Gazzetta n. 226 del 26 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 1 agosto 2002
Modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione terza del 16 aprile 2002;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e' necessario individuare con apposito provvedimento i beni e servizi con i correlati limiti di importo per le singole voci di spesa la cui acquisizione puo' essere eseguita con procedura in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della difesa;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli organismi dell'Amministrazione della difesa.
2. Le acquisizioni in economia possono essere eseguite soltanto per i beni e servizi per i quali non sia disponibile alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 13 dicembre 1999, n. 488, che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di approvvigionare i beni e servizi per i quali siano disponibili tali convenzioni mediante adesione alle stesse.
3. Per l'esecuzione dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonche' la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Possono essere eseguite mediante ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui al successivo art. 3, le sottonotate tipologie di spese:
a) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamita' ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati;
b) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio;
c) spese relative ai corsi per l'addestramento militare e professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile;
d) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea, nonche' tutte le spese necessarie per assicurare le attivita' operative inerenti alle manovre, alle esercitazioni, ai trasporti ed ai connessi servizi di supporto tecnico-logistico;
e) acquisizione di beni e servizi da effettuare necessariamente con imprese straniere per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti;
f) studi, consulenze specialistiche, indagini e rilevazioni, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparati, impianti e materiali speciali, attinenti alla difesa militare;
g) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima ed aerea, nonche' necessari per l'agibilita' dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;
h) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;
i) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario e per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;
l) spese per il funzionamento delle carceri militari;
m) acquisizione di beni e servizi necessari per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dei veicoli dotati di ruote e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni, nonche' le spese necessarie per il funzionamento dei laboratori, delle officine per riparazione dei mezzi terrestri, navali ed aerospaziali, degli impianti e delle apparecchiature a bordo ed a terra;
n) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali; spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonche' al carico e scarico dei materiali;
o) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero; spese di campagna per i reparti; spese per il funzionamento dei servizi sulle navi e sugli aeromobili; spese inerenti ai rifornimenti per i reparti, le navi e gli aeromobili militari all'estero e le unita' navali dislocate in localita' distanti da apprestamenti logistici navali;
p) spese per le esigenze dell'approntamento e del funzionamento dei contingenti costituiti all'occorrenza da un'unita' organica o da un complesso di unita' organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni ed a operazioni in Italia o all'estero o delle unita' assimilabili;
q) acquisizione di beni e servizi per la riparazione immediata e diretta dei danni causati da esercitazioni;
r) spese per polizze di assicurazione;
s) spese per acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;
t) acquisizione di beni e servizi per assicurare il servizio di casermaggio, nonche' le spese necessarie per assicurare i servizi relativi alla leva, all'arruolamento ed al reclutamento; locazione di scorte, di carbolubrificanti, di ossigeno, di combustibili, di generi non deperibili e di materiali di commissariato e materiali per il supporto tecnico e logistico dei mezzi terrestri, navali ed aeronautici, ai fini del loro possibile acquisto;
u) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori ed attrezzature varie; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
v) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
z) spese per la stampa ovvero la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manu-tenzione delle macchine per scrivere e per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonche' acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;
aa) spese per la pulizia, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, per l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei materiali, per l'acquisto di imballaggi, nonche' quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza ed il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;
bb) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche, per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;
cc) spese per conferenze, mostre, cerimonie;
dd) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
ee) spese di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attivita' culturali e ricreative; spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianita', diplomi, fasce tricolori, bandiere ed oggetti per premiazioni; spese relative a solennita' militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
ff) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attivita' sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature.
2. Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui al successivo art. 3, e' altresi' consentito nei seguenti casi particolari:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
c) acquisizione di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
 
Art. 3.
Limiti di spesa

1. Tutti i limiti di spesa indicati nel presente provvedimento si intendono con esclusione dell'I.V.A.
2. Il ricorso alla procedura in economia e' consentito per le voci di spesa previste dalla lettera a) alle lettere cc) del comma 1 dell'art. 2 del presente provvedimento e dalla lettera a) alla lettera d) del comma 2 del predetto art. 2, quando l'importo della spesa non sia superiore a:
a) 130.000 euro, per le acquisizioni di servizi;
b) 130.000 euro, per le acquisizioni dei beni elencati nell'allegato 2 al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni;
c) 200.000 euro, per l'acquisizione di tutti gli altri beni.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi compresi nelle lettere dd), ee), ff) del comma 1 dell'art. 2, il ricorso alla procedura in economia e' consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a 80.000 euro.
4. Il ricorso alla procedura in economia e' sempre consentito quando l'importo dell'acquisizione di beni e servizi sia inferiore a 20.000 euro. E' vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarieta' allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente provvedimento.
 
Art. 4.
Organi responsabili

1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, e' autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.
2. Il comandante, se non riveste grado dirigenziale, puo' autorizzare le sottonotate spese:
a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas nonche' per quelle di cui alla lettera o) dell'art. 2, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 3;
b) tutte le altre spese nei limiti di 20.000 euro; per importi superiori e' necessaria l'autorizzazione da parte dell'alto comando competente ovvero da parte dell'autorita' logistica centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di forza armata. Per l'Arma dei carabinieri l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' individuata con apposito provvedimento del Comando generale.
3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
a) l'esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali e' adottata la procedura in economia;
c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
d) l'importo presunto della spesa;
e) il capitolo di imputazione della spesa.
 
Art. 5.
Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia

1. L'acquisizione dei beni e servizi in economia puo' essere effettuata in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
2. Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi e' posto in atto dal capo del servizio amministrativo (o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti) che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della sua competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.
3. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito infruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato ed in tal caso l'acquisizione puo' essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo.
4. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di nota specialita' dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al precedente comma 3.
5. Si prescinde, altresi', dalla richiesta di piu' preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro. Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
6. La richiesta dei preventivi/offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax) deve contenere:
a) l'oggetto della prestazione;
b) le caratteristiche tecniche;
c) le qualita' e le modalita' di esecuzione;
d) le eventuali garanzie richieste;
e) le modalita' di scelta del contraente;
f) i prezzi;
g) le modalita' di pagamento;
h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
i) la facolta' per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.
7. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto quello con il prezzo piu' basso. Negli altri casi la scelta puo' anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
8. I preventivi sono esaminati da una commissione nominata con apposito atto dagli organi responsabili di cui all'art. 4, comma 1. La commissione e' composta dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti e da altri due funzionari dei quali almeno uno tecnicamente competente in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa a cui e' aggiudicata l'acquisizione.
9. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che sara' perfezionata:
a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro;
b) mediante atto negoziale negli altri casi.
10. I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
c) la qualita', le modalita' ed i termini di esecuzione;
d) gli estremi contabili (capitolo);
e) la forma di pagamento;
f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonche' l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
11. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'amministrazione la propria accettazione.
12. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
 
Art. 6.
Verifica della prestazione

1. Per le spese di importo superiore a 20.000 euro, i beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o constatazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, il funzionario incaricato del ricevimento dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi effettua le verifiche quantitative e qualitative da far risultare mediante dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione" da apporre e sottoscrivere a tergo delle fatture presentate dalle ditte. Il collaudo o la constatazione di regolare esecuzione e' eseguito da dipendenti militari o civili dell'organismo, appositamente nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo procedente; le relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che lo hanno effettuato. Il collaudo e le constatazioni di regolare esecuzione non possono essere effettuati dai funzionari che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
 
Art. 7.
Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'amministrazione puo' altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, salvo sempre il risarcimento dei danni subiti.
 
Art. 8.
Forme di pubblicita'

1. Ogni organismo dotato di autonomia amministrativa, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani, rende noti i settori merceologici per i quali e' previsto il ricorso all'acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia, richiedendo agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di acquisizione. Tali avvisi devono specificare espressamente che, ai fini della qualificazione, la ditta dovra' inoltrare all'ente apposita richiesta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i settori merceologici di pertinenza, la potenzialita' economica e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attivita' dell'impresa. Il servizio amministrativo dell'ente detiene ed aggiorna, per ogni settore merceologico, l'elenco delle imprese qualificate da invitare alle gare informali di cui all'art. 5. Gli avvisi sono, altresi', inseriti nel sito internet del Ministero della difesa secondo le istruzioni che saranno diramate al riguardo.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 agosto 2002
Il Ministro: Martino

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 10 Difesa foglio n. 199
 
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