Gazzetta n. 237 del 9 ottobre 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 25 settembre 2002 |
Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM. (Deliberazione n. 286/02/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 25 settembre 2002; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998; Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 20 marzo 1998, "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 1998; Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113, "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze" ed, in particolare, gli articoli 2 e 3; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 1 aprile 1998, "Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1998; Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1998; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 1998; Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni del 18 dicembre 1998, che assegna frequenze GSM a 900 MHz e GSM a 1800 MHz agli operatori Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1998; Vista la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, "Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 1999; Visto il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di quindici anni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999; Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalita' per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 1999; Vista la propria delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, "Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di frequenze per il GSM 1800 fissato dalla delibera n. 69/99", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000; Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, "Modifiche alla delibera n. 410/99, recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione "; Vista la propria delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000, "Misure in materia di assegnazione di frequenze nella banda GSM", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000; Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000, recante "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 2000; Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 1 agosto 2000, "Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2000; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 14 dicembre 2000, recante "Modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000; Vista la propria delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000, recante "Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000; Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001; Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001; Vista la propria delibera n. 235/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Adeguamento dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001; Vista la determina del Ministero delle comunicazioni del 21 dicembre 2001, concernente la proroga del piano di riallocazione delle frequenze radiomobili in banda GSM 1800; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2002 che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002; Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(95)03 del 1 dicembre 1995 sull'attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili GSM (DCS) 1800; Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali; Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni; Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, n. COM(2002)301 del giorno 11 giugno 2002 "Verso una completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione"; Viste le note e le comunicazioni inviate dai gestori dei servizi radiomobili pubblici nel corso del procedimento e sentiti i predetti gestori, Telecom Italia Mobile in data 30 ottobre 2001 ed in data 4 giugno 2002, Omnitel in data 31 maggio 2002, BLU in data 30 maggio 2002, WIND Telecomunicazioni in data 30 maggio 2002, H3G in data 3 giugno 2002, ed IPSE 2000 in data 31 maggio 2002; Considerato che il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 stabilisce il principio in base al quale all'aggiudicatario della licitazione per il rilascio della terza licenza radiomobile, poi risultato Wind, e' assicurata la possibilita' di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14.8 MHz complessivi nelle bande 1800 MHz e 900 MHz, a partire dal 1 gennaio 2002, con un massimo di 15 MHz nella sola banda a 1800 MHz, e che anche ai primi due operatori TIM ed Omnitel, sempre a partire dal 1 gennaio 2002, e' assicurata la possibilita' di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14.8 MHz nelle bande a 900 e 1800 MHz, ivi comprese le frequenze di cui gia' dispongono; Considerato che l'Autorita', con delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, tenuto conto delle frequenze allo stato disponibili e della comunicazione della Direzione generale concorrenza della Commissione europea dell'11 marzo 1998, secondo la quale 15 MHz costituiscono l'assegnazione minima di frequenze nella banda a 1800 MHz necessaria ad operare su base nazionale nel lungo periodo, ha previsto che possa essere espletata una gara per il rilascio di una licenza ad un quarto gestore per sistemi radiomobili pubblici GSM, con assegnazione di 15 MHz di banda, di cui 5 MHz a partire dal 1 gennaio 2002; Considerato che l'Autorita', con delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, ha disposto che i criteri per l'assegnazione delle frequenze elencati all'art. 3, comma 2, del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, per l'assegnazione di frequenze aggiuntive, siano applicati tenendo conto tra l'altro di ulteriori fattori, elencati all'art. 8, comma 1, della medesima delibera, e che, con delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, l'Autorita' si e' riservata di determinare, entro il 31 marzo 2000, i valori ponderali da attribuire a ciascuno dei detti criteri e fattori; Considerato che l'Autorita' ha disposto, con la medesima delibera n. 69/99, all'art. 10, comma 1, di accertare periodicamente, a partire dal 1 gennaio 2000, le esigenze del sistema GSM su banda di frequenze 900 MHz e conseguentemente di stabilire la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate per il servizio radiomobile analogico TACS, in conformita' a quanto stabilito dal decreto 3 giugno 1997, di modifica al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze per quanto attiene alle bande utilizzate dal sistema TACS, che prevede che le utilizzazioni del detto sistema cessino al piu' tardi al 31 dicembre 2005, come anche ribadito nel decreto 20 marzo 1998, di modifica allo stesso Piano, mentre all'art. 10, comma 2, si e' riservata di determinare anche i criteri per l'assegnazione delle frequenze progressivamente liberate; Considerato che l'Autorita', con delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000, alla luce dell'evoluzione del mercato radiomobile, ha rilevato la necessita' di avviare approfondimenti in merito a regole, procedure e condizioni economiche relative all'assegnazione di frequenze ai gestori dei servizi radiomobili pubblici. Con la stessa delibera ha previsto di procedere alla revisione del quadro regolamentare relativo alle modalita' e alle condizioni relative all'assegnazione delle frequenze ai gestori dei servizi radiomobili pubblici, e ha avviato un procedimento finalizzato all'assegnazione, anche su base temporanea, di frequenze agli attuali gestori radiomobili; Considerato che l'Autorita', con delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000, a conclusione del citato procedimento, ritenendo che il mercato dei servizi di comunicazioni mobili avesse subito una evoluzione della dinamica competitiva tale da mutare il quadro di riferimento posto a base del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 e della delibera n. 69/99, in relazione ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze GSM, tenuto conto dell'accertamento delle risorse frequenziali effettivamente utilizzate dai gestori radiomobili, ha reputato necessario ed indifferibile assegnare nuove risorse ai detti gestori e, nelle more della revisione del quadro normativo relativo all'assegnazione delle frequenze GSM, ha disposto tale assegnazione su base temporanea. Ha inoltre rilevato la necessita' di procedere all'accertamento delle esigenze del sistema GSM in banda 900 MHz e alla progressiva riduzione delle frequenze utilizzate dal sistema radiomobile analogico TACS; Considerato che gli effetti delle assegnazioni temporanee di frequenze di cui alla delibera n. 895/00/CONS sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2002 dal Ministero delle comunicazioni con determina ministeriale del 21 dicembre 2001, su proposta dell'Autorita'; Considerato che l'Autorita' ha avviato nel mese di maggio 2001 un procedimento avente come oggetto quello di stabilire i criteri e le condizioni per l'assegnazione delle nuove frequenze GSM, a 900 e 1800 MHz, ivi incluse quelle assegnate temporaneamente si sensi della delibera n. 895/00/CONS e quelle TACS progres-sivamente liberate. All'esito di tale procedimento, l'Autorita' ritiene opportuno altresi' stabilire procedure e condizioni per l'assegnazione ai gestori radiomobili pubblici di frequenze GSM eventualmente eccedenti la banda minima garantita dalle norme (15 MHz accoppiati lordi nazionali complessivi a 900 e 1800 MHz), e procedere alla fissazione delle modalita' per la dismissione della banda utilizzata per il sistema analogico TACS e per la sua attribuzione al sistema GSM. L'Autorita' si riserva inoltre, alla luce dell'evoluzione e dello sviluppo del mercato radiomobile, e tenuto conto dell'utilizzo effettivo delle risorse frequenziali assegnate agli operatori radiomobili pubblici, di rivedere periodicamente il quadro regolamentare, ivi inclusa la possibilita' di ingresso di nuovi operatori GSM; Considerato che il provvedimento di variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze del 14 dicembre 2000 del Ministero delle comunicazioni prevede la possibilita' di allocazione al GSM di una porzione di spettro radioelettrico nella banda 1800 MHz (1715-1740 MHz / 1810-1835 MHz), fino ad un massimo di 2x 20 MHz, sulla base delle esigenze di sviluppo del servizio e previa compensazione al Ministero della difesa, e che una porzione di 2x 5 MHz nella stessa banda e' disponibile su tutto il territorio nazionale dal 1 gennaio 2002; Considerato che, ai sensi del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, la porzione di banda di 2x 5 MHz a 1710-1715 MHz / 1805-1810 MHz, all'interno della banda di 2x 75 MHz a 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz, identificata dalla CEPT per l'utilizzo da parte del servizio GSM 1800, rimane, allo stato, nella disponibilita' del Ministero della difesa, e che la rimanente porzione da 2x 70 MHz e' utilizzabile dal GSM. Considerato inoltre che una quota da 2x 20 MHz della detta porzione da 2x 70 MHz utilizzabile dal GSM e' ancora allocata al Ministero della difesa e soggetta, per la sua liberazione, alle procedure di cui alla nota n. 143 del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; Considerato che una porzione da 2x 20 MHz di banda GSM 1800 a 1735-1755 MHz / 1830-1850 MHz, fatto salvo un piano di riallocazione temporaneo di banda fra i gestori GSM interessati autorizzato dal Ministero delle comunicazioni e finalizzato al recupero di alcuni canali di guardia, ad esclusione di una quota da 2x 5 MHz al di fuori delle 16 citta' riservata ad utilizzazioni del Ministero della difesa fino al 31 dicembre 2001, e' assegnata temporaneamente ai gestori radiomobili pubblici GSM fino al 31 dicembre 2002; Considerato pertanto che, allo stato, il quadro di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 1800 MHz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, e' illustrato nel seguente schema:
===================================================================== | | | | | Totale | | | | | | | GSM | | | | | | |nazionale| |Totale | | | | | escluse | Totale | GSM | | | | GSM 1800 | 16 | GSM 16 |ponde- Operatore| TACS | GSM |GSM |Temporaneo|maggiori |maggiori| rato / sistema| 900 | 900 |1800| (4) | citta' | citta' | (6) ===================================================================== TIM | 12 |8.4+3 (1)| 5 | 5 | 18.4 | 21.4 | 19 Omnitel | |8.4+2 (2)| 5 | 5 | 18.4 | 20.4 | 18.8 Wind | |5 (3)| 10 | 5 (5) | 15 | 15 | 15 Blu | | | 10 | 5 | 15 | 15 | 15
Considerato che nei maggiori paesi dell'Unione europea la disponibilita' di banda media per operatore GSM e' superiore a quella italiana, come evidenziato nella tabella seguente, tenendo conto che la banda media italiana per operatore GSM e' 17 MHz (ovvero 18 MHz ai fini della comparazione coi dati della Francia): Paese Operatore Banda GSM Banda media Note (MHz) (MHz) - - - - - Francia FT Orange 27.8 (max) 27.8 (max) In Francia lo SFR 27.8 (max) spettro è Bouygues 27.8 (max) variamente assegnato a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo della banda ponderata risulterebbe estremamente complesso; si è considerata pertanto la banda massima assegnata nel- le zone più popolate.
Germania DT Mobile 17.4(max) 20.0(max) D2 Vodafone 17.4(max) E-plus 22.4(max) Viag Interkom 22.4(max)
Spagna Airtel 30.4(max) 26.4(max) Telefonica 30.4(max) Amena 18.4(max)
Regno Unito BT 22.6(max) 26.2(max) One2One 30.0(max) Orange 30.0(max) Vodafone 22.4(max)
Fonte: elaborazione dell'Autorita' su dati Electronic Communication Committee della CEPT, 2001. Note: I dati sono in MHz accoppiati. (1) 3 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori citta'. (2) 2 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori citta'. (3) 5 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori citta'. (4) Tale banda e' assegnata temporaneamente fino al 31 dicembre 2002. (5) 5 MHz (a 1800 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori citta'. (6) La ponderazione della banda dentro le 16 maggiori citta' rispetto alla banda nazionale e' ottenuta a fini esemplificativi secondo il criterio della popolazione residente (coeff. utilizzato 20%), arrotondando al canale (200 kHz) superiore. Considerato che l'Autorita', nell'ambito dell'accer-tamento tecnico sull'utilizzo delle risorse assegnate ai gestori radiomobili, incluse le frequenze assegnate temporaneamente, concluso il 4 dicembre 2001 e relativo al periodo luglio 2000-giugno 2001, ha rilevato che: 1) dal punto di vista dell'uso efficiente dello spettro i gestori con maggiore penetrazione di mercato riescono allo stato a supportare il traffico dichiarato con le frequenze assegnate, incluse quelle temporanee, ma hanno limitati margini di espansione, e quindi potenziali difficolta' nel gestire gli incrementi di traffico previsti, anche a parita' di quote di mercato. In particolare il riuso di frequenze e' prossimo al limite massimo e gli incrementi a breve previsti nel traffico, che teoricamente potrebbero, in alternativa all'assegnazione di ulteriori frequenze, essere gestiti mediante l'acquisizione di nuovi siti, trovano un ostacolo nella difficolta' di ottenere le necessarie autorizzazioni. Pertanto si rende necessario assegnare ulteriori risorse frequenziali per gestire gli incrementi di traffico specifico e quelli relativi alla crescita degli utenti successivamente al giugno 2001, anche al fine di consentire il mantenimento della qualita' del servizio; 2) nella gestione del traffico da parte dei gestori radiomobili con maggiore penetrazione di mercato, anche per ragioni storiche, assume particolare rilievo la rete a 900 MHz; 3) i gestori recentemente entrati sul mercato presentano tassi di crescita incrementali rilevanti e la pianificazione della rete e' anche rivolta ad ottenere un uso piu' efficace ed efficiente delle risorse frequenziali; 4) le risorse assegnate con la delibera n. 895/00/CONS, prorogata dal Ministero con la determina citata, sono risultate essenziali per la gestione del sistema radiomobile complessivo, avendo risolto gran parte dei problemi di congestione rilevati nel 2000 e garantendo la crescita del mercato con altri 12 milioni di SIM; pertanto le frequenze assegnate con la citata delibera si ritiene debbano essere confermate pena un forte degrado della qualita' del servizio; 5) le previsioni di sviluppo dei servizi basati sulla tecnologia GPRS, che richiede sia la riserva di canali GSM, sia un riuso di frequenze inferiore, sia l'aumento del traffico specifico, giustificano sia una conferma della banda GSM finora assegnata a tutti i gestori radiomobili, sia una assegnazione di nuove risorse al sistema radiomobile nel suo complesso, al fine di evitare disagi agli utenti e garantire lo sviluppo del mercato. Considerato che il sistema GPRS e' una tecnologia abilitante per l'offerta di servizi dati a commutazione di pacchetto sulle reti GSM, e quindi costituisce un fattore di sviluppo anche per i servizi multimediali di terza generazione sulle reti UMTS, a beneficio di tutti gli utenti e tutti gli operatori, e che i servizi dati sono inclusi nell'obbligo di offerta di roaming a favore degli operatori nuovi entranti con solo licenza UMTS, di cui alla delibera n. 388/00/CONS; Considerato che il quadro regolamentare per l'assegnazione delle frequenze radiomobili GSM deve tener conto del mutato quadro di riferimento del mercato radiomobile, che vede sia una diffusione giunta quasi alla saturazione, sia l'avvio dei servizi innovativi quali quelli basati sul GPRS, che faciliteranno a loro volta lo sviluppo dei servizi di tipo multimediale su reti di terza generazione, sia l'entrata di nuovi competitori nel mercato radiomobile con solo licenza UMTS; Considerato che, tenuto conto dell'attuale struttura del mercato radiomobile e del suo attuale grado di sviluppo, i criteri di assegnazione delle frequenze GSM basati sulla valutazione di parametri consuntivi di utilizzo delle risorse scarse tendono a favorire il consolidamento delle quote di mercato, e quindi ad agire come una barriera allo sviluppo dei gestori recentemente entrati sul mercato, mentre i criteri che privilegiano le capacita' incrementali ed i dati di sviluppo dinamico potrebbero essere considerati penalizzanti per i gestori con un utilizzo in principio piu' efficiente delle risorse, valutato secondo parametri tradizionali come il numero di utenti ed il traffico. Considerato che un corretto bilanciamento di differenti metodi di rilevazione circa l'uso delle risorse, nella determinazione dei criteri di assegnazione delle frequenze, e' ottenuto con l'applicazione del principio che, in presenza di banda sufficiente, questa debba essere assegnata, a regime, in maniera equa e non discriminatoria a tutti i gestori che ne facciano richiesta, al fine di non rappresentare una barriera allo sviluppo di alcun gestore, evitando il rischio di una cristallizzazione delle quote di mercato, e che tale misura sia accompagnata da una verifica circa l'utilizzo effettivo delle risorse aggiuntive assegnate e da un apposito contributo economico, previsto dalla normativa vigente, volto a garantire l'utilizzo efficiente delle stesse; Considerato che la richiesta di ulteriori frequenze GSM sul territorio nazionale, rispetto al minimo garantito pari a 15 MHz a tutti i gestori radiomobili GSM, risulta giustificabile, nell'ambito della presente procedura di assegnazione ai gestori esistenti, anche in considerazione dell'accertamento sull'utilizzo delle risorse frequenziali assegnate, a fronte del soddisfacimento dei seguenti requisiti: a) una quota di mercato ovvero un numero di utenti attivi, che l'Autorita' ritiene di stabilire ad un livello quantitativo pari almeno al 10% delle SIM attive, rilevate all'esito del citato accertamento tecnico e quantificate in 5 milioni; b) l'avvio dei servizi dati GPRS, che l'Autorita' ritiene debba essere effettuato in almeno tutti i capoluoghi di provincia del territorio nazionale; c) una presenza significativa sul territorio nazionale, che l'Autorita' ritiene di fissare almeno al 50% di copertura con frequenze proprie; Considerato che l'assegnazione a regime di 25 MHz su tutto il territorio nazionale nelle bande GSM, per le frequenze di tutti i gestori radiomobili pubblici GSM, consente in linea di massima di rendere omogenee le assegnazioni fra tutti i gestori, ponendo tra l'altro gli operatori nazionali in condizioni comparabili con quelle dei maggiori operatori europei in termini di dotazione frequenziale, e garantendo loro la capacita' per lo sviluppo dell'offerta di servizi avanzati, in tal modo realizzando i principi di equita' e non discriminazione; Considerato che, stante la attuale disponibilita' di banda radiomobile, il sopracitato obiettivo potra' raggiungersi in due fasi. Nella prima potranno essere assegnate a tutti i gestori richiedenti fino ad un massimo di 15 MHz su tutto il territorio nazionale nella banda a 1800 MHz. Tale misura consente tra l'altro di poter confermare le assegnazioni temporanee effettuate con la delibera n. 895/00/CONS, soddisfacendo le necessita' immediate degli attuali gestori radiomobili e consentendo loro gli sviluppi a breve previsti. La seconda fase, all'esito della quale le assegnazioni saranno rese maggiormente omogenee e razionali, potra' essere conclusa al piu' tardi al 2005, al momento del completamento della liberazione della banda utilizzata per il servizio TACS; Considerato che le frequenze da assegnare in banda 1800 MHz dovrebbero di norma essere organizzate a blocchi da 5 MHz su tutto il territorio nazionale, al fine di realizzare un utilizzo piu' efficiente dello spettro; Considerato che il numero dei clienti che utilizza servizi con tecnologia analogica, o di prima generazione, quale il TACS, va progressivamente diminuendo e che il TACS non consente un uso dello spettro, per servizi comparabili, altrettanto efficiente rispetto a sistemi digitali quali il GSM, e che l'Autorita', anche ai fini dello sviluppo delle reti GSM e GPRS a 900 MHz, nel mantenimento della qualita' del servizio offerto ai clienti del sistema analogico, stabilisce un calendario per la liberazione dello spettro destinato a tale sistema, ai fini della sua assegnazione al servizio GSM; Considerato che l'assegnazione in atto delle frequenze nella banda a 900 MHz destinata ai sistemi radiomobili pubblici puo' consentire margini di recupero di efficienza in quanto, nella protezione dalle interferenze fra utilizzatori delle medesime frequenze entro ed al di fuori delle 16 grandi citta', e' necessaria l'introduzione di aree, cosiddette di rispetto, non utilizzabili per la copertura; Considerato che l'Autorita' ritiene che debba essere portata a termine, eventualmente utilizzando parte della banda che nel tempo sara' progressivamente liberata dai servizi in tecnologia analogica, ivi incluso il servizio CT1 una manovra di riordino dello spettro a 900 MHz, intesa a raggiungere al piu' tardi entro il 2005 l'obiettivo di una razionalizzazione delle assegnazioni nella stessa banda, nel rispetto delle norme fissate dal presente provvedimento; Considerato che il quadro regolamentare vigente prevede la fissazione di contributi per l'uso delle risorse scarse, ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, che sono finalizzati ad un utilizzo ottimale dello spettro, e che l'Autorita' stabilisce i criteri ai fini della loro quantificazione da parte del Ministero delle comunicazioni che nel caso di specie si riferiscono alla procedura prevista nel presente provvedimento. Nell'ambito della predetta procedura il Ministero, oltre al concreto ammontare, ne fissa il calendario, le modalita' di versamento ed i criteri per l'eventuale progressivita' di applicazione, tenuto conto del quadro complessivo; Considerato che, nel rispetto dei principi di equita', proporzionalita' e non discriminazione, nella fissazione dei contributi per l'uso delle risorse frequenziali GSM, assegnate come dotazione eccedente la banda minima garantita su tutto il territorio nazionale per un operatore pubblico, puo' assumere un valore di riferimento indicativo, quale valore fissato dall'amministrazione concedente per frequenze aggiuntive rispetto ad una dotazione base ed ai fini dell'uso ottimale di frequenze radiomobili, quello stabilito quale minimo per l'offerta economica ai fini dell'aggiudicazione delle frequenze aggiuntive per i sistemi radiomobili pubblici di terza generazione. Ai fini della fissazione del valore effettivo, assume una particolare rilevanza la differente efficienza spettrale che il sistema UMTS consente per servizi comparabili col GSM. Occorre inoltre, nell'ottica di favorire l'innovazione ed un equilibrato assetto concorrenziale, tener conto del riferimento al benchmark internazionale nella Comunita' europea per i contributi comparabili, e di ulteriori fattori determinabili, tenendo conto del mantenimento della qualita' del servizio garantita agli utenti, a fronte della effettuazione di specifici investimenti da parte dei gestori interessati che favoriscano sia la razionalizzazione dello spettro a 900 MHz al fine di migliorarne l'efficienza di utilizzo sia la condivisione di infrastrutture e siti utilizzati per le reti radiomobili, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia, ai fini della riduzione dell'impatto ambientale e del miglioramento delle condizioni per il dispiegamento delle reti radiomobili. Considerato che l'accesso alle risorse aggiuntive, previsto dal presente provvedimento, comporta per gli operatori assegnatari l'assunzione degli obblighi previsti, ivi inclusi il mantenimento dei requisiti minimi per l'accesso a dette risorse aggiuntive ed il pagamento dei contributi fissati per le medesime risorse. Considerato che il calendario e le modalita' di pagamento dei contributi dovuti saranno specificati nel provvedimento di assegnazione delle frequenze che, a seguito delle necessarie procedure e dei tempi di riallocazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle frequenze, tiene conto della data di effettiva disponibilita' delle stesse per gli operatori assegnatari; Considerato che il ristoro degli oneri gia' determinati al Ministero della difesa, nonche' quelli che saranno in futuro determinati per le ulteriori bande di frequenza ai sensi del decreto n. 113/98 di cui alle premesse, da parte dei gestori dei servizi radiomobili pubblici che accedono a risorse frequenziali aggiuntive rispetto alla banda minima garantita, per gli effetti del presente provvedimento, pur essendo in generale riferiti all'utilizzo delle frequenze, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai contributi per l'utilizzo delle risorse scarse fissati ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 17, lettera f), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica; Considerato che l'eventuale introduzione di norme relative al cosiddetto frequency trading delle frequenze radiomobili costituisce elemento oggetto di esame nell'ambito del processo di recepimento del pacchetto regolatorio comunitario in materia di comunicazioni elettroniche approvato il 7 marzo 2002, e che, per quanto riguarda il cosiddetto refarming delle frequenze 2G (GSM) verso la terza generazione le assegnazioni di frequenze sulla base del dispositivo di cui al presente provvedimento riguardano esclusivamente il servizio GSM e non costituiscono titolo ne' privilegio per l'utilizzo con sistemi di terza generazione delle frequenze stesse ovvero per altri servizi o con differenti tecnologie. Visti i pareri in materia pervenuti dal Ministero delle comunicazioni in data 9 luglio 2002, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data 2 agosto 2002, dalla Commissione europea in data 27 agosto 2002; Considerato, con riferimento al parere formulato dalla Commissione europea, quanto segue: a) per quanto attiene alle modalita' di assegnazione delle frequenze, il sistema dei criteri per l'assegnazione della banda aggiuntiva di cui al presente provvedimento, che prevede l'assegnazione di parte delle risorse disponibili agli operatori esistenti che abbiano soddisfatto alcuni requisiti minimi di eleggibilita', previa domanda, costituisce una procedura specifica e contingente di assegnazione, motivata dall'esigenza di garantire ai gestori che presentano una effettiva necessita' una allocazione di banda nella media europea, e che non pregiudichi, stante la riserva di spettro disponibile per i sistemi GSM, l'assegnazione mediante procedure anche competitive di ulteriori frequenze ad eventuali nuovi licenziatari; b) per quanto attiene all'eventuale accesso al mercato radiomobile di nuovi operatori, la disponibilita' di banda assegnabile entro il 2002 non consente il rilascio, allo stato, di ulteriori licenze per i sistemi radiomobili pubblici GSM, ma l'Autorita' si riserva comunque di rivedere le misure riguardanti le assegnazioni di frequenze entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla luce dell'evoluzione del mercato stesso, ivi includendo la verifica della possibilita' del rilascio di nuove licenze GSM; c) per quanto attiene alle concrete modalita' con cui la distribuzione delle frequenze dovra' avvenire, si rileva che la competenza in ordine all'assegnazione delle frequenze e' in capo al Ministero delle comunicazioni; d) per quanto riguarda la fissazione di contributi per l'utilizzo delle frequenze aggiuntive assegnate ai sensi del presente provvedimento, anche giustificata dal rispetto dei principi di equita' e non discriminazione nei riguardi di tutti gli operatori radiomobili, essa deriva dalla necessita' di garantire un uso efficiente delle risorse scarse stesse, mediante una applicazione proporzionale della contribuzione all'aumentare della banda richiesta, e di stimolare un equilibrato sviluppo della concorrenza; Considerato, con riferimento al parere formulato dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, quanto segue: a) con riferimento ai criteri per l'assegnazione delle frequenze, tenuto conto, come gia' riportato, delle accertate necessita' del sistema radiomobile nel suo complesso, si osserva quanto gia' evidenziato al punto a) del precedente considerato, rilevando anche che l'eventuale ingresso di nuovi gestori potra' essere determinato con le modalita' riportate al punto b) del precedente considerato; b) per quanto attiene alla eventuale introduzione di forme di negoziazione secondaria tra imprese dei diritti d'uso sulle risorse frequenziali (cosiddetto frequency trading), l'Autorita' rileva come l'impatto regolamentare delle eventuali norme relative alle stesse potra' essere valutato all'esito del recepimento delle citate direttive comunitarie. L'Autorita' rileva inoltre come il tetto massimo di banda radiomobile GSM di cui al presente provvedimento attiene specificatamente alla presente procedura e che tale tetto potra' essere successivamente rivisto alla luce di nuove procedure di assegnazione; c) l'Autorita' concorda sul fatto che le frequenze assegnate ai sensi del presente provvedimento si riferiscono esclusivamente all'utilizzo con tecnologia GSM. La variazione dell'utilizzazione delle frequenze oggetto del presente provvedimento comporta pertanto l'immediata decadenza del provvedimento di assegnazione; Considerato che, con riferimento al parere formulato dal Ministero delle comunicazioni, l'Autorita' ritiene condivisibile, nell'effettuare il confronto internazionale nella Comunita' europea sui contributi e canoni comparabili applicati alle frequenze GSM, il tener conto di fattori specifici quali il rispetto dei vincoli ambientali e delle norme sui tetti di emissioni elettromagnetiche; Udita la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) "banda lorda": porzione di spettro radioelettrico comprensiva dei canali eventualmente necessari per la protezione dalle interferenze generate dall'utilizzo delle porzioni di spettro contigue; b) "16 maggiori citta'": le citta' italiane incluse nel seguente elenco: Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Taranto, Trieste, Verona; c) "SIM attiva": una SIM che abbia ricevuto o effettuato almeno una chiamata andata a buon fine nei sessanta giorni precedenti la rilevazione. 2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. 3. Tutte le porzioni di spettro indicate nel presente provvedimento si intendono accoppiate, cioe' formate da una porzione utilizzata per le comunicazioni dal terminale mobile alla rete e da una porzione, della medesima ampiezza, utilizzata per le comunicazioni dalla rete al terminale mobile. 4. La banda di frequenze GSM assegnata su porzioni del territorio nazionale, ai fini del computo della banda in possesso di ciascun operatore ove necessario per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, puo' essere rapportata ad una banda assegnata su tutto il territorio nazionale utilizzando un coefficiente pari al rapporto fra la popolazione residente rispettivamente nelle porzioni di territorio considerato e nel territorio nazionale. |
| Art. 2. Fissazione dei limiti massimi di risorse assegnabili in banda radiomobile GSM e requisiti per l'assegnazione delle frequenze ai gestori. 1. Ai gestori del servizio radiomobile pubblico GSM e' assicurata l'assegnazione di 15 MHz di banda radiomobile complessiva a 900 MHz e a 1800 MHz su tutto il territorio nazionale. A tal fine sono confermate, per la quota applicabile, le assegnazioni temporanee di cui alla delibera n. 895/00/CONS. Ai detti gestori puo' essere assegnata ulteriore banda, secondo le modalita' ed il calendario specificati ai commi 2 e 3, purche' dimostrino, con idonea documentazione, di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'assegnazione, dei seguenti requisiti: a) gestione diretta di almeno 5 milioni di SIM attive, al netto dei trasferimenti conseguenti il servizio di Mobile Number Portability; b) offerta commerciale del servizio GPRS in almeno tutti i capoluoghi di regione; c) copertura di almeno il 50% del territorio nazionale con frequenze proprie. 2. I gestori del servizio radiomobile pubblico GSM possono richiedere, entro il 31 dicembre 2002, previa disponibilita', l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di un massimo di 15 MHz lordi nella banda a 1800 MHz, ivi incluse le frequenze a 1800 MHz gia' assegnate, ed in aggiunta alle frequenze a 900 MHz di cui gia' dispongono. 3. I gestori del servizio radiomobile pubblico GSM possono richiedere, entro il 31 dicembre 2003, l'assegnazione fino ad un massimo di 25 MHz lordi nelle bande GSM su tutto il territorio nazionale, compatibilmente con la disponibilita' di idonea banda assegnabile. Sono privilegiate le assegnazioni che completano sul territorio nazionale blocchi di frequenze assegnati su porzioni dello stesso. |
| Art. 3. Procedure per l'assegnazione di ulteriore banda GSM 1. L'Autorita' si riserva di rivedere annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il tetto di banda fissato all'art. 2, comma 3, e di definire le misure per l'assegnazione delle ulteriori frequenze GSM che saranno eventualmente disponibili, utilizzando procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche aperte ad eventuali nuovi licenziatari. |
| Art. 4. Ristoro degli oneri al Ministero della difesa 1. Ciascun gestore assegnatario delle frequenze ai sensi del disposto di cui all'art. 2, e' tenuto, ove applicabile, al pagamento al Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113. |
| Art. 5. Contributi 1. Il Ministero delle comunicazioni stabilisce l'entita' dei contributi per la banda ulteriore di cui all'art. 2, comma 1, per ciascuna annualita' e per unita' di banda, in base ai criteri stabiliti ai successivi commi 2 e 3, nonche' il calendario annuale e le modalita' dei relativi versamenti, tenuto conto dell'effettiva disponibilita' delle frequenze. 2. L'entita' dei contributi di cui al comma 1 e' fissata anche assumendo come valore di riferimento, rapportato all'unita' di banda e all'anno, l'offerta minima prevista per le frequenze aggiuntive per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, di cui al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 2000, n. 177. Il Ministero delle comunicazioni tiene conto altresi': a) della ridotta efficienza spettrale della tecnologia GSM rispetto alla tecnologia UMTS nella offerta di servizi comparabili, che determina un fattore riduttivo del detto valore di riferimento, quantificabile anche in relazione ad un utilizzo efficiente delle frequenze GSM assegnate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, e tenendo conto del mantenimento della qualita' del servizio garantita agli utenti; b) del confronto dei contributi annuali per l'uso delle frequenze GSM, cui sono soggetti gli operatori pubblici nazionali nei Paesi della Comunita' europea comparabili all'Italia in termini di popolazione residente; 3. Al singolo gestore dei sistemi radiomobili pubblici GSM puo' essere applicato un fattore riduttivo dei contributi determinati al comma 2, in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare in conseguenza della maggiore disponibilita' di frequenze per gli effetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente provvedimento, ove conducano alla maggiore disponibilita' di spazi utilizzati per la condivisione di impianti, infrastrutture e siti con gli operatori con sola licenza UMTS, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 della delibera n. 388/00/CONS. Detti investimenti, idoneamente documentati, vanno effettuati entro un anno dall'assegnazione delle citate frequenze. Un ulteriore fattore riduttivo puo' inoltre applicarsi tenuto conto degli eventuali oneri derivanti dalle misure di razionalizzazione di cui all'art. 7. |
| Art. 6. Misure per la assegnazione al servizio GSM della banda utilizzata per il servizio TACS 1. A partire dal 31 dicembre 2002 e' disposta la cessazione del servizio TACS su 3 MHz di banda attualmente utilizzata da Telecom Italia Mobile per detto servizio, su tutto il territorio nazionale, a partire dal 30 giugno 2003 su ulteriori 2 MHz, ed a partire dal 30 giugno 2004 su ulteriori 2 MHz. La cessazione del servizio TACS sulla restante banda e' fissata al 31 dicembre 2005. La banda liberata ritorna nella disponibilita' dello Stato ed e' allocata al servizio GSM, come previsto dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Il Ministero delle comunicazioni individua gli specifici canali interessati da detta misura. 2. L'Autorita' si riserva di verificare le effettive necessita' del servizio radiomobile GSM in banda 900 MHz e di rivedere il calendario fissato al comma 1, salvo il rispetto della data finale del 31 dicembre 2005. |
| Art. 7. Misure di razionalizzazione della banda GSM 900 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 5, i gestori dei sistemi radiomobili pubblici GSM assegnatari di banda a 900 MHz nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori citta', ovvero della banda a questa geograficamente complementare, hanno facolta' di richiedere al Ministero delle comunicazioni la sostituzione di detta banda con altra a 900 MHz, eventualmente disponibile, ovvero di proporre piani di riordino. 2. Il Ministero delle comunicazioni, all'esito della verifica di disponibilita' di eventuale banda a 900 MHz liberata dall'utilizzo del sistema radiomobile analogico TACS o del sistema cordless CTl e delle richieste o dei piani di cui al comma 1, del presente articolo, puo' fissare le modalita' ed il calendario per la riallocazione dei canali assegnati nelle bande a 900 MHz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, ai fini della razionalizzazione del loro utilizzo da parte degli assegnatari. |
| Art. 8. Disposizioni finali 1. L'assegnazione delle frequenze, ai fini di cui all'art. 2, non modifica la durata delle licenze dell'assegnatario, ne' costituisce titolo per l'assegnazione di ulteriori frequenze, ne' per l'utilizzo presente o futuro delle frequenze stesse per diverso servizio o per sistemi di terza generazione. In particolare le frequenze assegnate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, sono utilizzabili esclusivamente per il servizio radiomobile pubblico con tecnologia GSM. L'utilizzo delle frequenze assegnate per differente scopo comporta l'immediata decadenza del provvedimento di assegnazione salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 2. L'Autorita' si riserva di rivedere il quadro regolamentare relativo all'assegnazione delle frequenze radiomobili all'esito della verifica, da effettuarsi annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, del grado di sviluppo del mercato radiomobile, e di adeguare detto quadro alle disposizioni nazionali e comunitarie. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita', ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Napoli, 25 settembre 2002 Il presidente: Cheli |
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