Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 settembre 2002
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.A.I., unita' di Soliera. (Decreto n. 31459).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista la sentenza n. 45 del 4 aprile 2002 pronunciata dal tribunale di Modena che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. F.A.I.;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 aprile 2002;
Vista la nota del 26 luglio 2002, con la quale il curatore fallimentare ha comunicato che in data 10 luglio 2002 il giudice delegato ha depositato il decreto di trasferimento della societa' in questione ad una azienda aggiudicataria, tramite asta pubblica, e che i dipendenti ancora in forza alla societa' fallita, sono stati trasferiti presso l'aggiudicataria stessa;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento limitatamente al periodo dal 9 aprile 2002 al 10 luglio 2002;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.A.I., con sede in Soliera (Modena), unita' in Soliera (Modena), per un massimo di 46 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, limitatamente al periodo dal 9 aprile 2002 al 10 luglio 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.
Roma, 11 settembre 2002
Il direttore generale: Achille
 
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