Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 16 settembre 2002 |
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Telese", in Telese, alla societa' Impresa A. Minieri S.p.a. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione
Vista la domanda in data 15 maggio 1992 con la quale la societa' Impresa A. Minieri S.p.a. con sede in Telese (Benevento), piazza A. Minieri n. 1, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Telese" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Telese (Benevento); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla societa' con nota datata 23 aprile 2002; Visti gli atti d'ufficio; Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 20 dicembre 2000 e 16 luglio 2002; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217; Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto 30 maggio 2002 del direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute; Decreta: Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Telese" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Telese (Benevento). |
| Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Per inalazioni, lavande irrigazioni e per uso idropinico secondo indicazione medica". |
| Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 16 settembre 2002
p. Il direttore generale: Filippetti |
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