Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 agosto 2002, n. 217
Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito indicato come decreto legislativo n. 153), recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;
Visto l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153;
Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge n. 448 del 2001 che dispone che l'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 153;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari;
Visti gli atti di indirizzo emanati dall'Autorita' di vigilanza in data 5 agosto 1999 e 22 maggio 2001 in materia di statuti delle fondazioni e di requisiti degli organi delle fondazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 1 luglio 2002;
Vista la nota del 1 agosto 2002 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il titolo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)".
- Per il testo dell'art. 11, comma 14 della citata
legge n. 448/2001 si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 114 della Costituzione prevede che la
Repubblica e' costituita dai comuni, dalle province, dalle
citta' metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I
comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la
capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento.
- L'art. 117 della Costituzione individua le materie
riservate alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato e
alla potesta' legislativa concorrente delle regioni
attribuendo alla regione la potesta' legislativa con
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
- L'art. 118 della Costituzione stabilisce che le
funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite
a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla
base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza.
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, reca:
"Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art.
1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.".
- Il testo dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' il seguente:
"Art. 11 (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, in materia di fondazioni). - 1. All'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis)
`Settori ammessi':
1) famiglia e valori connessi; crescita e
formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e
sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti
civili;
2) prevenzione della criminalita' e sicurezza
pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita';
sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi
psichici e mentali;
3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
qualita' ambientale;
4) arte, attivita' e beni culturali. I settori
indicati possono essere modificati con regolamento
dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; .
2. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
"d) Settori rilevanti: i settori ammessi scelti, ogni
tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;
.
3. All'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il
territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente
nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori
rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme,
l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
ai settori a maggiore rilevanza sociale .
4. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo,
di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche'
dell'apporto di personalita' che per professionalita',
competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e'
rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali,
fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare
l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo
modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire
un'equilibrata, e comunque non maggioritaria,
rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che
partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto
previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e'
attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
indirizzo e i componenti stessi degli organi delle
fondazioni non devono essere portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi delle
fondazioni; .
5. All'art. 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da:
", unitamente fino a: "comma 6, sono soppresse.
6. All'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola:
"onorabilita', sono inserite le seguenti: "intesi come
requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad
un ente senza scopo di lucro, .
7. All'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni
non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o altre societa' operanti nel settore
bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di
quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di
limitato rilievo economico o patrimoniale .
8. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo e' soppresso.
9. All'art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "ed e' gestito in modo coerente con la
natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che
operano secondo principi di trasparenza e moralita' .
10. All'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario
si considera controllata da una fondazione anche quando il
controllo e' riconducibile, direttamente o indirettamente,
a piu' fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso
determinato .
11. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "assicurando il collegamento funzionale
con le loro finalita' istituzionali ed in particolare con
lo sviluppo del territorio .
12. All'art. 25, comma 1, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
13. All'art. 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel
comma 1, la partecipazione nella societa' bancaria
conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di
gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio
secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva
la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per
le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi
previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione
e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo
alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 .
14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle
norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di
coordinarle con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano
i propri statuti alle disposizioni del presente articolo
entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni
dell'Autorita' di vigilanza. Fatti salvi gli interventi
necessari a fini di stabilita' bancaria, fino alla
ricostituzione degli organi, conseguentemente alle
modifiche statutarie di cui al presente comma, le
fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione
dell'Autorita' di vigilanza, limitano la propria attivita'
all'ordinaria amministrazione, nella quale e' ricompresa
l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati.
15. In apposito allegato alla relazione previsionale e
programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze
espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate
nei settori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si
tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da
iscrivere nei fondi di cui all'art. 46 della presente
legge".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate al
Ministro quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- Il titolo dell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999,
reca: "Atto di indirizzo a carattere generale in materia di
adeguamento degli statuti delle fondazioni alle
disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153".
- Il titolo dell'atto di indirizzo del 22 maggio 2001,
reca: "Fondazioni bancarie".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, e' il seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto si
intendono per:
a) "legge di delega : la legge 23 dicembre 1998, n.
461;
b) "TUIR : testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
c) "Fondazione : l'ente che ha effettuato il
conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
c-bis) "Settori ammessi : 1) Famiglia e valori
connessi; crescita e formazione giovanile; educazione,
istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti
editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e
beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza
agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della
criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e
agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia
popolare locale; protezione dei consumatori; protezione
civile; salute pubblica; medicina preventiva e
riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione e recupero
delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e
mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I
settori indicati possono essere modificati con regolamento
dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) "Settori rilevanti : i settori ammessi scelti,
ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a
tre;
e) "Autorita' di vigilanza : l'autorita' prevista
dall'art. 2, comma 1, della legge di delega, le cui
funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
secondo quanto previsto dall'art. 10;
f) "Societa' bancaria conferitaria : la societa'
titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte
dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella
quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una
partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la
societa' titolare di tutta o parte dell'originaria azienda
bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la societa'
risultante da operazioni di fusione della societa' bancaria
conferitaria; 3) la societa' beneficiaria di operazioni di
scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda
bancaria da parte della societa' bancaria conferitaria; 4)
la societa' che detiene il controllo delle societa' di cui
ai punti 1, 2 e 3;
g) "Societa' conferitaria : la societa' destinataria
dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio
1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e
della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive
modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1)
la societa' titolare di tutta o parte dell'originaria
azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la societa'
risultante da operazioni di fusione della societa'
conferitaria; 3) la societa' beneficiaria di operazioni di
scissione e di conferimento di azienda da parte della
societa' conferitaria; 4) la societa' che detiene il
controllo delle societa' di cui ai punti 1, 2 e 3;
h) "Impresa strumentale : impresa esercitata dalla
Fondazione o da una societa' di cui la Fondazione detiene
il controllo, operante in via esclusiva per la diretta
realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla
Fondazione nei settori rilevanti;
i) "Partecipazione indiretta : la partecipazione
detenuta tramite societa' controllata, societa' fiduciaria
o per interposta persona;
j) "Conferimenti : i conferimenti effettuati ai sensi
della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche
ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e
successive modifiche ed integrazioni;
k) "Fondi immobiliari : i fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi;
l) "Direttiva del 18 novembre 1994 : la direttiva del
Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e
recante "Criteri e procedure per la dismissione delle
partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, nonche' per la diversificazione del rischio degli
investimenti effettuati dagli enti stessi , adottata ai
sensi dell'art. 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474".



 
Art. 2
Attivita' istituzionale

1. Le fondazioni svolgono la loro attivita' istituzionale esclusivamente nei settori ammessi. L'attivita' istituzionale delle fondazioni si svolge in rapporto prevalente con il territorio. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, puo' definire uno specifico ambito territoriale cui si indirizza l'attivita' della fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di tre settori (i c.d. "settori rilevanti"), anche appartenenti a piu' di una delle quattro categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti puo' essere effettuata nello statuto o in altro atto interno della fondazione deliberato dall'organo di indirizzo e non puo' essere modificata per almeno tre anni, salva autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza. Le fondazioni comunicano tempestivamente all'Autorita' di vigilanza i settori rilevanti prescelti. Le delibere che individuano i settori rilevanti non sono efficaci prima che l'Autorita' di vigilanza ne abbia accertato la conformita' alla legge e al presente regolamento; restano ferme le procedure di modifica statutaria. Si applica in ogni caso il silenzio assenso previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo tra di essi, in misura equilibrata, e secondo un criterio di rilevanza sociale, il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 153.
4. La restante parte di reddito destinata agli scopi istituzionali, dopo le destinazioni di cui al comma 3, puo' essere diretta solo a uno o piu' dei settori ammessi, secondo un criterio di rilevanza sociale e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto destinato al singolo settore rilevante. L'Autorita' di vigilanza puo' segnalare i settori ammessi nei quali e' meno presente l'attivita' complessiva delle fondazioni al fine di richiamare l'attenzione delle fondazioni nella scelta della destinazione del reddito di cui al presente comma e al fine di assicurare un'equilibrata cura dei settori ammessi nel quadro dell'attivita' complessiva delle fondazioni.
5. Restano ferme le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, e' il seguente:
"Art. 10 (Organi, finalita' e modalita' della
vigilanza). - 1. Fino all'entrata in vigore della nuova
disciplina dell'autorita' di controllo sulle persone
giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice
civile, ed anche successivamente, finche' ciascuna
fondazione rimarra' titolare di partecipazioni di
controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero
concorrera' al controllo, diretto o indiretto, di dette
societa' attraverso la partecipazione a patti di sindacato
o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni
e' attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la
verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana
e prudente gestione delle fondazioni, la redditivita' dei
patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati
negli statuti.
3. L'Autorita' di vigilanza:
a) autorizza le operazioni di trasformazione e
fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della
natura giuridica e degli scopi istituzionali delle
fondazioni, come individuati all'art. 2;
b) determina, con riferimento a periodi annuali,
sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni,
un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio,
commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato
all'investimento patrimoniale delle fondazioni;
c) approva, al fine di verificare il rispetto degli
scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con
provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della relativa documentazione; decorso tale
termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora
siano formulate osservazioni il termine e' interrotto e
ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della
risposta da parte della fondazione interessata;
d) puo' chiedere alle fondazioni la comunicazione di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di
controllo informa senza indugio l'Autorita' di vigilanza di
tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle
norme che disciplinano l'attivita' delle fondazioni;
e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative
delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale
aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli
investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi
ad oggetto le partecipazioni nella societa' bancaria
conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di
professionalita' e onorabilita', le ipotesi di
incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione
temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni
di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso
le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi,
nonche' i parametri di adeguatezza delle spese di
funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di
sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono
esercitati in conformita' e nei limiti delle disposizioni
del presente decreto;
f) puo' effettuare ispezioni presso le fondazioni e
richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di
quanto previsto al comma 2;
g) emana il regolamento di cui all'art. 9, comma 5,
relativo alle modalita' di redazione dei bilanci;
h) puo' disporre, anche limitatamente a determinate
tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza;
che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione
ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
i) stabilisce le forme e le modalita' per la
revisione sociale dei bilanci;
j) quando non siano adottati dai competenti organi
della fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti
di cui all'art. 4, comma 1, lettera j), provvede
all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su
segnalazione dell'organo di controllo;
k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle
fondazioni".
- Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera a), b) e c)
del citato decreto legislativo n. 153/1999 e' il seguente:
"1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il
seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi
di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed
all'attivita' svolta dalla singola fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata
dall'Autorita' di vigilanza.".



 
Art. 3
Organo di indirizzo

1. Fermo restando quanto previsto al comma 6 per le fondazioni di origine associativa, l'organo di indirizzo delle fondazioni e' composto, secondo quanto previsto dagli statuti, da una prevalente e qualificata rappresentanza degli interessi del territorio; per la restante parte l'organo di indirizzo e' composto da soggetti di chiara fama e riconosciuta indipendenza in possesso di competenza ed esperienza specifica nei settori di intervento della fondazione, la cui presenza non e', comunque, in funzione della rappresentanza di interessi ("le personalita'"). Restano fermi per tutti i componenti i requisiti di cui all'articolo 4.
2. I rappresentanti degli interessi del territorio della fondazione sono designati da regioni, comuni, province e, ove esistenti, citta' metropolitane; lo statuto distribuisce i poteri di designazione in modo da riflettere il territorio.
3. Le personalita' sono designate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione e non siano collegati agli enti di cui al comma 2; le personalita' possono altresi' essere designate da soggetti pubblici che operano nei settori di intervento delle fondazioni o aventi funzioni di garanzia.
4. Le fondazioni assicurano la presenza di una pluralita' di enti designanti al fine di garantire l'equilibrio nella composizione dell'organo. A nessun soggetto puo' essere attribuito il potere di designare una quota maggioritaria dei componenti dell'organo.
5. Non e' consentita la cooptazione per la formazione dell'organo di indirizzo.
6. Nelle fondazioni di origine associativa alle assemblee puo' essere attribuito il potere di designare fino alla meta' dei componenti l'organo di indirizzo. La restante parte dell'organo di indirizzo e' composta secondo quanto previsto dal comma 1.
7. Ai soggetti ai quali e' attribuito il potere di designazione non puo' essere imposto di designare un numero di persone superiore a quello delle persone da nominare a seguito delle loro designazioni. L'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilita', la regolarita' della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilita' e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilita' di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo; l'Autorita' di vigilanza puo' comunque esercitare i poteri, anche di intervento straordinario, stabiliti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 153, nei casi e secondo le modalita' ivi previsti.
8. La fondazione richiede le designazioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo o del termine di carica del singolo componente ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro quindici giorni dalla cessazione; il soggetto designante procede alla designazione entro il termine di tre mesi dalla richiesta; qualora la designazione non venga effettuata entro detto termine, lo statuto prevede idonei meccanismi di sostituzione nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo n. 153/1999:
"Art. 11 (Provvedimenti straordinari dell'Autorita' di
vigilanza). - 1. L'Autorita' di vigilanza, sentiti gli
interessati, puo' disporre con decreto lo scioglimento
degli organi con funzione di amministrazione e di controllo
della fondazione quando risultino gravi e ripetute
irregolarita' nella gestione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che
regolano l'attivita' della fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
o piu' commissari straordinari ed un comitato di
sorveglianza composto da tre membri. I commissari
straordinari esercitano tutti i poteri degli organi
disciolti; la loro attivita' e' controllata dal comitato di
sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le
irregolarita' riscontrate e promuovono le soluzioni utili
al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino
dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono
motivatamente proporre all'Autorita' di vigilanza la
liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel
comma 7.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio
dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti
dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato
di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorita' di
vigilanza.
5. L'indennita' spettante ai commissari straordinari e
ai membri del comitato di sorveglianza e' determinata con
provvedimento dell'Autorita' di vigilanza ed e' posta a
carico della fondazione.
6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per
tutta la durata della gestione commissariale.
7. L'Autorita' di vigilanza, sentiti gli interessati,
puo' disporre con decreto la liquidazione della fondazione,
in caso di impossibilita' di raggiungimento dei fini
statutari e negli altri casi previsti dallo statuto.
L'Autorita' di vigilanza nel decreto di liquidazione,
provvede a nominare uno o piu' liquidatori ed un comitato
di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo e' devoluto
ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la
continuita' degli interventi nel territorio e nei settori
interessati dalla fondazione posta in liquidazione. Si
applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge
secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II,
del codice civile e relative disposizioni di attuazione,
sotto la sorveglianza dell'Autorita' di vigilanza. Quando
ricorrono particolari ragioni di interesse generale
l'Autorita' di vigilanza puo' provvedere alla liquidazione
coatta amministrativa.
9. L'Autorita' di vigilanza puo' sospendere
temporaneamente gli organi di amministrazione e di
controllo e nominare un commissario per il compimento di
atti specifici necessari per il rispetto delle norme di
legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di
indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa
Autorita', al fine di assicurare il regolare andamento
dell'attivita' della fondazione.".



 
Art. 4
Requisiti di professionalita' e onorabilita'

1. Tutti i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni devono essere in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' indicati nei rispettivi statuti.
2. I requisiti di professionalita' sono requisiti di esperienza e competenza coerenti con l'attivita' senza scopo di lucro della fondazione. Restano fermi gli specifici requisiti delle personalita' indicati all'articolo 3, comma 1. Per i componenti l'organo di controllo sono sufficienti i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, come richiesto dall'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 153.
3. I requisiti di onorabilita' sono requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Gli statuti specificano i requisiti di onorabilita'.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo n. 153/1999 e' il seguente:
"4. L'organo di controllo e' composto da persone che
hanno i requisiti professionali per l'esercizio del
controllo legale dei conti.".



 
Art. 5
Incompatibilita'

1. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale. Si intendono comunque di limitato rilievo le societa' con un patrimonio o un fatturato annuo, risultante dall'ultimo bilancio approvato, inferiore a 5 milioni di euro. L'incompatibilita' sussiste comunque con riferimento alle societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 8.
2. Salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni. I soggetti indicati nel periodo precedente si considerano portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi nel caso in cui siano essi stessi destinatari di interventi della fondazione rilevanti e prolungati nel tempo, ovvero ricoprano un ruolo di particolare evidenza nell'ambito dell'organizzazione destinataria o ne rappresentino in concreto gli interessi.
3. Resta fermo il rispetto delle incompatibilita' indicate negli Atti di indirizzo dell'Autorita' di vigilanza; in particolare, i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire cariche politiche o avere rapporti organici di dipendenza o collaborazione con gli enti o i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2.
 
Art. 6
Finalita'

1. Le fondazioni investono il proprio patrimonio in attivita' coerenti con la loro natura di enti senza fini di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralita'.
2. Fermo il rispetto del criterio dell'adeguata redditivita', le fondazioni investono una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati ad attivita' che contribuiscono al perseguimento delle loro finalita' istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio.
3. Le fondazioni indicano nel documento programmatico previsionale annuale gli impieghi di cui al comma 2 previsti per l'anno successivo e danno separata e specifica evidenza nel bilancio consuntivo degli impieghi effettuati e della relativa redditivita'.
 
Art. 7
Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo, nelle forme indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 153, o comunque sia esso determinato, faccia capo, direttamente o indirettamente, in qualunque modo, a piu' fondazioni, anche se queste non siano legate da accordi.
2. Ai fini della individuazione delle forme di controllo ulteriori rispetto a quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 153 e per assicurare la certezza normativa si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. La Banca d'Italia individua l'esistenza delle situazioni di controllo riconducibili alle fondazioni e le comunica al Ministero dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 153/1999 e' il seguente:
"2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste
nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma,
del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2,
dell'art. 2359 del codice civile, quando:
a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi
forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare
la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in
qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al
proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza
degli amministratori;
c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere
finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla
fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o
b)".
- Il testo degli articoli 22 e 23, comma 2 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
"Art. 22 (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini del
presente capo si considerano anche le partecipazioni al
capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il
tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o
per interposta persona.
Art. 23 (Nozione di controllo). - (Omissis).
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) istanza di un soggetto che, in base ad accordi con
altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire
la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.".



 
Art. 8
Societa' di gestione del risparmio

1. La partecipazione di controllo detenuta dalle fondazioni nelle societa' bancarie conferitarie deve essere dismessa entro il 15 giugno 2003. In alternativa alla dismissione le fondazioni ovvero, in caso di controllo indiretto, la societa' bancaria conferitaria, quale societa' finanziaria controllata dalla fondazione, possono, anche con mandato irrevocabile ove convenuto, affidare la partecipazione da loro detenuta ad una societa' di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che la gestisca in nome proprio, secondo criteri di professionalita' e indipendenza e nel rispetto delle disposizioni dettate con regolamento ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 per la disciplina del servizio di gestione (c.d. "s.g.r. affidataria").
2. La decisione di affidare la partecipazione alla s.g.r. affidataria e' assunta non piu' tardi del mese di marzo 2003 al fine del perfezionamento dell'operazione entro e non oltre il 15 giugno 2003.
3. In caso di controllo congiunto di piu' fondazioni, ai sensi dell'articolo 7, ciascuna fondazione, o la societa' bancaria conferitaria, procede all'affidamento della partecipazione ad una s.g.r. affidataria, che puo' essere scelta anche di comune accordo, nel rispetto di quanto previsto nei commi 5 e 6.
4. Nel caso di affidamento in gestione alla s.g.r. affidataria, la partecipazione di controllo e' comunque dismessa entro il 15 giugno 2006. Alla scadenza di tale data l'Autorita' di vigilanza provvede nell'esercizio dei poteri e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma 3 del decreto legislativo n. 153.
5. La s.g.r. affidataria viene scelta dalla fondazione, o dalla societa' bancaria conferitaria, secondo procedure competitive nel rispetto dei principi di pubblicita' e di parita' concorrenziale e, per le fondazioni i cui organi siano formati secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo la normativa comunitaria sugli appalti pubblici di servizi; i soggetti invitati devono rispondere, anche per disposizioni statutarie, alle caratteristiche indicate nel presente articolo e nel regolamento indicato al comma 1. Il servizio viene affidato in base ai criteri dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e della qualita' complessiva del servizio offerto.
6. Qualora la fondazione, o la societa' bancaria conferitaria, intendesse affidare la partecipazione ad una s.g.r. di cui ha promosso la costituzione o della quale essa o la societa' bancaria conferitaria detiene una partecipazione superiore al 5%, la procedura competitiva e' rivolta alla ricerca di uno o piu' soci che assicurino il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento indicato nel comma 1.
7. Ove la fondazione, o la societa' bancaria conferitaria, abbiano conferito un mandato irrevocabile alla s.g.r. affidataria, puo' costituire giusta causa di revoca, senza obbligo pertanto di risarcimento dei danni, il caso in cui la s.g.r. affidataria non rispetti i criteri di svolgimento del servizio di gestione ovvero si verifichi un sostanziale mutamento dei presupposti considerati per l'affidamento dell'incarico.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri ad essi attribuiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.



Note all'art. 8:
- Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, vedi nelle note alle premesse.
- L'art. 18, comma 5, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998 e' il seguente:
"5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB:
a) puo' individuare, al fine di tener conto
dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di
adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove
categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di
investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali
soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
possono esercitare i nuovi servizi.".
- Il testo dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 153/1999 e' il seguente:
"3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo
rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a
detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla
dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche
mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza,
nella misura idonea a determinare la perdita del controllo
e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni
di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del
patrimonio.".
- Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nello stesso termine sono adottate le eventuali deliberazioni alternative previste all'articolo 2, comma 2.
2. Al fine di assicurare la rapidita' del processo di adeguamento statutario e agevolarne lo svolgimento le fondazioni, nella fase di prima applicazione del presente regolamento, evidenziano le modificazioni statutarie necessarie per gli scopi di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dall'approvazione delle modificazioni statutarie da parte dell'Autorita' di vigilanza le fondazioni richiedono le designazioni dei componenti l'organo di indirizzo.
4. Il nuovo organo di indirizzo entra in carica quando, scaduto il termine per la comunicazione delle designazioni, e' stato nominato un numero di consiglieri sufficiente per la validita' della costituzione dell'organo e delle relative deliberazioni secondo quanto previsto dallo statuto, purche' si sia provveduto alla nomina di tutti i soggetti la cui designazione sia stata comunicata alla fondazione entro il termine massimo previsto e purche' la designazione sia regolare e sussistano le condizioni per la nomina.
5. Il mandato svolto negli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento, non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 153.
6. L'organo di indirizzo provvede alla nomina dell'organo di amministrazione entro venti giorni dall'entrata in carica. L'organo di controllo in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta in carica fino alla propria scadenza naturale, ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 3 e non siano presenti le cause di incompatibilita' di cui all'articolo 5.
7. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilita' dei componenti gli organi delle fondazione si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del presente articolo e alle nomine eventualmente effettuate medio tempore.
8. Fino all'entrata in carica dei nuovi organi di indirizzo e di amministrazione ciascun organo limita la propria attivita' all'ordinaria amministrazione, salva l'espressa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza. E' compresa nell'ordinaria amministrazione l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati, nelle linee fondamentali, anche nell'ambito del documento programmatico revisionale. Sono comunque autorizzate, in via generale, le deliberazioni di importo unitario non superiore a 150.000 euro, ovvero all'eventuale maggiore importo stabilito dall'Autorita' di vigilanza in considerazione delle dimensioni della fondazione; ai fini del calcolo del limite, l'importo delle singole deliberazioni e' cumulato nel caso di frazionamento di operazioni unitarie.
9. Ferme le procedure ordinarie di autorizzazione o controllo previste dal decreto legislativo n. 153, le fondazioni possono effettuare gli interventi che l'Autorita' di vigilanza bancaria ritiene necessari ai fini di stabilita' bancaria e le operazioni di straordinaria amministrazione autorizzate dall'Autorita' di vigilanza sulle fondazioni, sentito l'organo di controllo della fondazione.
10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Autorita' di vigilanza puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 153, ove ne ricorrano i presupposti e con le modalita' ivi previste.
11. Anche in deroga alle previsioni del presente regolamento, le fondazioni possono completare i programmi di intervento gia' concretamente avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento o per i quali sono stati assunti impegni tali da far sorgere legittimi affidamenti di terzi.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 2002
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 103



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 11 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n. 153/1999 e' il seguente:
"1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo
delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi:
a)-h) (Omissis):
i) previsione che i componenti degli organi della
fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e
possono essere confermati per una sola volta.".
- Per il testo dell'art. 11 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto legislativo n. 153/1999 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n.
153/1999 si veda nelle note all'art. 3.



 
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