Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 settembre 2002
Revoca del riconoscimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale naturale "San Bernardo - Sorgente della Rocca", in Ormea.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione
Vista la nota in data 3 dicembre 2001, n. 28401/21.7 con la quale il Settore Programmazione - Sviluppo interventi relativi alle terme- - Acque minerali termali della regione Piemonte ha chiesto di dare corso all'istanza di riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua minerale naturale "San Bernardo - Sorgente Della Rocca"" di Ormea (Cuneo), avanzata dalla societa' San Pellegrino S.p.A, con sede in Milano, via Castelvetro 17 - 23;
Esaminata la documentazione prodotta;
Preso atto delle motivazioni addotte dal Settore Programmazione - Sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali termali della regione Piemonte;
Ritenuto di dover preliminarmente procedere alla revoca del riconoscimento come acqua minerale naturale dell'acqua "San Bernardo - Sorgente Della Rocca";
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti gli atti d'ufficio;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto 30 maggio 2002 del direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1.
Sono revocati il decreto ministeriale 16 novembre 1990, n. 2674 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "San Bernardo - Sorgente Della Rocca" di Ormea (Cuneo) ed il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3247 - 151 di conferma del suddetto riconoscimento.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunita' europee.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.
Roma, 16 settembre 2002
p. Il direttore generale: Filippetti
 
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