Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 settembre 2002
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Vista la motivata richiesta della regione Lazio di autorizzazione alla concessione di deroga per il parametro Fluoro per i comuni di Anguillara Sabazia e Cerveteri;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 16 luglio 2002;
Decreta:
Art. 1.

1. La deroga ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che puo' essere disposta dalla regione Lazio ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per il parametro Fluoro per i comuni di Anguillara e Cerveteri, non puo' superare il valore massimo ammissibile (VMA) di 4 mg/l.
2. La deroga di cui al comma 1 puo' essere disposta per il minor tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2002 per il comune di Anguillara Sabazia, e non oltre il 25 dicembre 2003 per il comune di Cer-veteri.
 
Art. 2.

1. La regione Lazio informa le autorita' sanitarie competenti al fine di evitare, nelle campagne di profilassi, la somministrazione di fluoro. La medesima regione, anche per il tramite delle aziende unita' sanitarie locali, avvisa la popolazione generale sui rischi legati al consumo di alimenti che possono determinare un ulteriore apporto di fluoro e predispone materiale informativo da distribuire nelle scuole.
 
Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Lazio e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 
Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli l e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
La mancanza di conformita' alle citate disposizioni comporta la decadenza della facolta' di deroga.
2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori della concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile.
 
Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2002
Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone