IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991, e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/622 e 92/41/CEE; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002, concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate dal 1 gennaio 2002; Vista l'istanza con la quale la societa' Philip Morris Italia S.p.a., ha chiesto per una marca di sigarette di modificare, a decorrere dal 2 settembre 2002, i contenuti dichiarati di condensato e nicotina indicati nel predetto decreto direttoriale; Decreta: Art. 1. Il contenuto di condensato e di nicotina della sottoindicata marca di sigarette, a decorrere dal 2 settembre 2002, e' cosi' modificato: Marca Mg/sigaretta Mg/sigaretta condensato/nicotina condensato/nicotina da a -- -- North Pole filter 12 0,9 11 0,7
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 agosto 2002 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 101 |