Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 8 luglio 2002 |
Perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Bari - Fibronit". |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge n. 349/1986, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e norme in materia di danno ambientale"; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni"; Vista la nota del Ministro dell'ambiente pro-tempore n. 19515/ARS/M/DI/R del 29 ottobre 1999, nella quale si individua, tra i siti proposti dalla regione Puglia nel corso degli incontri tenuti presso il Ministero medesimo, come intervento di interesse nazionale quello di Bari - Fibronit, in relazione alle caratteristiche ambientali del sito inquinato; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua l'area Fibronit di Bari come intervento di bonifica di interesse nazionale; Vista la nota del 16 novembre 2001, prot. n. 11046/RIBO/DI/B, con la quale si richiede al comune di Bari e, per conoscenza alla regione Puglia e al commissario delegato - presidente della Regione Puglia, la perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 426 del 1998; Vista la nota del comune di Bari, prot. n. 25096 del 13 dicembre 2001, con la quale si trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la planimetria su base aerofotogrammetrica, contenente la perimetrazione del sito Bari - Fibronit; Vista la nota del sindaco di Bari prot. n. 15479/GAB del 19 dicembre 2001, che trasmette nuovamente, insieme al Piano di caratterizzazione dell'area, la medesima perimetrazione del sito Bari - Fibronit, predisposta dalla ripartizione urbanistica del comune di Bari; Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sara' eseguita un'analisi storica delle attivita' svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate; Considerato che sulle aree perimetrate sara' effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo; Decreta: Art. 1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nonche', sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:5.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale e' conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Puglia. L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto. Il perimetro potra' essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica. |
| Art. 2. Il presente decreto, dopo la registrazione, sara' notificato al comune di Bari, alla provincia di Bari, alla regione Puglia e all'ARPA della regione Puglia. Roma, 8 luglio 2002 Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 386 |
| Allegato
----> vedere Planimetria a pag. 17 della G.U. <---- |
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