Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 17 settembre 2002
Determinazione dei compensi convenzionali dei volontari e cooperanti delle organizzazioni non governative.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";
Vista la legge 29 agosto 1991, n. 288, recante "Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale e assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti";
Visti, in particolare, gli articoli 31, comma 2-bis e 32, commi 2-bis e 2-ter della citata legge 26 febbraio 1987, n. 49, che prevedono, rispettivamente, per i volontari in servizio civile e per i cooperanti delle organizzazioni non governative riconosciute idonee, che i contributi siano commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale;
Visto l'art. 9, punto 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che assegna al Ministero degli esteri, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei compensi convenzionali da valere come base imponibile per i compensi ricevuti dai volontari e cooperanti in base a contratti di cooperazione con ONG riconosciute idonee;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro degli affari esteri del 24 gennaio 1984, emanato in attuazione degli articoli 24 e 27 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e della legge 9 febbraio 1979, n. 38, cosi' come modificata dalla legge 5 luglio 1982, n. 427, che determinava le retribuzioni convenzionali per il personale in servizio di volontariato civile;
Considerato che nelle more dell'adozione del nuovo decreto interministeriale di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, cosi' come modificata dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, si e' continuato a dare applicazione al decreto interministeriale del 24 gennaio 1984 per i soli volontari;
Visto l'art. 36, comma l, lettera a) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446, che ha abolito i contributi al Servizio sanitario nazionale;
Ritenuta la necessita' di predisporre il decreto interministeriale di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, cosi' come modificata dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, al fine di stabilire i compensi convenzionali sui quali considerare i contributi previdenziali da versare in favore dei volontari e cooperanti;
Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei servizi svoltasi in data 9 luglio 2001 che ha individuato i compensi convenzionali ai fini previdenziali dei volontari e dei cooperanti rispettivamente in Euro 664,00 e 1.188,00;
Considerata l'opportunita', in base all'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, relativo all'armonizzazione dell'imponibile fiscale e contributivo, di equiparare i compensi convenzionali a fini fiscali a quelli stabiliti a fini previdenziali;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal periodo di paga in corso al mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, i compensi convenzionali mensili ai quali commisurare i contributi previdenziali dovuti per i volontari e cooperanti ai sensi degli articoli 3l e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, cosi' come modificati dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, sono stabiliti nelle seguenti misure, espresse in euro:
volontari: 664,00 euro;
cooperanti: 1.188,00 euro.
 
Art. 2.
A decorrere dal periodo di paga in corso al mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, i compensi convenzionali di cui all'articolo precedente sono assunti quale base imponibile per i rapporti di cooperazione fra volontari e cooperanti e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 
Art. 3.
I compensi convenzionali di cui agli articoli precedenti sono aumentati annualmente della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4.
I valori convenzionali sopra individuati sono divisibili in ragione di 26 giornate lavorative, in caso di invio o rientro dall'estero nel corso del mese.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2002

Il Ministro degli affari esteri
(ad interim)
Berlusconi
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone