Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2002 |
Modalita' di operativita' della garanzia per la copertura assicurativa per il trasporto aereo e di corresponsione dei premi. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante: "Disposizioni urgenti per il trasporto aereo"; Vista la legge 27 novembre 2001, n. 413, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante: "Disposizioni urgenti per il trasporto aereo", con la quale la garanzia dello Stato viene prorogata al 31 dicembre 2001 nonche' estesa alle imprese di gestione aeroportuale; Visto il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, con il quale la garanzia dello Stato viene ulteriormente prorogata al 31 marzo 2002; Visto il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, recante: "Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e per le imprese di gestione aeroportuale", con il quale la garanzia dello Stato viene ulteriormente prorogata al 31 maggio 2002, e i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti dai seguenti: "1-bis. Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonche' in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese com merciali. 1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato: a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1 febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo; b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi; c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi; 1-quater. Le altre imprese di cui al comma 1-bis devono corrispondere, con le medesime modalita' di cui al comma 1-ter, un premio cosi' determinato: a) imprese di gestione aeroportuale: 1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50% del premio annuo complessivo di polizza; 2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33% del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale; b) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di cargo e' soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50% del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001; 1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002; 1-sexies. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave; 1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di operativita' dell'intervento di cui al presente articolo; 2. Per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti dal presente articolo"; Visto il decreto-legge 1 giugno 2002, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2002, n. 162, recante: "Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale" con il quale la copertura assicurativa dello Stato viene ulteriormente prorogata al 30 giugno 2002 e, tra l'altro, si prevede quanto segue: "Art. 2. - Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi comunitari dovessero formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'art. 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo"; Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2002, n. 155; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)" ed, in particolare, l'art. 2 concernente le funzioni e i compiti dell'Ente; Considerato che: I premi dovuti dalle imprese di trasporto aereo, indicati per fasce di massimali, si intendono cumulativi; la copertura assicurativa non puo' essere inferiore al massimale risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001; Sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro delle attivita' produttive; Sulle proposte del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. La garanzia per la copertura assicurativa di cui alla normativa citata nel preambolo opera di diritto, su istanza documentata e motivata dell'impresa, con le stesse modalita' e alle stesse condizioni previste nella polizza assicurativa per la copertura di rischi di guerra e terrorismo assunta dalla stessa impresa sul mercato. 2. I beneficiari della garanzia corrispondono il premio, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, con decorrenza 27 novembre 2001. |
| Art. 2. 1. Le imprese interessate, entro 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, direzione VI e all'Ente nazionale per l'aviazione civile la seguente documentazione: a) imprese di trasporto aereo: 1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa, in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente al l'11 settembre 2001; 2) polizze assicurative stipulate in data antecedente e successiva all'11 settembre 2001; 3) documentazione da cui risulti il numero dei passeggeri trasportati o che si prevede di trasportare limitatamente al periodo temporale di efficacia della garanzia assicurativa dello Stato; 4) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-ter, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, salvo conguaglio a seguito di verifica dei passeggeri effettivamente trasportati; b) imprese di gestione aeroportuale: 1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente al-l'11 settembre 2001; 2) polizza assicurativa di data anteriore al-l'11 settembre 2001; eventuale polizza assicurativa stipulata in data successiva all'11 settembre 2001; 3) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-quater, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100; c) imprese esercenti attivita' cargo: 1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001; 2) polizza assicurativa di data anteriore all'11 settembre 2001; eventuale polizza assicurativa stipulata in data successiva all'11 settembre 2001; 3) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-quater, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100. |
| Art. 3. 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti uffici, verifica la sussistenza dei requisiti dell'impresa richiedente, nonche' la correttezza del calcolo del premio e comunica tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro - Direzione VI, i risultati dell'istruttoria. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro - Direzione VI, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, comunica all'impresa interessata l'entita' del premio dovuto, salvo conguaglio ai sensi dell'art. 2, lettera a), del presente decreto con l'indicazione delle modalita' di pagamento nonche' il riconoscimento della garanzia assicurativa di diritto dello Stato. 3. L'impresa versa il premio al capo X del bilancio dello Stato e trasmette la relativa quietanza al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro - Direzione VI, dandone contestuale comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile. Il presente decreto sara' sottoposto ai previsti controlli secondo la normativa vigente. Roma, 2 ottobre 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
|
|
|