Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 6 settembre 2002 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Su"dtiroler Markenspeck". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Su"dtiroler Markenspeck" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 18 settembre 1999, con il quale l'organismo di controllo "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Su"dtiroler Markenspeck"; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 18 settembre 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti le carni trasformate a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione; Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 10 settembre 1999 per la indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Su"dtiroler Markenspeck" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato; Considerato che la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige con nota del 5 aprile 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Su"dtiroler Markenspeck" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Su"dtiroler Markenspeck" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2002. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 settembre 1999. Roma, 6 settembre 2002 Il direttore generale: Ambrosio |
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