Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 23 settembre 2002, n. 5 |
Regolamento (CE) n. 1426 del 2 agosto 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. VII - Div. FEOGA Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome All'UNAPROA All'UIAPOA All'UNACOA All'ANICAV - Centro direzionale di Napoli All'AIIPA All'ASSITRAPA All'AGCI All'UNCI Alla Coldiretti - Dip. econ.co Alla Conf.ne Italiana Agricoltori Alla Confagricoltura Alla COPAGRI Alla F.AGR.I. Alla Confcooperative - Federagroalimentare All'ANCA Lega Coop e, per conoscenza: Al Comando dei Carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari Alla R.T.I. Finsiel
Visto il regolamento (CE) n. 1426/2002 della Commissione con il quale sono state introdotte modifiche al precedente regolamento (CE) n. 449/2001 del 2 marzo 2001 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96; Visto il documento di lavoro AGRI/DOC.TRAV/62494/2002; Considerato che alcune delle suddette modifiche, sono state gia' recepite nelle circolari A.G.E.A. del 2002 n. 28 "pomodoro" e n. 30 "pesche e pere"; Considerato alcune modifiche introdotte dal succitato regolamento riguardano aspetti di particolare rilevanza amministrativa e procedurale; Questa Agenzia ritiene opportuno informare i soggetti in indirizzo, relativamente a detti aspetti ed alle procedure da seguire al fine di una corretta applicazione delle rettifiche regolamentari introdotte dal regolamento in oggetto. Pesche e pere. Per questi prodotti l'art. 20, paragrafo 5) del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato non prevede piu' l'applicazione di sanzioni nel caso in cui i controlli previsti dall'art. 18, paragrafo 1), punto i) primo trattino del regolamento (CE) n. 449/2001 rivelano una differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata, per l'insieme delle superfici controllate. Pertanto, questa Agenzia pur non applicando provvedimenti sanzionatori a seguito dei controlli oggettivi per la campagna pesche e pere 2002/2003, procedera' all'attuazione degli stessi, secondo le modalita' e la tempistica riportate nella circolare A.G.E.A. n. 2, protocollo 215/U.M. del 26 agosto 2002. Gli esiti dei controlli in campo saranno utilizzati da questa Agenzia al fine di monitorare le O.P. oggetto di aiuti comunitari, al fine di evidenziare come situazioni a rischio quelle i cui scostamenti tra dichiarato e accertato possano risultare dubbi ed applicando le sanzioni previste dal paragrafo 1) dell'art. 20 del regolamento n. 449/01 nel caso di non corrispondenza tra le superfici riscontrate e le consegne di materia prima. Per quanto attiene ai controlli sulla materia prima consegnata, gli stessi dovranno essere attuati, conformemente all'art. 18, paragrafo 1, punto i) secondo trattino del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato, almeno sul 7% dei quantitativi conferiti alla trasformazione da ciascuna O.P., al fine di verificare la concordanza con i certificati di cui all'art. 11 e il rispetto dei requisiti minimi di qualita'. Pomodoro. Analogamente a quanto riportato per pesche e pere i controlli sulla materia prima consegnata, saranno effettuati conformemente all'art. 18, paragrafo 1), punto i) secondo trattino del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato, almeno sul 7% dei quantitativi conferiti alla trasformazione da ciascuna O.P., al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna, di cui all'art. 11, e il rispetto dei requisiti minimi di qualita'. Il nuovo regolamento ha inoltre ampliato, solo ed esclusivamente per il "pomodoro", le superfici da utilizzare per la determinazione delle sanzioni sugli esiti dei controlli in campo, inserendo anche le "verifiche incrociate sulla totalita' delle particelle dichiarate". Relativamente all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20, paragrafo 5) del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato questa Agenzia, procedera' all'applicazione delle stesse sulla base dei controlli fisici su almeno il 5% delle superfici e delle verifiche incrociate sulla totalita' delle particelle dichiarate. In particolare le metodologie previste dal succitato art. 20 del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato al paragrafo 5), conformemente a quanto esplicitato dal documento di lavoro citato in premessa, prevedono, salvo in caso di errore manifesto, che, se i controlli delle superfici previsti dall'art. 18, paragrafo 1), punti i) e v), rivelano una differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata, per l'insieme delle superfici controllate, l'aiuto pagabile alle organizzazioni di produttori venga ridotto: di una percentuale pari alla differenza constatata, se questa e' superiore al 5%, ma uguale o inferiore al 20% della superficie determinata; del 30%, se la differenza e' superiore al 20% della superficie determinata. Nel caso di superficie dichiarata inferiore alla superficie effettivamente determinata, la sanzione prevista dall'art. 20, paragrafo 5), secondo comma del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato dispone che l'aiuto pagabile all'organizzazione di produttori sia ridotto della meta' della percentuale della differenza constatata, applicando la sanzione esclusivamente se tale differenza e' superiore al 10% della superficie determinata. Campagna 2001/2002. Il regolamento (CE) n. 1426 all'art. 2 prevede la possibilita' di applicare retroattivamente quanto stabilito dall'art. 1 paragrafi 5), 7) e 8) dello stesso. Pertanto si ritiene opportuno evidenziare le procedure e i provvedimenti che, distintamente ai casi sottoindicati, questa Agenzia applichera': 1) Casi di superficie dichiarata superiore alla superficie effettivamente determinata. - Atteso che questa Agenzia dispone degli esiti delle verifiche incrociate sulla totalita' delle particelle dichiarate, questa Agenzia, su specifiche richieste da parte delle organizzazioni dei produttori interessate, applichera' le metodologie, anche per i casi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1426/2002, previste dallo stesso al paragrafo 7) dell'art. 1. 2) Casi di superficie dichiarata inferiore alla superficie effettivamente determinata. - Questa amministrazione per la decorsa campagna "pomodoro" 2001, relativamente ai casi di superficie dichiarata inferiore alla superficie effettivamente determinata, non ha applicato alcun provvedimento sanzionatorio, avendo interessato sull'argomento i servizi della Commissione ed in attesa di elementi chiarificatori in merito. Le delucidazioni fornite in sede comunitaria ed il regolamento oggetto della presente, consentono allo stato attuale a questa Agenzia di fornire ai soggetti in indirizzo le modalita' in base alle quali la scrivente procedera' all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori per il caso di cui sopra: su specifiche richieste da parte delle organizzazioni dei produttori interessate, questa Agenzia, atteso che dispone degli esiti delle verifiche incrociate sulla totalita' delle particelle dichiarate, applichera' le metodologie, anche per i casi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1426/2002, previste dallo stesso al paragrafo 7) dell'art 1; in assenza di specifica richiesta degli interessati, si procedera' all'applicazione delle eventuali sanzioni in tutti i casi di differenza (positiva o negativa) tra superficie dichiarata e accertata, secondo quanto indicato dall'art. 20, paragrafo 5) del regolamento (CE) n. 449/2001 ante modifica; 3) Contratti non ammessi all'aiuto per insufficienza dei controlli sulle consegne. - Relativamente al controllo sui quantitativi di prodotto conferiti alla trasformazione, il regolamento (CE) n. 1426 ha di fatto innalzato la percentuale degli stessi dal 5% al 7% ma, modifica di maggiore rilievo, ha spostato l'obiettivo dei controlli dai singoli contratti al totale delle consegne effettuate dalle singole O.P. che aderiscono al regime degli aiuti. Pertanto, per i contratti che non hanno beneficiato dell'aiuto comunitario, nei casi in cui i previsti controlli non hanno raggiunto la percentuale minima di almeno il 5% delle consegne nell'ambito di ciascun contratto, questa Agenzia procedera' per quelle O.P. che ne faranno richiesta all'applicazione retroattiva, solo ed esclusivamente per i casi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del succitato regolamento, delle metodologie previste dall'art. 1, paragrafo 5) dello stesso. Per quanto sopra esposto s'invitano le O.P. interessate a presentare, direttamente a questa Agenzia e per conoscenza al competente ufficio regionale, opportuna richiesta di applicazione retroattiva dell'art. 18, paragrafo 1), punto i), secondo trattino del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato. Nella domanda da redigere a cura delle O.P., dovranno essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari all'inequivocabile identificazione del contratto che per le motivazioni di cui sopra non ha beneficiato dell'aiuto comunitario. Questa Agenzia una volta espletati i necessari controlli amministrativi e tecnici sia in sede centrale che regionale, procedera' all'erogazione dei relativi importi dovuti; 4) Riconoscimento delle imprese di trasformazione. - Per quanto attiene a detto punto, su specifiche richieste da parte delle imprese trasformatrici interessate, questa Agenzia applichera' le metodologie, anche per i casi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1426/2002, previste al paragrafo 8) dell'art. 1 del citato regolamento. Si comunica infine che, per consentire a questa Agenzia l'attuazione di quanto sopra esposto, le richieste delle O.P. o dei trasformatori interessati all'applicazione retroattiva dell'art. 1, paragrafi 5), 7) e 8) del succitato regolamento, dovranno pervenire a questa Agenzia entro e non oltre il 15 ottobre 2002. Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli |
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