Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2002, n. 223
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia", l'attuazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di seguito denominata: "legge" per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona, e' disciplinata dalle norme del presente articolo.
2. La Regione provvede con proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado.
3. Spetta altresi' alla Regione l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali.
4. Per il finanziamento delle funzioni indicate al comma 3, e' riservata annualmente alla Regione una speciale assegnazione finanziaria a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato per le finalita' della legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi delle Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1
febbraio 1963.
- L'art. 65 dello statuto speciale per la regione
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 1 febbraio 1993), e' cosi' formulato:
"Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
statuto e quelle relative al trasferimento
all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
regione.".
Note all'art. 1:
- La legge 23 febbraio 2001, n. 38, e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 9 e 15 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999):
"Art. 4. - 1. Nelle scuole materne dei comuni di cui
all'art. 3, l'educazione linguistica prevede, accanto
all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua
della minoranza per lo svolgimento delle attivita'
educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole
secondarie di primo grado e' previsto l'uso anche della
lingua di minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie
di primo grado, in conformita' a quanto previsto dall'art.
3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio
dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'art.
21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei
limiti dell'orario curriculare complessivo definito a
livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi,
al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della
minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei
genitori degli alunni, le modalita' di svolgimento delle
attivita' di insegnamento della lingua e delle tradizioni
culturali delle comunita' locali, stabilendone i tempi e le
metodologie, nonche' stabilendo i criteri di valutazione
degli alunni e le modalita' di impiego di docenti
qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma
2, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo
1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata,
possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in
favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato art.
21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche
attraverso forme associate, iniziative nel campo dello
studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli
appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai
sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e
perseguono attivita' di formazione e aggiornamento degli
insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo
le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai
sensi dell'art. 21, comma 12, della citata legge n. 59 del
1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono
realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche
avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della
dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'art. 21,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' delle
risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo
tra le priorita' stabilite dal medesimo comma 5 quelle di
cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse
di cui al citato comma 5, dell'art. 21 della legge n. 59
del 1997, si tiene conto delle priorita' aggiuntive di cui
al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano
all'istituzione scolastica interessata se intendono
avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua
della minoranza.".
"Art. 9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,
nei comuni di cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici
delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto
della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del
presente comma sono escluse le Forze armate e le forze di
Polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di
cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono,
anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
presenza di personale che sia in grado di rispondere alle
richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
con una dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a
decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quali
limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite
le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e'
consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano
ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di
procedura penale.".
"Art. 15. - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli
5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti
locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla
presente legge sono poste a carico del bilancio statale
entro il limite massimo complessivo annuo di
L. 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle
previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1, e'
subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui
al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da
effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del
comma 2 avviene sulla base di una appropriata
rendicontazione, presentata dall'ente locale competente,
con indicazione dei motivi dell'intervento e delle
giustificazioni circa la congruita' della spesa.".



 
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