Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 13 settembre 2002, n. 4 |
Reg. CE n. 2461/99 e successive modifiche - rese aggiornate semi di girasole coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione industriale per uso non alimentare - campagna 2002/2003. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio Cereali Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla C.I.A. Alla Copagri Alla Assitol Con riferimento al reg. CE n. 2461/99, art. 9 paragrafo 2 e decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000, si rendono note le rese aggiornate, da applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei contratti di seme di girasole presentati nella campagna 2002/2003. Ai fini della loro determinazione, sono stati confrontati ed elaborati i dati delle rese preventive di produzione camp. 2002, con le rese aggiornate ottenute da rilevazioni effettuate tra la fine di luglio e la prima decade di agosto dell'anno di coltivazione in corso, per zona omogenea ed opportunamente valutate come di seguito specificato: 1) analisi dei dati alimentari; 2) determinazione dell'intervallo di resa non alimentari accettabili mediante somma e sottrazione della deviazione standard (media -(sigma) media +(sigma) ); 3) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di pianura perche' morfologicamente omogenee; 4) attribuzione del 70% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di collina e montagna, considerando la disomogeneita' del territorio collinare e montano; 5) applicazione delle variazioni di resa con modulazione in base all'affidabilita' delle rese aggiornate, valutata sul numero di campioni disponibili per zona omogenea: nelle zone con nessuna rilevazione, applicazione del 33% della variazione; nelle zone con una rilevazione, applicazione del 50% della variazione; nelle zone con due o piu' rilevazioni, applicazione dell'intera variazione; 6) determinazione di una perdita durante le operazioni di raccolta dei semi di girasole pari al 7% (cfr. bibliografica tecnica). Si precisa inoltre che, nel rispetto della circolare di cui sopra il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta e' tenuto a consegnare al primo trasformatore o acquirente collettore e dichiarare all'A.G.E.A la quantita' totale di materia prima ottenuta. Roma, 13 settembre 2002 Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli |
| Allegato
----> Vedere allegato a pag. 40 e pag. 41 della G.U. <---- |
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