Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 agosto 2002
Disposizioni sulla commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti terbutilazina in associazione con glifosate, con riferimento al decreto dirigenziale 23 luglio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2002 con il quale e' stata recepita la direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive glifosate e tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002, in base al quale i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti glifosate dovevano presentare al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2002, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto legislativo;
Visto in particolare il comma 3 dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale, con il quale il Ministero della salute revoca, entro il 1 gennaio 2003, le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti glifosate non aventi i requisiti previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale stesso;
Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 26 marzo 2002 in base al quale la commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti glifosate, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suddetto decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2003;
Visto il decreto dirigenziale 23 luglio 2002 concernente la revoca su rinuncia dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbutilazina, riportati nell'elenco ad esso allegato;
Visto in particolare il comma 2 del dispositivo del decreto dirigenziale 23 luglio 2002 che stabilisce il termine del 30 giugno 2003 per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti terbutilazina in associazione con glifosate;
Considerato che solo per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui all'elenco allegato al decreto dirigenziale 23 luglio 2002, le imprese hanno ottemperato alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 marzo 2002 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate;
Decreta:
1. E' confermata la data del 31 gennaio 2003 quale termine ultimo per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato A, per i quali le imprese titolari non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 marzo 2002.
2. E' confermata la data del 30 giugno 2003 quale termine ultimo per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato B, per i quali le imprese titolari hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 marzo 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' valore di notifica amministrativa per le imprese interessate.
Roma, 20 agosto 2002
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegati

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