Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano "Brapac"

Estratto decreto n. 415 del 3 settembre 2002
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRAPAC nelle confezioni "0,05% collutorio" flacone 200 ml, "5 mg compresse orosolubili" 10 compresse, "5 mg compresse orosolubili" 20 compresse, "5 mg compresse orosolubili" 30 compresse, "5 mg gomma da masticare medicata" 4 gomme e "5 mg gomma da masticare medicata" 5 gomme, precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.
Composizione: principio attivo: saccarinato di alchildimetilbenzilammonio.
Titolare A.I.C. Bracco S.p.a. con sede in Milano, via Egidio Folli, n. 50, codice fiscale n. 00825120157.
Confezioni autorizzate:
"0,05% collutorio" flacone 200 ml - A.I.C. n. 035528013 (in base 10), 11W7BF (in base 32);
"5 mg compresse orosolubili" 10 compresse - A.I.C. n. 035528025 (in base 10), 11W7BT (in base 32);
"5 mg compresse orosolubili" 20 compresse - A.I.C. n. 035528037 (in base 10), 11W7C5 (in base 32);
"5 mg compresse orosolubili" 30 compresse - A.I.C. n. 035528049 (in base 10), 11W7CK (in base 32);
"5 mg gomma da masticare medicata" 4 gomme - A.I.C. n. 035528052 (in base 10), 11W7CN (in base 32);
"5 mg gomma da masticare medicata" 5 gomme - A.I.C. n. 035528064 (in base 10), 11W7D0 (in base 32).
Officina di produzione, confezionamento e controllo: Bracco S.p.a., con sede in Milano, via Egidio Folli, n. 50.
Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe "C".
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma a), ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.
La societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' comunicare al Ministero della salute - Valutazione ed immissione in commercio di specialita' medicinali la data di inizio della commercializzazione.
Analoga comunicazione dovra' essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989.
La comunicazione di cui al comma precedente dovra' avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialita' medicinali con il presente decreto.
Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilita' di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse e' fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificato alla societa' Bracco S.p.a. titolare dell'A.I.C.
 
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