IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare ai testi gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto direttoriale 5 agosto 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002, concernente: "Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta o "Vallee d'Aoste "; Considerato che per mero errore materiale al comma 10 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi e' stato inserito il seguente periodo: "Fatta eccezione per il "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle, che dovra' essere vinificato ed eventualmente affinato, prima dell'imbottigliamento, esclusivamente nella zona di produzione prevista all'art. 3, comma 9"; Considerato che all'art. 5, comma 10 del decreto direttoriale 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002, andava precisato che la possibilita' di consentire le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione doveva comprendere tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste"; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica del comma 10, dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste"; Decreta: Articolo unico 1. Il comma 10 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", annesso al decreto direttoriale 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002, e' sostituito per intero dal testo di seguito riportato: "Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento obbligatorio della denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta o "Vallee d'Aoste devono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia e' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione e/o di affinamento obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma nell'ambito della regione.". 2. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale 5 agosto 2002. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 2002 Il direttore generale reggente: Abate |