Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Radicchio Rosso di Verona" |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Radicchio Rosso di Verona" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal "Consorzio del Radicchio Rosso di Verona", con sede in Cologna Veneta (Verona), via Corso Gua', esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari. |
| Proposta di disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Radicchio Rosso di Verona" Art. 1. Nome del prodotto La Indicazione geografica protetta (IGP) "Radicchio Rosso di Verona" e' riservata alla produzione orticola che risponde alle condizioni ed ai requisiti di qualita' stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto La IGP "Radicchio Rosso di Verona" e' attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla famiglia delle Compositae, genere cichorium, specie inthybus, ecotipo Radicchio Rosso di Verona. Il "Radicchio Rosso di Verona" puo' essere "tipo precoce" oppure "tipo tardivo" e si distingue per i seguenti caratteri: foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l'alto. Favorite dalle basse temperature invernali esse assumono la tipica colorazione rosso scuro intensa e, addossandosi le une alle altre, danno al cespo la forma di tipico grumolo compatto. La nervatura principale delle foglie, molto sviluppata, e' di colore bianco; per il "tipo tardivo", dopo l'intervento di forzatura ed imbianchimento, le foglie acquisiscono la tipicita' di croccantezza; il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi per il "tipo precoce" e di 100-300 grammi per il "tipo tardivo"; viene commercializzato con una piccola parte apprezzabile della radice (fittone) di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso. Al momento della immissione al consumo, il "Radicchio Rosso di Verona" che utilizza la relativa IGP, oltre a rispettare le suddette caratteristiche di tipicita', dovra' presentare: toilettatura precisa ecurata con cespo e fittone puliti e lavati, perfetto grado di maturazione, uniformita' nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonche' nelle dimensioni della piccola parte del fittone che rimane attaccato al cespo. I cespi devono essere interi, sani, escludendo quindi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, di aspetto fresco, privi di parassiti e di danni provocati da parassiti, privi di umidita' esterna anormale e privi di odore e/o sapore estranei. Art. 3. Delimitazione della zona geografica La zona di produzione del "Radicchio Rosso di Verona" comprende, in provincia di Verona, il territorio dei comuni di: Trevenzuolo, Salizzole, Nogara, Concamarise, Sanguinetto, Cerea, Casaleone, Legnago, Minerbe, Roveredo di Gua', Cologna Veneta, Veronella, Arcole, Zimella, Isola della Scala, Bovolone, Bevilacqua, S. Pietro di Morubio, Roverchiara, Gazzo Veronese, Sorga', Erbe', Oppeano, Isola Rizza, Albaredo d'Adige, Pressana, Villa Bartolomea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi S. Anna, Angiari, Bonavigo. In provincia di Vicenza e' compreso il territorio dei comuni di: Asigliano Veneto, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Sossano, Villaga, Albettone, Orgiano, Alonte, Lonigo, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici. In provincia di Padova e' compreso il territorio dei comuni di: Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d'Adige, Lozzo Atestino, Urbana. Art. 4. Elementi comprovanti l'origine geografica del prodotto A Verona le prime vere coltivazioni di Radicchio Rosso destinate al mercato iniziano ai primi del novecento, anche se erano presenti gia' alla fine del settecento nei "broli" (orti cittadini); l'inchiesta agraria Jaccini (Vol. 5 tomo I, 1882) ne ricorda la presenza. Chiamata "cicoria rossa" era coltivata nell'alta pianura veronese negli interfilari delle piante da frutto e della vite (Monografia statistica economica amministrativa della provincia di Verona - Sormano Moreti, OLSKI Firenze 1904). Dopo il secondo dopoguerra inizia una consistente commercializzazione del prodotto denominato "Radicchio Rosso di Verona", destinato ai mercati nazionali e all'esportazione. Negli anni '60 il "Radicchio Rosso di Verona" e' oggetto di sperimentazione da parte dell'Istituto sperimentale di frutticoltura di Verona. Nel 1977 e' tenuta una "Giornata del Radicchio Rosso di Verona", convegno curato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ripreso successivamente nel 1993. Nel Veronese alcune feste, fortemente volute dalle amministrazioni locali in favore del "Radicchio Rosso di Verona", hanno ormai raggiunto la venticinquesima edizione. Rintracciabilita': l'origine del prodotto e' comprovata, inoltre dall'iscrizione dei produttori e dei confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilita' del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti dall'applicazione dei requisiti descritti in seguito. I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono accedere alla IGP "Radicchio Rosso di Verona". Per far cio' essi devono iscrivere, per ciascuna campagna produttiva, i terreni coltivati a "Radicchio Rosso di Verona" nell'elenco depositato presso la sede dell'organismo di controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a "Radicchio Rosso di Verona" e per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la localita', la superficie coltivata a "Radicchio Rosso di Verona" distinta per "tipo precoce" e per "tipo tardivo". I produttori e i confezionatori iscritti all'elenco sono tenuti a dichiarare annualmente all'organismo di controllo la quantita' di "Radicchio Rosso di Verona" a IGP effettivamente prodotta e commercializzata che intendono esitare sul mercato che viene quindi annotata in appositi registri. Art. 5. Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto L'impianto della coltura del "Radicchio Rosso di Verona" si effettua ricorrendo alla semina diretta in campo, o al trapianto di piantine allevate in vivaio; per il "tipo precoce" la semina va effettuata nel periodo compreso tra il 1o e il 20 luglio e, per il "tipo tardivo", tra il 21 luglio e il 15 agosto. Nel caso si utilizzi la tecnica del trapianto la messa a dimora delle piantine avverra' con venti giorni di ritardo rispetto al periodo sopra indicato per la semina. E' necessario l'impiego di seme sano, prodotto nella zona definita all'art. 3. Nel caso di produzione aziendale e' necessario partire da piante sane evitando che queste, in fase di maturazione, siano attaccate da marciumi dell'apparato aereo e radicale, procedendo alla raccolta a luglio delle piante portaseme che vengono essiccate e poi sottoposte a trebbiatura. Le tecniche colturali nella produzione del "Radicchio Rosso di Verona" dovranno orientarsi ad accentuare la qualita' della produzione tipica e il grado di ecocompatibilita' della coltivazione. A tal fine, il "Radicchio Rosso di Verona" dovra' inserirsi in rotazioni colturali almeno biennali che gli consentano, quale coltura intercalare estivo-invernale di notevole rusticita', di utilizzare la fertilita' residua del suolo; cio' per limitare l'apporto di fertilizzanti necessario a conservare le normali condizioni di fertilita' dei terreni evitando, cosi', i fenomeni di sensibilita' della coltura agli attacchi dei parassiti favoriti da eccessi di azoto. Le dosi sono variabili anche a seconda del tipo di terreno; l'azoto va distribuito in presemina e/o in copertura, mentre il fosforo e potassio vanno distribuiti interamente in presemina. L'impiego dell'irrigazione andra' effettuato con particolare razionalita' dopo la semina o il trapianto per assicurare una tempestiva e regolare emergenza delle piante, fattore determinante per un costante livello qualitativo della produzione. Cio' avviene mantenendo il terreno costantemente umido tramite irrigazioni frequenti con volumi d'acqua modesti (circa 10 mm) fino all'emergenza della coltura, dilazionando successivamente gli interventi e aumentando i volumi d'irrigazione (es. 20-30 mm). La raccolta del "Radicchio Rosso di Verona" deve assicurare, per il "tipo tardivo" il mantenimento di buona parte della radice fittonante (almeno 8 centimetri); essa puo' iniziare dal 1 ottobre per il "tipo precoce" e dal 15 dicembre per il "tipo tardivo". La produzione per ettaro di prodotto finito non potra' superare le 13 tonnellate per il "tipo precoce" e le 11 tonnellate per il "tipo tardivo". Per il "Radicchio Rosso di Verona" "tipo tardivo" deve essere effettuata una successiva trasformazione, che prevede una fase di forzatura-imbianchimento da attuarsi raggruppando le piante orizzontalmente in modo da formare cumuli, direttamente sul campo o sotto tunnel di plastica, gia' esistenti in azienda, o nei magazzini. In tal modo si vengono a determinare condizioni di temperatura, luce ed umidita' che favoriscono la ripresa dell'attivita' vegetativa con mobilitazione delle sostanze di riserva accumulate nel fittone e conseguente mutamento di quelle contenute nelle foglie finche' queste acquisiscono le caratteristiche di croccantezza, colorazione rosso scuro intenso e gusto leggermente amarognolo tipiche del "Radicchio Rosso di Verona". Nella fase di toilettatura si asportano dalle piante le foglie piu' esterne che non presentano i requisiti minimi per ottenere un cespocon le caratteristiche previste, si recide la radice a non piu' di 4 centimetri dalla base del cespo e la si scorteccia in modo da proporzionarla alle dimensioni del cespo stesso. La fase di toilettatura va effettuata immediatamente prima di immettere il prodotto sul mercato al consumo; ad essa seguono le operazioni di lavaggio e confezionamento. Tutte le fasi di produzione e lavorazione del prodotto, comprensive di imbianchimento, toilettatura e lavaggio, nonche' il confezionamento devono avvenire nell'area delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare di produzione. Confezionamento: il "Radicchio Rosso di Verona" va immesso al consumo in confezioni conformi alle tipologie di seguito riportate, nel rispetto della normativa comunitaria: vassoi in cartone e/o legno e/o materiale sintetico; cestini in cartone e/o legno e/o materiale sintetico; confezioni 30\times 40 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico; confezioni 30\times 50 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico; borsa retinata di kg 0,5 di kg 1 e di kg 1,5. Ciascuna confezione dovra' contenere un solo strato di prodotto e dovra' essere sigillata in modo che l'apertura dell'involucro determini la rottura del sigillo. Art. 6. Elementi che comprovano il legame con l'ambiente La zona di produzione riportata nell'allegata cartografia, corrisponde ad un'area particolarmente vocata per le caratteristiche dei terreni, che denotano presenza di sabbia, sono ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilita'; questa area omogenea si contraddistingue anche per i caratteri del clima particolarmente favorevole alla produzione, specie per l'escursione termica tipica del periodo autunno-invernale. In tale area infatti il clima e' relativamente omogeneo, di tipo continentale con estati molto calde ed afose ed inverni rigidi e nebbiosi. L'escursione termica annua e' abbastanza elevata, mentre la piovosita' risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno. In genere la piovosita' nel veronese aumenta andando dalla pianura alla montagna e da sud-ovest verso nord est. Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alle sue capacita' culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua opera di miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire al Radicchio Rosso di Verona caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale. Art. 7. Riferimenti relativi alle strutture di controllo Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CE 2081/92. Art. 8. Elementi specifici di etichettatura Tutte le confezioni dovranno essere provviste di un'etichetta che riproduce il logo della IGP "Radicchio Rosso di Verona". Il logo e' dato da 3 grumi di Radicchio Rosso con linee e striscia azzurra che vogliono rappresentare l'Arena di Verona e fiume Adige come riferimento all'origine geografica. Il logo, di seguito raffigurato con indicazione del panton dei colori, puo' presentare le seguenti dimensioni in relazione alle tipologie di confezioni descritte sopra: mm 28 x 21; mm 60 x 48; mm 105 x 85; mm 150 x 120.
----> Vedere logo a pag. 45 della G.U. <----
Colori usati: pantone bianco pantone 235; pantone nero pantone 220; pantone 222 pantone 647; pantone Gr. ch. 1. Sull'etichetta si dovranno inoltre indicare nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore, peso, data e luogo di confezionamento, scadenza per il consumo nonche' tutte le altre indicazioni previste dalla normativa nazionale o comunitaria. Alla IGP "Radicchio Rosso di Verona" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista nel presente disciplinare di produzione. E' ammesso l'uso di indicazioni che fanno riferimento alla denominazione dell'azienda produttrice e alla localita' della relativa sede. E' autorizzato l'uso del marchio aziendale. In ogni caso le indicazioni diverse da "Radicchio Rosso di Verona" IGP dovranno avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per "Radicchio Rosso di Verona" IGP. |
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