Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 settembre 2002 |
Importo e modalita' per la prestazione di garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati trasportati, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 30 ottobre 1993, n. 427. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani al quale sono state trasferite le attivita' produttive e commerciali, gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite, alla amministrazione medesima; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione, nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2002, n. 109, recante regolamento con il quale si e' provveduto a procrastinare, per l'Ente tabacchi italiani e per le societa' per azioni in cui l'Ente si e' trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, al 30 settembre 2002, il termine per l'esecuzione degli adempimenti di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67; Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede la prestazione, da parte del titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, di garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati; Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, recante le modalita' per la prestazione della citata garanzia; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerato che l'Amministrazione dei monopoli, prima della costituzione dell'Eti, non ha richiesto la prestazione della predetta cauzione alle ditte fornitrici di tabacchi lavorati con le quali aveva stipulato apposito contratto per la distribuzione, atteso che costituiva garanzia relativamente all'accisa gravante sui prodotti inviati per la distribuzione stessa la corrispondente quota fornitore incassata dall'amministrazione per i prodotti immessi al consumo e che, in caso di irregolarita', veniva trattenuta, dal pagamento delle quote fornitore medesime la dovuta accisa; Considerato, altresi', che i predetti contratti di distribuzione sono stati trasferiti, per effetto del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, all'Eti e, successivamente alla sua costituzione, alla societa' Etinera, costituita ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo stesso; Atteso che alle predette societa' fino al 30 settembre 2002, data di cessazione del regime transitorio di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, e successive modificazioni, sono state estese le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli; Ritenuto che, in relazione a tanto, in caso di irregolarita' durante il trasporto di tabacchi lavorati le citate societa' hanno provveduto a trattenere dai pagamenti della quota fornitore spettante alla relativa ditta fornitrice e versare l'accisa dovuta per la merce risultante mancante durante il trasporto; Considerato che, a partire dal 1 ottobre 2002, cessando il predetto regime transitorio, si applicano anche ai depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Eti e dell'Etinera il regime generale di cui al predetto art. 6 del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Attesa la necessita' di determinare l'importo e le modalita' per la prestazione della garanzia prevista dal succitato art. 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Considerata l'opportunita' di operare in analogia a quanto previsto dal predetto decreto del Ministro delle finanze del 13 gennaio 1994; Decreta: Articolo unico 1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati destinati al trasferimento in regime sospensivo nell'ambito della Comunita' economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante sui prodotti trasportati o, se l'aliquota e' zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione. 2. La cauzione puo' essere riferita anche al valore medio mensile dei tabacchi lavorati trasportati. In tal caso l'importo della cauzione non puo' essere inferiore al 10% del valore delle spedizioni effettuate da ciascun deposito fiscale mittente; spedizioni di tabacchi lavorati eccedenti il valore della cauzione potranno essere effettuate solo previa integrazione della cauzione stessa. 3. La garanzia deve avere validita' in tutti gli Stati membri della Comunita' economica europea e deve essere fornita dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni. Qualora la garanzia venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la relativa documentazione deve essere depositata presso la Direzione generale dei Monopoli di Stato. Il presente decreto entra in vigore dal 1 ottobre 2002. Roma, 30 settembre 2002 Il direttore generale: Tino |
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