IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Francisco Antonio Benedetti, nato a Belo Horizonte (Brasile), in data 24 luglio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Engenheiro mecanico" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Engenheiro Mecanico" conseguito presso l'"Universidade Area de Ciencias Exatas" di Taubate' il 26 gennaio 1991; Considerato che il richiedente e' iscritto nel "Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia" di San Paulo dal 20 marzo 1992; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1 luglio 2002; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa; Decreta:
Al sig. Francisco Antonio Benedetti, nato a Belo Horizonte (Brasile) in data 24 luglio 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 25 settembre 2002 Il direttore generale: Mele |