Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 luglio 2002
Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di L'Aquila
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";
Visto l'art. 44 di detta legge, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella parte relativa alla composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;
Visto l'art. 46 della citata legge, il quale stabilisce una diversa articolazione del comitato stesso, demandando la decisione di alcuni ricorsi in materia di prestazioni a speciali commissioni;
Atteso che, per cio' che attiene la procedura di costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S., restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;
Effettuata sulla base dei dati acquisiti la ripartizione dei membri del comitato tra i settori economici interessati all'attivita' dell'istituto, ed in particolare alle funzioni dei comitati stessi;
Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia;
Ritenuto che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette organizzazioni, occorre riportarsi ad elementi obiettivi di valutazione, quali:
a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
b) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
c) attivita' svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;
d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
Ritenuto che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri sopraindicati sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano locale: per i lavoratori dipendenti:
la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
la Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
l'Unione italiana del lavoro (U.I.L.);
la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);
l'Unione generale del lavoro (U.G.L.);
la Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.) per espressa riserva di legge; per i datori di lavoro dell'industria - agricoltura - commercio:
l'Unione provinciale industriali (U.P.I.);
l'Unione provinciale agricoltori - confagricoltura (U.P.A.);
la Confesercenti provinciale; per i lavoratori autonomi:
la Federazione provinciale coltivatori diretti (CC.DD.);
l'Unione provinciale autonoma artigiani (Confartigianato);
l'Unione provinciale dei commercianti (Confcommercio);
Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;
Decreta:
Art. 1.
E' costituito presso la sede I.N.P.S. di L'Aquila il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, composto come segue:
MEMBRI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
per il settore industria:
sig. Testa Renzo n. 13.05.43 (C.G.I.L.);
sig. Lippa Leonardo n. 21.04.63 (C.I.S.L.);
sig. Granata Evandro n. 05.06.37 (U.I.L.);
sig. Mangione Gaetano n. 16.09.51 (C.I.S.A.L.);
sig. Montagnani Roberto n. 13.05.62 (U.G.L.);
per il settore commercio:
sig. Mango Tarquinio n. 16.10.37 (C.G.I.L.);
sig. Lagatta Salvatore n. 19.09.54 (C.I.S.L.);
per il settore agricoltura:
sig. Chiaravalle Aldo n. 13.01.42 (C.G.I.L);
sig. Sangermano Paolo n. 14.06.61 (C.I.S.L.);
sig. Taglieri Ennio n. 11.09.49 (U.I.L.);
per i dirigenti d'azienda:
dott. Di Cesare Giampiero n. 10.12.48 (C.I.D.A.).
MEMBRI RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO
per il settore industria:
sig. De Biase Ambrogio n. 15.01.44 (U.P.I);
per il settore commercio:
sig. Ventura Antonio n. 09.11.51 (Confesercenti);
per il settore agricoltura:
sig. Fabrizi Stefano n. 26.12.56 (U.P.A. - Confagricoltura);
MEMBRI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AUTONOMI
per l'agricoltura, coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
sig. Melone Gino n. 13.10.59 (CC.DD.);
per l'artigianato:
dott. Ciano Angelo n. 06.01.29 (Confartigianato);
per il commercio:
sig.ra Quaianni Mara n. 23.10.53 (Confcommercio);
MEMBRI DI DIRITTO
Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di L'Aquila;
il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di L'Aquila;
il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di L'Aquila.
 
Art. 2.
La speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato, e' composta, oltre che dai membri di diritto individuati dalla legge stessa, come segue:
1. Cotturone Maria Domenica n. 10.07.47 (CC.DD.);
2. Fiordigigli Adelio n. 22.01.63 (CC.DD.);
3. Mazzei Ornella n. 11.10.63 (U.P.A. - Confagricoltura);
4. Torlone Luigi n. 12.08.48 (C.I.A.).
 
Art. 3.
La speciale commissione degli artigiani, prevista dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato, e' composta, oltre che dai membri di diritto individuati dalla legge stessa, come segue:
1. Ruggeri Fernando n. 20.05.28 (Confartigianato);
2. Fulvi Pio n. 12.03.55 (Confartigianato);
3. Cavasinni Pasquale n. 21.02.56 (C.N.A.);
4. Tomassetti Sergio n. 12.07.53 (C.A.S.A.).
 
Art. 4.
La speciale commissione degli esercenti attivita' commerciali, prevista dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato, e' composta, oltre che dai membri di diritto individuati dalla legge stessa, come segue:
1. Maccarone Mario n. 28.05.42 (Confcommercio);
2. Antonelli Mario n. 15.08.53 (Confcommercio);
3. Liberati Angelo Antonio n. 26.06.59 (Confcommercio);
4. Lenza Romano n. 27.02.59 (Confesercenti).
 
Art. 5.
Il comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni in cui si articola hanno la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto, che viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'Aquila, 11 luglio 2002
Il direttore reggente: Celestini
 
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