Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
COMUNICATO
Contratto integrativo nazionale per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica relativo al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001.

L'anno 2002, il giorno 23 del mese di settembre,
in Roma presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in sede di negoziazione
integrativa a livello nazionale
tra
la delegazione di parte datoriale trattante
per la contrattazione integrativa a livello nazionale
e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali risultanti
dall'allegato 1 del presente contratto viene sottoscritto l'allegato Contratto integrativo nazionale relativo al personale dirigente dell'area V della dirigenza scolastica per il periodo 1 settembre 2000 - 31 dicembre 2001 cosi' come certificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica con nota n. 13622/02 - 7.515 del 9 agosto 2002.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto integrativo nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e art. 24 del C.C.N.L. per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1 marzo 2002, si riferisce agli istituti contrattuali rimessi a questo livello. Esso si applica a tutti i dirigenti scolastici dell'area V, ivi compresi i Direttori di ruolo delle istituzioni di alta cultura di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Per quanto concerne il sistema delle relazioni sindacali si fa riferimento al titolo 2 del C.C.N.L.
3. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 1 marzo 2002 e' riportato come C.C.N.L.
4. L'intesa sulla mobilita' professionale e sull'ordine e tempi delle operazioni relative all'affidamento e all'avvicendamento degli incarichi dirigenziali, sottoscritta il 26 marzo 2002, e' stata recepita nel presente contratto agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, commi 1o e 2o.
 
Art. 2.
Decorrenza e durata
1. Le disposizioni del presente contratto, fatte salve le scadenze definite dal C.C.N.L., hanno effetto dalla data di sottoscrizione definitiva.
2. Le presenti disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da quelle del successivo contratto integrativo.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione integrativa e' effettuato a norma di legge.
 
Art. 3.
Risorse finanziarie per la corresponsione
della retribuzione di posizione e di risultato
1. I fondi regionali sono costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2001 con l'insieme delle risorse gia' dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico. A tal fine il M.I.U.R. assegna le risorse disponibili (tabella "A") tenuto conto delle unita' di personale considerate per il presente contratto appartenenti a ciascun ruolo regionale, ad eccezione degli stanziamenti per le scuole a rischio che sono suddivisi in base a quanto attribuito nell'anno scolastico 2001/02. Dal 1 gennaio 2001 confluisce nei fondi anche un importo pro-capite pari a Euro 140,48 (L. 272.000). Dalla stessa data del 1 gennaio 2001 cessa di essere corrisposta agli interessati ogni indennita' confluita nei fondi.
2. I fondi regionali sono incrementati a decorrere dal 1 gennaio 2002 utilizzando le quote di retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti scolastici cessati dal servizio nell'anno 2001 nell'ambito territoriale interessato.
Le modalita' di calcolo e riutilizzo della suddetta retribuzione individuale di anzianita' sono quelle di cui all'art. 41 del C.C.N.L. 9 gennaio 1997, relativo al personale dirigente dei Ministeri.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i fondi regionali sono altresi' incrementati utilizzando le risorse finanziarie previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) per il processo di attuazione dell'autonomia scolastica in favore del personale di cui al presente contratto. Tali risorse sono ripartite proporzionalmente alle unita' di personale considerate per il presente contratto appartenenti al ruolo di ciascuna regione. Dalla medesima data, considerato che non e' stato possibile utilizzare le risorse finanziarie di cui all'art. 36 del C.C.N.L., i fondi stessi sono incrementati di un importo pari all'ammontare delle medesime risorse non utilizzate. Alla suddetta data e' defalcata dai fondi la quota dell'indennita' di direzione di ciascun dirigente del ruolo regionale conglobata nello stipendio tabellare.
4. Le consistenze dei fondi regionali a ciascuna delle date indicate nei precedenti commi 1, 2, e 3 sono indicate nell'allegata tabella "B".
5. A decorrere dalla data di definizione della presente contrattazione confluiscono nel fondo le risorse relative ai compensi per gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26, comma 2 del C.C.N.L.
6. Ad ogni 1 gennaio successivo i fondi regionali si alimentano autonomamente con l'utilizzo delle quote di retribuzione individuale di anzianita' relative ai dirigenti scolastici cessati dal servizio nell'anno immediatamente antecedente appartenenti ai ruoli della regione interessata.
 
Art. 4.
Utilizzazione dei fondi regionali
1. I fondi regionali sono destinati per l'85% del loro ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato.
2. Ogni incremento del fondo e' ripartito fra i due istituti retributivi secondo le aliquote percentuali di cui al comma 1.
3. Entrambe le quote dei fondi debbono essere integralmente utilizzate in ciascun anno scolastico. Le eventuali economie che si dovessero realizzare per qualsiasi motivo sono utilizzate in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa regionale, distribuendole fra retribuzione di posizione e di risultato tenendo conto della programmazione dei nuovi accessi fino a concorrenza delle unita' di personale considerate per il presente contratto. Costituiscono economie anche le risorse finanziarie destinate alle finalita' di cui all'art. 36 del C.C.N.L. per la parte eventualmente non utilizzata nell'esercizio finanziario 2002.
4. Qualora la quota del fondo destinata alla retribuzione di risultato non sia sufficiente ad assicurare a ciascun dirigente scolastico in servizio, che ne abbia titolo, un importo pari al 20% della retribuzione di posizione, l'erogazione di tale retribuzione e' ricondotta nei limiti delle disponibilita' finanziarie.
 
Art. 5.
Criteri generali per l'articolazione
delle funzioni dirigenziali
1. Ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilita' cui e' correlata la retribuzione di posizione si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
a) criteri attinenti la dimensione;
b) criteri attinenti alla complessita';
c) criteri attinenti al contesto territoriale;
d) criteri attinenti alla responsabilita'.
2. I criteri generali di cui al precedente comma 1 sono cosi' specificati: A) Dimensione:
a) numero degli alunni;
b) numero dei docenti;
c) numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; B) Complessita':
a) istituzioni scolastiche con pluralita' di gradi o di indirizzi;
b) istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento didattico ed organizzativo per i centri di educazione degli adulti;
c) istituzioni scolastiche con sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri o presso gli istituti di detenzione e pena, o con corsi serali;
d) istituzioni scolastiche con officine e/o laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificita';
e) istituzioni scolastiche con annesse sezioni staccate o con succursali, plessi e/o scuole aventi incidenza sull'organizzazione dei servizi;
f) istituzioni scolastiche con aziende agrarie e convitti annessi;
g) istituzioni scolastiche con vigilanza su scuole private; C) Contesto territoriale:
a) istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio socio-economico;
b) istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio territoriale (piccole isole, zone di montagna, ecc.); D) Responsabilita':
a) grado di responsabilita' gravante sul dirigente scolastico in relazione alla particolare configurazione dell'istituzione scolastica.
3. I criteri di cui al comma 2 potranno essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche realta' locali.
 
Art. 6.
Criteri generali per l'articolazione
della retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato per ciascun dirigente sara' determinata sulla base della verifica dei risultati e della conseguente valutazione di cui all'art. 27 del suddetto C.C.N.L., fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 4.
 
Art. 7.
Contrattazione integrativa a livello regionale
1. La contrattazione integrativa a livello regionale si svolge sulle materie indicate nell'art. 7, comma 2, del C.C.N.L.
2. Con riferimento alla retribuzione di posizione essa determina:
a) il numero delle fasce in cui si articola la retribuzione di posizione che e' fissato in tre o quattro in relazione alle caratteristiche del territorio;
b) il rapporto di divaricazione percentuale esistente tra la fascia minima e quella massima che e' fissato di norma nel rapporto 1/2,5. La fascia o le fasce intermedie sono determinate in modo proporzionato;
c) la diversa rilevanza che gli elementi individuati a livello nazionale dal precedente art. 5 assumono in ciascun specifico contesto regionale;
d) i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche della regione nelle tre o quattro fasce cui correlare il valore economico della retribuzione di posizione.
3. Nella determinazione dei criteri per la formazione delle fasce di posizione e, quindi del numero di istituzioni scolastiche da collocare in ciascuna delle stesse, la contrattazione integrativa regionale si attiene all'indicazione di realizzare nelle fasce intermedie una presenza di scuole comunque non inferiore al 60% del numero complessivo delle istituzioni scolastiche della regione.
4. Conformemente alle disposizioni contenute nei contratti integrativi regionali, gli Uffici scolastici regionali determinano la collocazione delle singole scuole nei livelli di posizione, nonche' il valore economico degli stessi mediante il riparto del relativo fondo sulla base delle unita' di personale considerate per il presente contratto collocate in ciascun livello e dei rapporti percentuali di divaricazione fra un livello e l'altro. La retribuzione individuale di posizione complessiva non puo' in ogni caso essere inferiore all'importo fisso dell'ex indennita' di direzione di cui all'art. 33, comma 5, lettera a) del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, ne' superare l'importo annuo lordo, per tredici mensilita', di Euro 10.329,14 (L. 20.000.000).
5. Con riferimento all'assegnazione della retribuzione di risultato, tenuto conto di quanto previsto in via transitoria dall'art. 15, comma 4, i criteri generali sono definiti in apposita sequenza contrattuale integrativa nazionale da tenere entro il 30 settembre 2002.
 
Art. 8.
Dirigenti scolastici in particolari posizioni
1. In tutti i casi nei quali ai dirigenti scolastici siano assegnate funzioni diverse dalla preposizione ad una istituzione scolastica con retribuzione corrisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la retribuzione di posizione e di risultato e' posta a carico del relativo fondo costituito nell'ambito della regione ai cui ruoli l'interessato appartiene.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del C.C.N.L. ai dirigenti scolastici in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo e' corrisposta una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli interessati appartengono.
3. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica, considerato che i criteri indicati nell'art. 50, comma 1, del C.C.N.L., configurano funzioni in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, sostanzialmente equivalenti, e' corrisposta una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli interessati appartengono.
4. La valutazione e la verifica dei risultati dei dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di stato assimilabili e' effettuata in base ai sistemi di valutazione adottati dagli enti o amministrazioni ove prestano servizio.
5. La disciplina degli istituti retributivi accessori dei dirigenti scolastici all'estero sara' definita nella sequenza contrattuale specifica prevista dall'art. 45 del C.C.N.L.
 
Art. 9.
Incarichi aggiuntivi
1. I compensi degli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26, comma 1, del C.C.N.L. sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti.
 
Art. 10.
Formazione e aggiornamento
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del C.C.N.L. il Ministero stabilisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti.
2. Le attivita' formative sono tese a rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti scolastici e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le istituzioni scolastiche in termini di dinamismo e competitivita'. Le attivita' formative sono altresi' volte a sviluppare tutte le competenze necessarie per sostenere i processi di innovazione e di riforma.
3. Almeno il 60% delle risorse di cui al comma 1 viene destinata agli uffici scolastici regionali sulla base del numero dei dirigenti in servizio in ogni regione.
4. In sede di contrattazione integrativa regionale vengono definite le linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento, con particolare riferimento alle scelte individuali di cui all'art. 14, commi 7, 8 e 9 del C.C.N.L.
5. Per l'approfondimento di problematiche relative alle attivita' di formazione e per la formulazione di relative proposte e' costituita una commissione bilaterale ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L.
 
Art. 11.
Mobilita' professionale
1. I settori formativi ai fini della mobilita' professionale sono i seguenti:
a) scuola elementare e media;
b) istituti secondari superiori;
c) istituti educativi.
2. Possono presentare domanda di mobilita' professionale i dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova.
3. Alla mobilita' professionale e' destinata un'aliquota di posti fino al 15 per cento della disponibilita' totale.
4. Con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca viene stabilita la data entro la quale gli aspiranti alla mobilita' professionale tra i diversi settori possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di formazione specifica di cui all'art. 29, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001.
5. Ove il numero dei dirigenti aspiranti alla mobilita' professionale sia superiore al contingente stabilito per l'ammissione alla frequenza dei moduli di formazione specifica che si terranno in occasione del corso di formazione del corso concorso di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, si procedera' all'individuazione degli aspiranti da ammettere alle attivita' formative sulla base dell'esperienza professionale maturata nel settore formativo richiesto. In mancanza di tale esperienza si fara' riferimento all'anzianita' di servizio di ruolo di direttore didattico e/o preside.
6. L'accoglimento della domanda di mobilita' professionale e' subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
 
Art. 12.
Incarichi
1. Il conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1 settembre di ogni anno scolastico sulla base dei criteri di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23, comma 1 del C.C.N.L.
2. Gli incarichi dirigenziali, per le tipologie previste dalle norme vigenti, sono conferiti a tempo determinato dal dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale ai dirigenti dell'area V nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23 del C.C.N.L.
Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'amministrazione centrale e regionale, universita' o presso altri enti e amministrazioni, gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi uffici.
3. Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l'ufficio scolastico regionale assicura la pubblicita' e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall'anno scolastico successivo per pensionamenti o altra causa, anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto di produrre eventuali domande per l'accesso ai posti dirigenziali vacanti.
4. In prima applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri generali di cui all'art. 23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato l'incarico dirigenziale attualmente rivestito. E' facolta' del dirigente interessato esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni scolastiche vacanti. L'ufficio scolastico regionale puo' comunque procedere, per motivate esigenze di servizio, all'affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L.
5. Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 4, secondo periodo, per una delle sedi o istituzioni scolastiche richieste, non ha titolo a formulare ulteriori richieste per i successivi tre anni scolastici.
6. Nell'ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico interessato.
7. Al personale in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo) si applicano le disposizioni di cui all'art. 50, comma 3, del C.C.N.L.
 
Art. 13.
Mutamento d'incarico in casi eccezionali
1. Il mutamento di incarico su posti liberi e' ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi previsti da norme speciali.
2. Per motivate esigenze, previo assenso del dirigente dell'ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, e' possibile procedere ad una mobilita' interregionale fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
 
Art. 14.
Ordine e tempi delle operazioni
1. L'assegnazione degli incarichi e' effettuata nel seguente ordine:
a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale;
c) conferimento di nuovo incarico;
d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
e) assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;
f) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
g) nuovo incarico per mobilita' professionale;
h) mobilita' interregionale.
2. Nell'ambito delle fasi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 viene conferito l'incarico con priorita' nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione.
3. Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1 settembre dell'anno scolastico successivo.
 
Art. 15.
Norme transitorie e finali
1. In via transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli uffici scolastici regionali possono conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza. Il conferimento dell'incarico avviene nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23 del C.C.N.L. La mobilita' professionale di cui al presente comma puo' essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
2. Una volta definita sia la contrattazione integrativa regionale relativamente agli istituti di cui agli articoli 43 e 44 del C.C.N.L., sia i conseguenti provvedimenti applicativi del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, con atto bilaterale a carattere dichiarativo tra il direttore dell'Ufficio scolastico regionale e il dirigente scolastico, vengono riconosciuti:
lo svolgimento delle funzioni dirigenziali gia' attribuito ai sensi della C.M. n. 193 del 3 agosto 2000, con decorrenza 1 settembre 2000 o successiva;
la determinazione della relativa retribuzione di posizione, con decorrenza comunque non anteriore al 1 gennaio 2001;
la determinazione della relativa retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2001/2002.
3. Quanto spettante a ciascun dirigente come retribuzione di posizione e' conguagliato con quanto percepito a titolo di indennita' di direzione, parte fissa e parte variabile, di cui all'art. 33, comma 5, lettere a), b) e c) del C.C.N.I. del 31 agosto 1999.
4. Per l'anno scolastico 2001/2002, considerato che il C.C.N.L. e' stato sottoscritto in corso d'anno, con conseguente impossibilita' di predisporre un sistema di valutazione ai sensi dell'art. 27 del medesimo C.C.N.L., la retribuzione di risultato viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo casi di acclarata responsabilita' formalizzata in atti. A decorrere dall'a.s. 2002/2003 la retribuzione di risultato e' corrisposta per effetto della valutazione che viene effettuata sulla base delle risultanze della tornata contrattuale di cui all'art. 7, comma 5.
 
Allegato 1
Parti che sottoscrivono il contratto integrativo nazionale
per il personale dell'area V della dirigenza scolastica
relativo al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001.

=====================================================================
PARTE DATORIALE | ORGANIZZAZIONI SINDACALI ===================================================================== F.to P. CAPO |F.to CGIL-SCUOLA F.to A. ZUCARO |F.to CISL-SCUOLA F.to M. PARADISI |F.to UIL-SCUOLA F.to F. PAGLIUSO |F.to SNALS-SCUOLA
|F.to CIDA-ANP

Tabella A
Risorse finanziarie per la costituzione dei fondi regionali
(Art. 42 C.C.N.L.)
Anno 2001

=====================================================================
| EURO | LIRE ===================================================================== Indennita' di direzione - parte fissa -| | L. 4.728.000 x 9959 unita' (1) |24.317.968,05| 47.086.152.000 --------------------------------------------------------------------- Indennita' di direzione - parte | | variabile |16.735.372,50| 32.404.199.713 --------------------------------------------------------------------- Zone a rischio L. 5.000.000 x 475 | | unita' | 1.226.585,14| 2.375.000.000 --------------------------------------------------------------------- Inflazione - art. n. 42 C.C.N.L. | | L. 272.000 x 9959 unita' | 1.399.003,24| 2.708.848.000 --------------------------------------------------------------------- Risorse ex art. 41, comma 7, del | | C.C.N.I. 31 agosto 1999 lire | | 15.000.000.000+15.000.000.000 lordo | | stato |11.196.492,97| 21.679.433.444 --------------------------------------------------------------------- Totale |54.875.421,90|106.253.633.157

(1) Dato tratto della relazione tecnico finanziaria relativa al C.C.N.L. dell'area V sottoscritto il 1 marzo 2002.
Risorse finanziarie per la costituzione dei fondi regionali
(Art. 42 C.C.N.L.)
Anno 2002

Indennità di direzione - parte fissa - L. 2.588.000 x 9959 unità (1)
13.311.104,34
25.773.892.000 Indennità di direzione - parte variabile
16.735.372,50
32.404.199.713 Zone a rischio 5.000.000 x 475 unità
1.226.585,14
2.375.000.000 Inflazione - art. n. 42 C.C.N.L. L. 272.000 x 9959 unità
1.399.003,24
2.708.848.000 Risorse ex art. 41, comma 7, del C.C.N.I.31 agosto 1999 lire
5.000.000.000+15.000.000.000 lordo stato
5.598.246,49
10.839.716.722 Risorse ex art. 42, comma 5, C.C.N.L. 1° marzo 2002
legge n. 448/2001 L. 40.000.000.000 lordo stato
14.929.903,17
28.908.323.602 Quote RIA 2001 (2)
2.056.146,26
3.981.254.312
---------------
Totale 55.256.361,12
106.991.234.349

(1) Dato tratto dalla relazione tecnico-finanziaria relativa al C.C.N.L. dell'area V sottoscritto il 1 marzo 2002.
(2) Le somme previste in corrispondenza di tale voce sono suscettibili di variazione per la definizione della posizione economica dei cessati dal servizio ai sensi delle disposizioni del C.C.N.L. del 1 marzo 2002.
TABELLA B
RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LA COSTITUZIONE
DEI FONDI REGIONALI (Art. 42 C.C.N.L.)
ANNO 2001

----> Vedere tabelle alle pagg. 23 - 24 <----

ANNO 2002

----> Vedere tabelle alle pagg. 25 - 26 <----
 
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