Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 13 settembre 2002, n. 4
Reg. CE n. 2461/99 e successive modifiche - rese aggiornate semi di girasole coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione industriale per uso non alimentare - campagna 2002/2003.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie - Ufficio Cereali
Agli assessorati regionali
dell'agricoltura ed alle province
autonome di Trento e Bolzano
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri
Alla Assitol
Con riferimento al reg. CE n. 2461/99, art. 9 paragrafo 2 e decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000, si rendono note le rese aggiornate, da applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei contratti di seme di girasole presentati nella campagna 2002/2003.
Ai fini della loro determinazione, sono stati confrontati ed elaborati i dati delle rese preventive di produzione camp. 2002, con le rese aggiornate ottenute da rilevazioni effettuate tra la fine di luglio e la prima decade di agosto dell'anno di coltivazione in corso, per zona omogenea ed opportunamente valutate come di seguito specificato:
1) analisi dei dati alimentari;
2) determinazione dell'intervallo di resa non alimentari accettabili mediante somma e sottrazione della deviazione standard (media -(sigma) media +(sigma) );
3) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di pianura perche' morfologicamente omogenee;
4) attribuzione del 70% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di collina e montagna, considerando la disomogeneita' del territorio collinare e montano;
5) applicazione delle variazioni di resa con modulazione in base all'affidabilita' delle rese aggiornate, valutata sul numero di campioni disponibili per zona omogenea:
nelle zone con nessuna rilevazione, applicazione del 33% della variazione;
nelle zone con una rilevazione, applicazione del 50% della variazione;
nelle zone con due o piu' rilevazioni, applicazione dell'intera variazione;
6) determinazione di una perdita durante le operazioni di raccolta dei semi di girasole pari al 7% (cfr. bibliografica tecnica).
Si precisa inoltre che, nel rispetto della circolare di cui sopra il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta e' tenuto a consegnare al primo trasformatore o acquirente collettore e dichiarare all'A.G.E.A la quantita' totale di materia prima ottenuta.
Roma, 13 settembre 2002
Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 40 e pag. 41 della G.U. <----
 
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