Gazzetta n. 237 del 9 ottobre 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Comunicato di rettifica relativo al "Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla Federazione italiana medici di medicina generale nei comparti dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuita' assistenziale e dell'emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato con il S.S.N. Procedure di raffreddamento e conciliazione".

Al Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla Federazione italiana medici di medicina generale nei comparti dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuita' assistenziale e dell'emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato con il S.S.N. Procedure di raffreddamento e conciliazione, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 10 agosto 2002), alla pag. 63, prima colonna, sono apportate le seguenti rettifiche:
all'intestazione, dopo le parole "... Procedure di raffreddamento e conciliazione.", vanno aggiunte le seguenti parole: "Valutato idoneo con deliberazione n. 02/136 del 4 luglio 2002 (Le clausole valutate come non idonee sono inserite fra parentesi quadra ed in neretto)";
alla pag. 63, prima colonna, art. 2, comma 2, lettera a-1), le seguenti parole: "... (per tali prestazioni e' previsto il passaggio alla c.d. assistenza indiretta, consistente nell'erogazione a pagamento con successivo rimborso all'utenza da parte della ASL competente)", sono sostituite con: "[per tali prestazioni e' previsto il passaggio alla c.d. assistenza indiretta, consistente nell'erogazione a pagamento con successivo rimborso all'utenza da parte della ASL competente]";
alla pag. 63, seconda colonna, art. 4, comma 3, lettera c), le seguenti parole: "... (Anche in questo caso e' previsto il passaggio all'assistenza indiretta, con possibilita' di erogazione da parte del medico della totalita' delle prestazioni)", sono sostituite con: "[Anche in questo caso e' previsto il passaggio all'assistenza indiretta, con possibilita' di erogazione da parte del medico della totalita' delle prestazioni]";
alla pag. 64, seconda colonna, art. 5, comma 10, le seguenti parole: ".... Per il solo comparto dell'assistenza primaria, solo nel caso di assistenza in forma indiretta, di cui all'art. 3, comma 4, lettera b-1), la F.I.M.M.G. intraprendera' azioni unilaterali di tutela della categoria dopo dieci giorni lavorativi.", sono sostituite con:"[Per il solo comparto dell'assistenza primaria, solo nel caso di assistenza in forma indiretta, di cui all'art. 3, comma 4, lettera b-1), la F.I.M.M.G. intraprendera' azioni unilaterali di tutela della categoria dopo dieci giorni lavorativi]".
 
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