Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 settembre 2002
Riconoscimento dell'acqua minerale "Scheber", in Macugnaga, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione

Vista la domanda in data 12 marzo 2001 con la quale il sindaco del comune di Macugnaga ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Scheber" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca "Scheber" sito nel comune di Macugnaga (Verbano - Cusio - Ossola), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 16 luglio 2002;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto 30 maggio 2002 del direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Scheber" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca "Scheber" sito nel comune di Macugnaga (Verbano - Cusio - Ossola).
 
Art. 2.
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici. Indicata per le diete povere di sodio".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunita' europee.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 16 settembre 2002
p. Il direttore generale: Filippetti
 
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