Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 settembre 2002
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Vista la motivata richiesta della regione Toscana di ampliamento dell'area di deroga ai valori dei parametri magnesio e solfati gia' concessa con decreto 26 luglio 2000;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente del 26 luglio 2000;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 16 luglio 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Le deroghe ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 per i parametri magnesio e solfati, per i comuni Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, San Giuliano Terme, Poggibonsi e San Giminiano, non possono superare i valori massimi ammissibili indicati nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni formulate per i singoli parametri.
 
Art. 2.
1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 sono i seguenti:

=====================================================================
Parametro ed | |
espressione dei | Valore massimo |
risultati | ammissibile (VMA) | Osservazioni =====================================================================
| |Il VMA puo' essere
| |raggiunto in presenza
| |di particolari
| |situazioni
| |idrogeologiche relative
| |al bacino di
| |alimentazione delle
| |acque, sempre che il
| |valore dei solfati
| |(SO4) non sia Magnesio (mg/l) Mg | 100 |superiore a 400 mg/l; ---------------------------------------------------------------------
| |Il VMA puo' essere
| |raggiunto in presenza
| |di particolari
| |situazioni
| |idrogeologiche relative
| |al bacino di
| |alimentazione delle Solfati (mg/l) SO4 | 400 |acque
 
Art. 3.
1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 la regione Toscana e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 
Art. 4.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
La mancanza di conformita' alle citate disposizioni comporta la decadenza della facolta' di deroga.
2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio, qualora non siano gia' iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed essere terminati entro il 25 dicembre 2003.
3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilita' di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.
 
Art. 5.
1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2002

Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone