Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 settembre 2002
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalita' per la rivendicazione delle produzioni dei vini v.q.p.r.d. per la campagna vendemmiale 2002-2003;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Reggiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 con il quale e' stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Reggiano", e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Reggiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto direttoriale 29 luglio 2000, recante modificazione al disciplinare di produzione sopracitato;
Vista l'istanza presentata dai produttori del comune di Reggiolo (Reggio Emilia) intesa ad ottenere l'inclusione del territorio amministrativo dello stesso nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione controllata "Reggiano" nelle tipologie "rosso" e "Lambrusco";
Vista l'istanza presentata dai produttori del comune di Guastalla (Reggio Emilia) intesa ad ottenere l'inclusione del territorio amministrativo dello stesso nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione controllata "Reggiano" in tutte le tipologie;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulle sopracitate istanze;
Vista la relazione della Commissione tecnica mista, regione Emilia-Romagna e Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti per l'inclusione dei territori di Reggiolo e Guastalla nella zona di produzione della denominazione di origine dei vini "Reggiano";
Vista la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di tutela dei vini "Reggiano";
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Reggiano" formulati dal Comitato stesso nella riunione del 18 settembre 2002;
Ritenuto di dover accogliere le istanze degli interessati relative all'inserimento dei comuni di Reggiolo e Guastalla nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Reggiano";
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano";
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano", approvato con decreto direttoriale 29 luglio 2000 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.
 
Art. 2.
1. I soggetti dei comuni interessati dal presente decreto che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata "Reggiano" sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Reggiano", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2002, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano" provenienti da vigneti localizzati nel territorio amministrativo dei comuni di Reggiolo e Guastalla, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al decreto direttoriale 29 luglio 2000 e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunitario, paragrafo 1, lettera 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del sopracitato disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Reggiano" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione annesso al decreto direttoriale 29 luglio 2000 e nel presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 23 settembre 2002
Il direttore generale reggente: Abate
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
"REGGIANO"

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata "Reggiano" Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:
Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti, Reggiolo, Guastalla e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Reggiano" Rosso devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:
Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande, Albinea, Quattro Castella, Reggiolo, Guastalla e Scandiano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Reggiano" Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e Novellara.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Reggiano" Bianco Spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, S. Ilario d'Enza, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Novellara, Fabbrico, Rolo, Campagnola, Guastalla, Gualtieri, Montecchio, Campegine e Bagnolo in Piano.
 
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