Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 16 settembre 2002 |
Indicazione per le etichette dell'acqua minerale "Fonte S. Antonio", in Lomazzo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione
Vista la domanda in data 24 aprile 2002 con la quale la societa' Spumador S.p.a. con sede in Cadorago, frazione Caslino al Piano (Como), via alla Fonte n. 13, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte S. Antonio" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nei comuni di Lomazzo e Cadorago (Como), oltre alle diciture gia' riconosciute, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il decreto dirigenziale 26 maggio 1999, n. 3163-092 con il quale e' stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fonte S. Antonio; Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 16 luglio 2002; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217; Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto 30 maggio 2002 del direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute; Decreta: Art. 1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte S. Antonio" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nei comuni di Lomazzo e Cadorago (Como), sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati". |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 16 settembre 2002 p. Il direttore generale: Filippetti |
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