Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 23 settembre 2002 |
Integrazione al decreto direttoriale 3 settembre 2002 concernente "Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Lombardia". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti; Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n); Visto l'attestato della giunta regionale della regione Lombardia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette; Visto il decreto direttoriale 3 settembre 2002, che autorizza le operazioni di cui sopra; Vista l'ulteriore richiesta presentata dalla giunta regionale della regione Lombardia intesa ad ottenere alcune integrazioni ai commi 2 e 3 dell'articolo unico del decreto sopra citato; Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi; Decreta: Articolo unico I testi del comma 2 e 3 dell'articolo unico del decreto direttoriale 3 settembre 2002 concernente "Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Lombardia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 2002, sono sostituiti per intero dal testo appresso riportato: "2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione. 3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varieta' di vite di seguito indicate: "Pinot B , "Chardonnay , "Pinot N , "Pinot G , "Riesling Italico , "Trebbiano di Soave B e "Moscato . Esse debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 23 settembre 2002 Il direttore generale reggente: Abate |
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