Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 24 giugno 2002 |
Istituzione della riserva naturale statale dell'isola di Vivara. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"; Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che le riserve naturali statali individuate secondo le modalita' di cui all'art. 4 della stessa legge, siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione; Considerato che l'isola di Vivara, per le sue numerose peculiarita' di notevole valore paesaggistico-ambientale, floro-faunistico, storico-archeologico e geologico-vulcanologico, e' da sempre segnalata come un biotopo di rilevante interesse nazionale, interesse ampliamente documentato da numerosi contributi scientifici; Considerato che nell'ambito del programma comunitario "Natura 2000" e del relativo progetto italiano "Bioitaly", la regione Campania, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ha proposto, tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) l'intera "Isola di Vivara" (codice IT 8030012); Considerato l'estremo interesse naturalistico dell'intero sistema delle piccole isole tirreniche, di cui l'arcipelago campano con l'isola di Vivara costituisce parte integrante, in relazione al fenomeno della migrazione degli uccelli, che la utilizzano come area di sosta, di rifugio e di alimentazione; Considerato che durante le migrazioni l'isola di Vivara ospita contingenti di elevata consistenza numerica di uccelli in sosta, appartenenti a diverse specie protette e non, con areali di distribuzione anche molto vasti e tra loro diversificati, tra cui: Tortora (Streptotelia turtur), Quaglia (Coturnix coturnix), Tordo bottaccio (Tordus philomelus), Beccaccia (Scolopex rusticola), Assiolo (Otus scops), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus), Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), Sterpazzolina (Sylvia cantillans), Sterpazzola (Sylvia communis), Beccafico (Sylvia borin), Balia nera (Ficedula hipoleuca), Balia dal collare (Ficedula albicollis), Averla piccola (Larnius collurio), Averla capirossa (Lanius senator); Considerato che tale importanza e' ampiamente documentata da numerosi contributi scientifici che hanno, tra l'altro, evidenziato come l'isola di Vivara sia interessata dalla presenza di specie migratrici nella massima parte dell'anno; Considerato che la flora spontanea e di derivazione antropica costituisce habitat importante ai fini alimentari e quale temporaneo rifugio per le specie di uccelli sopraindicate; Considerato che l'isola di Vivara costituisce un'area di notevole interesse archeologico poiche' vi sono stati scoperti resti di insediamenti dell'Eta' del bronzo (cultura "Appenninica") e successive stratificazioni di altre "culture"; Considerato altresi' che l'isola di Vivara e' interessata da flusso turistico caratterizzato da un incontrollato approdo di natanti che potrebbe compromettere irreversibilmente il delicato ecosistema terrestre e marino dell'area in questione, attesa altresi' la modesta superficie pari a soli 32 ettari; Vista la legge della regione Campania del 1 settembre 1993, n. 33 "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania", che ha individuato nell'ambito dei sistemi parchi e riserve l'area naturale protetta "Campi Flegrei"; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 2 giugno 1995, n. 5569, con il quale era stato istituito, con perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia, il parco regionale dei Campi Flegrei che comprendeva l'isola di Vivara; Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1997, con la quale era stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, che aveva individuato l'isola di Vivara quale area in cui istituire una riserva naturale dello Stato secondo la delimitazione di massima allegata alla delibera stessa; Vista la delibera del 12 novembre 1997, n. 8648, con la quale la giunta regionale della Campania aveva istituito in via definitiva il parco regionale dei Campi Flegrei che comprendeva anche l'isola di Vivara; Considerato che, di seguito all'individuazione e delimitazione di massima dell'area, insistente nell'isola di Vivara, da destinare a riserva naturale, non era stato portato a compimento il procedimento, previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per l'istituzione della riserva naturale statale dell'isola di Vivara; procedimento che ha subito delle modifiche legislative per effetto: 1) dell'art. 77 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che l'istituzione e la disciplina generale delle riserve nazionali e l'adozione delle relative misure di salvaguardia "sono operati sentita la Conferenza unificata" di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; 2) dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha sostituito l'art. 7, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disponendo che l'istituzione delle riserve naturali statali e' effettuata d'intesa con le regioni; Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 17 marzo 1999, prot. n. SCN/1D/99/4747, con la quale sono stati trasmessi alla Conferenza unificata lo schema del decreto istitutivo della riserva naturale statale "Isola di Vivara" e la relativa cartografia, per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 17 marzo 1999, prot. n. SCN/1D/99/4749 di trasmissione alla regione Campania del succitato schema di decreto e della relativa cartografia per l'espressione dell'intesa sull'istituzione della riserva naturale statale "Isola di Vivara" in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il parere favorevole all'istituzione della riserva naturale statale "Isola di Vivara" espresso dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, repertorio atti n. 138/C.U., del 1 luglio 1999, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 3651/99/C.3.4.1/C.U. del 12 luglio 1999; Vista l'intesa espressa dalla regione Campania con delibera della giunta regionale n. 5306 del 6 agosto 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Considerato che al punto 3), di detta delibera la regione Campania ha ritenuto di indicare quale organismo di gestione della riserva naturale statale un "Comitato di gestione permanente" costituito da un presidente e otto componenti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo; Considerato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000, con la quale e' stata dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 6 della citata legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, e' decaduta l'istituzione del parco regionale dei Campi Flegrei; Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prot. DCN/4D/2002/4994 del 18 marzo 2002, con la quale si chiede alla regione Campania di modificare il punto 3) della citata delibera di giunta regionale n. 5306 del 6 agosto 1999, nella parte in cui veniva individuato l'organismo di gestione dell'istituenda riserva naturale statale dell'isola di Vivara; Vista la delibera della giunta regionale della Campania n. 1403 del 12 aprile 2002 con la quale si modifica il punto 3) della precedente delibera di giunta n. 5306; Ritenuto di dover procedere all'istituzione della riserva naturale statale denominata "Isola di Vivara", ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 2, com-ma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Decreta: Art. 1. Istituzione e confini della riserva E' istituita la riserva naturale statale denominata "Isola di Vivara", delimitata secondo i confini riportati nella cartografia I.G.M. in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Finalita' L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalita': a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali; b) la gestione degli ecosistemi con modalita' idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati; d) la promozione delle attivita' compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio; f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale. |
| Art. 3. Commissione di riserva 1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonche' rendere, di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pareri tecnico-scientifici, e' istituita la commissione di riserva. I pareri della commissione di riserva devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso. In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo regolamento attuativo, nonche' su quanto previsto dai successivi articoli 7 ed 8. 2. La commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' costituita da tecnici qualificati ed e' composta da: un rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che la presiede; un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali; un rappresentante designato dalla regione Cam-pania; un rappresentante designato dalla provincia di Napoli; un rappresentante designato dal comune di Procida; un rappresentante designato dall'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli; un rappresentante designato alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; un rappresentante dell'opera pia "Ospedale civico Albano Francescano di Procida". 3. La commissione di riserva e' legittimamente insediata allorche' sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti. 4. Le sedute della commissione di riserva sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono posti a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. |
| Art. 4. Organismo di gestione 1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale "Isola di Vivara", previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' individuato in un "Comitato di gestione permanente", nominato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, cosi' costituito: a) presidente designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con la regione Campania; b) un rappresentante designato dalla regione Campania; c) due rappresentanti designati dal comune di Procida; d) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; e) un rappresentante designato dall'opera pia "Ospedale civico Albano Francescano" di Procida. 2. Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovra' prevedere le relative strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che operera' alle dipendenze dell'organismo di gestione della riserva. |
| Art. 5. Piano di gestione e regolamento attuativo Ai fini della gestione della riserva, l'organismo di gestione dovra' redigere, entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo che sono adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione che e' tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. |
| Art. 6. Disciplina di tutela 1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8, comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della riserva sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresi' la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva; b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumita' e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva; c) l'apertura e l'esercizio di cave; d) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi; e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; f) l'asportazione, anche parziale, o il danneggiamento di rocce e minerali; g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; h) l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria; i) l'uso di fuochi all'aperto; l) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Restano salvi i diritti reali delle collettivita' locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali. 2. Sono inoltre vietati: a) qualsiasi mutamento nell'attuale utilizzazione dei terreni ed ogni attivita' che possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalita' istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto; b) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione dei seguenti interventi, cosi' come definiti dall'art. 31, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione: interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, per attivita' compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree; interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualita' naturalistica delle aree. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di ge-stione della riserva. |
| Art. 7. Modalita' di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo transitorio 1. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4 le comunicazioni e le richieste di autorizzazione, previste nel presente decreto, devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la conservazione della natura, via C. Bavastro n. 174 - 00154 Roma, che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime. 2. Nel territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 6, al fine di assicurare il rispetto delle finalita' indicate nel precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della riserva le opere tecnologiche quali linee elettriche e telefoniche, acquedotti, impianti di depurazione. 3. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 del precedente articolo, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ovvero se costituito all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero se costituito l'organismo di gestione, provvedera' ad ordinare, previa diffida in via cautelativa, la sospensione dei lavori. |
| Art. 8. Modalita' di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo generale Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono rilasciate dall'organismo di gestione della riserva statale, previo parere della commissione di riserva da rendersi con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 1. |
| Art. 9. Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento 1. In applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalita' istitutive della riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalita', consentendo le attivita' tradizionali e le iniziative con dette finalita' compatibili. 2. In sede di redazione del piano si procedera' a: acquisire la conoscenza delle caratteristiche naturali, territoriali e sociali dell'area, innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti; definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione del territorio e delle sue risorse. 3. La documentazione del piano deve comprendere: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche delle aree; b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso; c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri per la gestione della riserva naturale statale. |
| Art. 10. Vigilanza e sorveglianza 1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale e' esercitata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. La sorveglianza su detto territorio e' esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche', per gli effetti di cui all'art. 30 della stessa legge dagli appartenenti alle Forze di polizia, che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale. |
| Art. 11. Sanzioni Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. |
| Art. 12. Onere finanziario L'onere derivante dalle spese relative all'istituzione della riserva naturale "Isola di Vivara" gravera' sul capitolo 2251 - U.P.B. 4.1.2.4 "Contributi ad enti ed altri organismi" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2002 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 373 |
| Allegato
----> Vedere cartografia a pag. 25 della G.U. <---- |
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