Gazzetta n. 233 del 4 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 settembre 2002
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalita' per la rivendicazione delle produzioni dei vini V.Q.P.R.D. per la campagna vendemmiale 2002-2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di Scandiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 con il quale e' stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di Scandiano", e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2000, recante modificazione al disciplinare di produzione sopracitato;
Vista l'istanza presentata dai produttori del comune di Cavriago (Reggio Emilia) intesa ad ottenere l'inclusione di una ulteriore parte del territorio amministrativo dello stesso nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" per tutte le tipologie;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopracitata istanza;
Vista la relazione della Commissione tecnica costituita dalla regione Emilia-Romagna e dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti per l'inclusione di una parte ulteriore del territorio del comune di Cavriago nella zona di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa";
Vista la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di tutela dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa";
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" formulati dal Comitato stesso nella riunione del 18 settembre 2002;
Ritenuto di dover accogliere le istanze degli interessati relative all'inserimento di una ulteriore parte del territorio amministrativo del comune di Cavriago nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa";
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa";
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", approvato con decreto direttoriale 31 luglio 2000, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.
 
Art. 2.
1. I soggetti del comune di Cavriago (Reggio Emilia) interessati dal presente decreto di modifica che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Colli di Scandiano e di Canossa", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2002, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" provenienti da vigneti localizzati nel territorio amministrativo del comune di Cavriago (Reggio Emilia), di cui ai precedenti articoli, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al decreto direttoriale 29 luglio 2000 e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del sopracitato disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione annesso al decreto direttoriale 31 luglio 2000 e nel presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 24 settembre 2002
Il direttore generale reggente: Abate
 
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli di Scandiano e di Canossa"

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d'Enza, Canossa, Vezzano sul Crostolo, Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e in parte i comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d'Enza e Cavriago.
In particolare la zona di produzione e' cosi' delimitata:
partendo a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla via Emilia in prossimita' del Villaggio Bellarosa. Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d'Enza in prossimita' di Gaida che segue, verso sud, fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Cavriago seguendolo fino all'incontro con la provinciale via Prativecchi. Prosegue con detta strada verso sud fino ad incontrare la strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada raggiunge la localita' Roncina prosegue con via Gorizia fino ad incontrare via Inghilterra seguendola fino all'incontro con via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all'incontro con via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio-Rivalta, indi, in prossimita' di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in localita' Cristo con la strada Reggio Emilia-Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la localita' Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari.
La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localita' Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue, in direzione Fogliano, fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il Canale di Secchia. Segue il suddetto canale fino ad incontrare il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimita' della localita' S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in localita' Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in localita' Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in localita' Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata, conduce a Borgogno dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Paolo d'Enza. Prosegue poi seguendo il torrente Enza fino a congiungersi in prossimita' di localita' Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Colli di Scandiano e di Canossa bianco con la menzione "Classico" devono essere prodotte nella zona di origine piu' antica comprendente i seguenti comuni: in tutto, il comune di Albinea e, in parte, i comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia. La descrizione della zona e' la seguente:
partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea con il torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e toccando nell'ordine le localita' Cristo e case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e che giunge a case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localita' Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue, in direzione di Fogliano, fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa localita', prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per case Tomba e Chiozzino giunge in localita' Molini. Da questa localita', la linea di delimitazione segue il canale di Reggio Emilia fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il cimitero di Castellarano, giunge alla localita' Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente, raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla localita' Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando per Ca' de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca' de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimita' di quota 228, la localita' di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case D'aulli, Ca de' Vezzoli, Regnano, Ca' di Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima localita' incontra il confine comunale Albinea-Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare il torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone