
2000.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 1:
- Il nuovo testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre
1999, n. 531, a seguito della modifica operata dal
regolamento qui pubblicato e' il seguente:
"1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
seguito definito il Ministro, con proprio decreto avente
efficacia annuale, adottato previo parere della Commissione
per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi,
di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
definisce:
a) il limite massimo delle risorse disponibili
destinate annualmente alle finalita' di cui al presente
regolamento, a valere sugli stanziamenti destinati al
cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito
definito il Fondo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163;
b) la misura percentuale del contributo di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), in favore dei soggetti
produttori delle opere, articolata con criterio progressivo
in base a scaglioni di incassi, e con la fissazione di una
somma massima di incasso valutabile;
c) la misura percentuale del contributo di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b).".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone