Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 settembre 2002
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Valenzuela Claritza Elena, nata a San Antonio (Cile) il 12 gennaio 1962, cittadina australiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale bachelor of science - biology conseguito presso la "University of Wollongong" nel maggio 1986, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;
Considerato altresi' che e' iscritta all'"Institute of Biology" da giugno 1999;
Considerato che la richiedente e' in possesso di esperienza professionale;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 maggio 2002;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Como in data 8 giugno 1999 valido fino all'8 giugno 2004 per motivi familiari;
Decreta:
Alla sig.ra Valenzuela Claritza Elena, nata a San Antonio (Cile), il 12 gennaio 1962, cittadina australiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 13 settembre 2002
Il direttore generale: Mele
 
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