Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002, n. 216
Ratifica delle decisioni adottate dal XXII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - tenutosi a Pechino dal 23 agosto al 19 settembre 1999, e loro esecuzione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, recante esecuzione degli Atti adottati a Vienna il 10 luglio 1964 dal XV Congresso dell'Unione postale universale (UPU);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1997, n. 98, concernente regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXI Congresso dell'UPU, tenutasi a Seoul dal 22 agosto al 14 settembre 1994;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle comunicazioni;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alle decisioni adottate dal XXII Congresso dell'Unione postale universale (UPU) recanti modifiche: al sesto protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale e protocollo finale e all'accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, tenutosi a Pechino dal 23 agosto al 15 settembre 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 276



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato, e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
dicembre 1965, n. 1717, provvede al recepimento sul piano
interno, mediante Regolamento, degli Atti internazionali
relativi alla costituzione dell'Organismo internazionale
denominato "Unione postale universale", con sede in Berna,
al quale aderiscono tutti i Paesi riconosciuti dall'O.N.U.
- Il decreto 3 febbraio 1997, n. 98, provvede al
recepimento sul piano interno, mediante regolamento, di
talune modifiche delle regole universali postali apportate
nel corso del XXI Congresso dell'Unione postale universale,
tenutosi a Seoul nel 1994.
- Il comma 1, lettera c), ed il comma 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuisce al
Governo il potere di emanare regolamenti di esecuzione di
leggi vigenti, previo parere del Consiglio di Stato. Si
trascrive, qui di seguito, il testo del comma 1 e la
lettera c) del medesimo:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla rchiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) - b) (omissis);
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;".
- Si trascrive altresi' il testo del comma 4 del citato
art. 17 della legge n. 400 del 1988:
"4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".



 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 5 a pag. 110 <----

----> Vedere allegato da pag. 111 a pag. 210 <----

----> Vedere allegato da pag. 212 a pag. 294 <----
 
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